Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 649, che ha modificato l'art 3 comma quarto bis della legge 23 luglio 1991 n. 223 (il quale era stato introdotto dall'art. 6 comma diciassettesimo bis del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in legge 19 luglio 1993 n. 236), l'indennità di mobilità spetta al personale dipendente da ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (il cui rapporto è disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148) licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione successivamente alla data del primo gennaio 1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Gentile Rapone Presidente
2. Dottor Alberto Eula Consigliere
3. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Rel.
4. Dottor Erminio Ravagnani Consigliere
5. Dottor Natale Capitanio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Fausto Maria Prosperi Valenti, giusta delega in calce al ricorso;
contro
DU DA e LI NO, elettivamente domiciliati in Roma in via Arno 47 presso lo studio dell'avvocato Franco Agostini che li rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di controricorso;
nonché contro
AL LI ES, elettivamente domiciliato in Roma in via delle Quattro Fontane 149 presso lo studio dell'avvocato Domenico Marrazzo, rappresentato e difeso, per delega a margine del controricorso, dall'avvocato Paolo Crescimbeni;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 4 ottobre 1996, depositata il 6 novembre 1996, numero 634/96, r.g. 430/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 23 novembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Paolo Crescimbeni e Franco Agostini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con distinti ricorsi del 25 settembre 1995, DU DA e LI NO, da un lato, e AL LI ES, dall'altro, - premesso che, essendo tutti dipendenti della società A.T.P., alla quale era affidata la gestione dei trasporti extraurbani della Provincia di Padova, dichiarata fallita con sentenza del 9 gennaio 1993, erano stati licenziati il successivo 30 marzo senza godere, sin dall'inizio, della indennità di mobilità, non essendo all'epoca applicabili, al personale delle imprese operanti nello specifico settore, il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge numero 223 del 1991, mentre la stessa era stata loro corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale solo a seguito delle innovazioni apportate alla norma dalla legge numero 236 del 1993 e a decorrere dal 20 luglio dello stesso anno (data di entrata in vigore della legge stessa) - convennero in giudizio, avanti il TO di Bassano del Grappa, l'ente previdenziale, chiedendo che venisse riconosciuto il loro diritto all'ottenimento della indennità fin dal momento del licenziamento.
Il TO accolse le domande con pronuncie rese entrambe il 29 febbraio 1996 nei confronti delle quali l'ente previdenziale propose appelli.
Il Tribunale della stessa città, riuniti i processi, ha rigettato le impugnazioni con sentenza emessa all'udienza del 4 ottobre 1996 e depositata in data 6 del mese successivo. Il giudice di secondo grado ha rilevato che era da disattendersi la tesi svolta dall'appellante secondo la quale la disposizione di cui al comma 17 bis dell'articolo 6 della legge numero 236 del 1993 che aveva introdotto, nell'articolo 3 di quella numero 223 del 1991, il comma 4 bis - con il quale la disciplina dell'indennità di mobilità veniva estesa ai lavoratori di imprese di trasporto dichiarate fallite "successivamente all'entrata in vigore della presente legge" - doveva ritenersi di carattere innovativo e non integrativo, conseguendone, ad avviso del Tribunale stesso, che il riferimento temporale alla data di efficacia della estensione doveva intendersi fatto a quella di entrata in vigore della stessa norma le cui previsioni di applicazione si erano ampliate per effetto di quella successiva.
Di questa decisione l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiede la cassazione con ricorso sostenuto da un motivo. Gli intimati resistono con controricorsi.
Motivi della decisione:
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità, per tardività, del controricorso depositato nell'interesse del DU e del LI essendo stato notificato il relativo atto al ricorrente il 15 gennaio 1998, successivamente al termine ultimo del ventesimo giorno dalla scadenza di quello stabilito per il deposito del ricorso, la cui notificazione risaliva al 5 novembre 1997.
Con l'unica ragione di censura - denunciando, con riferimento all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, violazione e falsa applicazione del comma 4 bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991 numero 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17 bis del decreto-legge 20 maggio 1993 numero 148 a sua volta aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993 numero 236 - l'Istituto ricorrente deduce che, tenuto conto, da un lato, del principio di irretroattività delle leggi, e, dall'altro, che la innovazione ampliativa era avvenuta a opera di un provvedimento di urgenza, la formulazione normativa relativa alla determinazione della data di decorrenza della estensione non poteva che riferirsi al momento della entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'impugnazione deve essere respinta.
E invero, questa Corte resta esentata dal controllo sulla fondatezza dei rilievi svolti dall'ente ricorrente, in quanto, per effetto della modifica che, con l'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996 numero 542 (iterativo di altri precedenti e convertito nella legge 23 dicembre 1996 numero 649 che ha fatto salvi gli effetti e i rapporti sorti in forza di quelli precedenti), è stata apportata - proprio in relazione all'ambito temporale dei limiti circa la sua applicabilità e con portata incontestabilmente retroattiva - alla previsione di cui al comma 4 bis dell'articolo 3 della legge numero 223 del 1991, essendosi stabilito che il trattamento in materia di mobilità per il personale il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal regio- decreto numero 148 del 1931 (nel quale evidentemente debbono farsi rientrare i resistenti, avendo il Tribunale ritenuto - e sul punto non è stata svolta contestazione alcuna - che, nella specie, dovesse aversi riguardo proprio alla disciplina da questa dettata), licenziato da imprese dichiarate fallite "successivamente alla data del 1^ gennaio 1993", derivandone che - ricadendo i resistenti nella situazione personale descritta nella disposizione normativa come per ultimo così modificata, essendo stato dichiarato il fallimento dell'impresa, alle cui dipendenze lavoravano, con sentenza del 9 gennaio 1993 ed essendo stati loro licenziati il successivo 30 marzo, proprio a causa di tale evento - nei loro confronti deve ricevere applicazione, in ogni caso, la disposizione in questione. Concorrono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999