Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
Ai fini della riabilitazione del condannato, non ha efficacia liberatoria in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato la mancata richiesta di risarcimento del danno da parte della persona offesa che non può essere considerata equivalente alla rinuncia. (Nella specie, relativa ad istanza di riabilitazione da condanna per abuso di ufficio, il condannato aveva trasmesso al Comune, persona offesa del delitto, un assegno, non rifiutato, di 5.000 euro, erroneamente ritenuto dal giudice di merito satisfattivo, in assenza di indicazioni in senso contrario, delle pretese risarcitorie della P.O.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2006, n. 35714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35714 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 10/10/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2888
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 015303/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
nei confronti di:
1) RE IO, N. IL 02/09/1947;
avverso ORDINANZA del 14/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza in data 14.2.2006 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha accolto la istanza di riabilitazione presentata da TO MA in relazione alle sentenze di condanna 27.9.1996 della Corte d'Appello dell'Aquila per violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti e 9.10.1998 della stessa Corte di Appello per abuso di ufficio in concorso, ritenendo che l'istante avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta ed avesse provveduto altresì al pagamento delle spese di giustizia ed all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, avendo trasmesso al Comune di Roccaraso, persona offesa, un assegno di Euro 5.000,00 che non era stato rifiutato dal destinatario e che doveva ritenersi sufficiente in assenza di indicazioni in senso contrario.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'aquila lamentando violazione dell'art. 179 c.p., comma 6, per avere il Tribunale ritenuto che fosse provato il risarcimento del danno attraverso la trasmissione al Comune di Roccaraso, per posta, in data 12.1.2006 e quindi soltanto due giorni prima della presentazione della istanza di riabilitazione, di una somma determinata dall'interessato, senza che il Comune avesse neppure avuto il tempo di prendere posizione e senza che comunque il Tribunale esercitasse i suoi poteri ufficiosi al fine di stabilire la sufficienza dell'importo. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Con memoria difensiva in data 16 settembre 2006 la difesa del TO ha chiesto che il ricorso per Cassazione sia dichiarato inammissibile non essendo consentito sindacare la motivazione adottata dal Tribunale di Sorveglianza in merito all'avvenuto risarcimento del danno, ne' pretendere la collaborazione della persona che non voglia offrirla e che nella specie non si era costituita parte civile e non aveva mai preteso alcun danno. Il ricorso è fondato.
In tema di riabilitazione l'art. 179 c.p., prevede come condizione ostativa alla concessione del beneficio l'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Colui che chiede la riabilitazione deve quindi provare l'integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, mentre la mancata richiesta di risarcimento della persona offesa, non equivalendo a rinuncia, non può esplicare efficacia liberatoria in ordine all'omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione (v. Cass. sez. 6^, n. 5445 del 1989, Rv. 180276).
In tale ambito, qualora non sia già intervenuta una liquidazione del danno in sede penale o civile, spetta al giudice della riabilitazione accertare se vi sia stato un danno, se questo sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del debitore, se l'inadempimento o l'inadempimento parziale sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato dalla constatata povertà del debitore, dalla inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell'inadempimento (v. Cass. sez. 6^, n. 80 del 1992, Rv. 189605). Nel caso in esame, trattandosi di un abuso di ufficio e di violazione di direttive comunitarie in materia di rifiuti, appare evidente che i reati possano avere provocato dei danni, per cui il Tribunale avrebbe dovuto esaminare le sentenze di condanna onde verificare quali fossero stati i danni, se fosse intervenuta una condanna al risarcimento in qualche sede, se la somma offerta fosse congrua in relazione ai danni accertati, se vi fosse stata accettazione o meno del risarcimento da parte del Comune, non potendo essere interprete come accettazione il mancato invio di rimostranze al Tribunale di Sorveglianza.
Tali accertamenti non sono stati svolti e ciò integra una violazione dell'art. 179 c.p., comma 6, spettando al Tribunale di Sorveglianza la verifica dell'adempimento delle obbligazioni civili ovvero delle ragioni eventualmente giustificative dell'inadempimento. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio allo stesso giudice il quale si atterrà ai principi di diritto sopra indicati (art. 623 c.p.p., lett. a).
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2006