Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
L'omissione del giudice della cognizione, che non ordini la demolizione del manufatto abusivo, non può essere corretta in fase esecutiva per mezzo della procedura di correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2010, n. 40861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40861 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 23/09/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1166
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 6446/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES SC, nato a *Pulsano* il (Ndr: testo originale non comprensibile);
avverso l'ordinanza del Tribunale Taranto in data 16.8.02;
Sentita la relazione del cons. Dr. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ed atti al giudice di merito.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Dopo che con sentenza del 23.1.02 il Tribunale di Taranto aveva definito ex art.444 c.p.p. l'accusa mossa all'odierno ricorrente di avere edificato manufatti abusivi ed occupato abusivamente il suolo pubblico, pronunciandosi su una istanza dell'Ufficio Esecuzione concernente la destinazione dei beni immobili in giudiziale sequestro, il giudice monocratico, ha, con l'ordinanza qui impugnata, disposto la demolizione dei manufatti abusivi e la rimessione in pristino dei luoghi qualificando tale disposizione come correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza ove si era omesso di provvedere a riguardo.
Avverso tale decisione, ES\ ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo violazione della legge processuale sulla base di precedenti giurisprudenziali di questa S.C. che escludono la possibilità di disporre la demolizione con ordinanza successiva. Ciò è tanto più valido se si considera che, in ogni caso, la procedura di correzione dell'errore materiale non può avvenire de plano come nella specie.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato.
Sia con la decisione indicata dal ricorrente che con altre (tra le ultime: sez. 3 25.3.08, Salata, Rv. 239965) questa S.C. ha puntualizzato che l'omissione dello ordine di demolizione costituisce un vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell'art. 130 c.p.p.. Ed infatti, sebbene la sanzione in esame consegua obbligatoriamente ad una sentenza di condanna o di pena concordata, essa si configura come un elemento essenziale della decisione "suscettibile di essere modificato solo dal Giudice della impugnazione ritualmente investito da una parte processuale". Ciò anche perché l'art. 676 c.p.p. individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione (non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi che figurava nello originario testo dell'articolo.
Consegue che la demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva e che l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione del P.M. (sez. 3, 13.12.07, Gabrielli, Rv. 239070; Sez. 3, 22.3.07, P.G. in proc. Rocco, Rv. 236494).
Il vizio della decisione impugnata è, poi, duplice dal momento che pur qualificandosi il provvedimento come correzione di errore materiale essa non è sopraggiunta al prescritto rito camerale (artt.127 e 130 c.p.p.) ma è stata adottata de plano.
Segue necessariamente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza qui impugnata.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 e ss. c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 23 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010