Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di accordo delle parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, qualora i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino una nuova determinazione della pena ed all'indicazione della pena pattuita si aggiunga la richiesta di sospenderla condizionalmente, il giudice ha il potere discrezionale di valutare se sussistano le condizioni per la concessione del beneficio, così come dettate negli artt. 163 e 164 cod. pen., in esse compresa la prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati, e può, senza dover procedere al dibattimento, ratificare soltanto l'accordo sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, la richiesta del beneficio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 14151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14151 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 33261/00
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente
1. Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere
2. " Michele BESSON Consigliere
3. " Giuseppe D'ERRICO Consigliere
4. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di De MA NI, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 5 aprile 2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta della Procura Generale presso la Suprema Corte di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di Palmi, con sentenza in data 12 gennaio 1999, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava De MA NI colpevole dei reati di estorsione e calunnia, unificati dal vincolo della continuazione e, applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e lire 1.000.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Proponeva appello l'imputato, chiedendo l'assoluzione e in subordine la riduzione della pena al minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche e "benefici in quanto possibili". All'udienza davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, l'imputato, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, concordava con il p.m. una diversa determinazione della pena. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 5 aprile 2000, in applicazione dell'art. 599, comma 4, c.p.p., in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, rideterminava la pena inflitta, concesse le circostanze attenuanti generiche, in dieci mesi di reclusione e lire 600.000 di multa, e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria omesso, senza addurre alcuna motivazione, la applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta, sebbene convenuta tra le parti e chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza per non avere ammesso in toto le richieste formulate nell'accordo delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui alla presente motivazione. Il collegio rileva preliminarmente che, dal verbale di udienza del 5 aprile 2000 davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, risulta che l'accordo delle parti sulla applicazione della pena si conclude, dopo avere precisato la procedura di calcolo della nuova pena concordata, con la formula "pena sospesa".
Può, dunque, ritenersi che le parti abbiano effettivamente richiesto la applicazione del beneficio della sospensione condizionale. Questo collegio, però, non concorda con la tesi difensiva, fatta propria nella richiesta del procuratore generale presso la Suprema Corte, che il giudice dell'impugnata sentenza, ritenuta congrua la pena patteggiata, non potesse omettere di applicare il beneficio di cui all'art. 163 c.p., e che non avesse altra scelta che quella di accogliere la richiesta delle parti nella sua integrità oppure ordinare la prosecuzione del giudizio in fase dibattimentale. Infatti, l'art. 599, comma 4, c.p.p. ha introdotto nel sistema processuale del nuovo codice di procedura penale un istituto che nella prassi forense e giurisprudenziale viene chiamato "patteggiamento", ma che è profondamente diverso da quello disciplinato dagli artt. 444 e seguenti c.p.p., il quale espressamente prevede (art. 444, comma 3, c.p.p.) che la parte, nel formulare la richiesta di applicazione di pena nella misura concordata con il p.m., possa subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, con la conseguenza, anch'essa espressamente prevista, che "se il giudice ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
In verità, anche con riferimento a tale espressa disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che l'efficacia dell'accordo sulla pena deve ritenersi subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale solo quando vi sia stata una richiesta esplicita, in termini formali e non equivoci, di una delle parti con il consenso dell'altra, con la conseguenza che, quando ciò non si verifichi, il giudice non è tenuto a rigettare la richiesta di applicazione della pena e a procedere con il rito ordinario, anche se ritenga di non poter concedere la sospensione condizionale (Sez. IV, 11/2-8/5/1991, n. 5116, Arboletto, riv. 187830; Sez. V, 31/10/1991-28/1/1992, n. 1462, Hamidovic, riv. 189200). In altri termini bisogna distinguere il caso in cui la efficacia della richiesta di applicazione della pena sia stata subordinata alla concessione della sospensione condizionale da quello in cui la relativa domanda abbia semplicemente formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, in quest'ultimo caso il giudice potrà rigettare la domanda, esplicitandone le ragioni, senza dover disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario (Sez. Un., 11/5-11/6/1993, n. 5882, Iovine, riv. 193417; e, di recente, Sez. VI, 6/10-29/11/1999, n. 3085, Della Penna, riv. 215784). Alla stregua di tali principi potrebbe già osservarsi che, nel caso di specie, l'imputato non ha espressamente subordinato l'efficacia della rinuncia ai motivi principali di appello alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma il collegio ritiene che, ancor prima di valutare il contenuto dell'accordo, sia necessario esaminare se la disposizione del comma 3 dell'art. 444 c.p.p., sia applicabile nella procedura di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p.. La risposta non può che essere negativa mancando qualsiasi disposizione che rinvii, per il giudizio di appello previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p., alle disposizioni stabilite per l'applicazione della pena su richiesta in primo grado e non esistendo tra i due istituti alcuna analogia. Infatti, all'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, non è collegato, a differenza di quanto previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p., alcun profilo premiale: non la riduzione fino ad un terzo della pena principale, non la esclusione della condanna alle spese del procedimento o della applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (art. 445 c.p.p., in tal senso: Sez. V, 13/12/1993-27/1/1994, n. 978, Zanicotti, riv. 197061; Sez. VI, 1/6-14/9/1994, n. 9928, Esposito, riv. 199095; Sez. VI, 3/5-20/7/1995, n. 1760, D'Amato; Sez. III, 28/10-24/11/1999, n. 13484, Dell'Utri, riv. 214815), non la estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Del resto, la richiesta di applicazione della pena di cui all'art.444 c.p.p. può essere formulata entro i termini di cui all'art. 446 c.p.p. ed ha, pertanto, come suo presupposto l'assenza di una decisione sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. Un.27/3-15/5/1992, n. 5777, Di Benedetto, riv. 191134) con notevole risparmio di attività processuale e con sollecita definizione del processo;
mentre l'istituto ex art. 599, comma 4, c.p.p. opera in appello, quando l'imputato ha già visto accertata e dichiarata la sua responsabilità: pur rappresentando entrambi gli istituti espressione dell'ampio potere dispositivo concesso alle parti dal nuovo codice di rito, è evidente l'obiettiva diversità delle due situazioni processuali e, quindi, la ragione del diverso trattamento, che, pertanto, come già precisato da questa Suprema Corte, non è irragionevole in relazione all'art. 3 Cost. (Sez. I, 18/9-9/11/1990, n. 14666, Romano, riv. 185703). Mancando la eadem ratio tra i due istituti, non è possibile, dunque, estendere neppure analogicamente, la disposizione dell'art. 444, comma 3.
Queste conclusioni interpretative, alle quali era già pervenuta questa Suprema Corte con la sentenza Sez. VI, 6/3-27/5/1991, n. 5633, Battegazzore, riv. 190239, erano state criticate in dottrina per la considerazione che l'oggetto del giudizio concordato, secondo l'originaria disposizione del comma 4 dell'art. 599 c.p.p., così come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 26/9-10/10/1990, n. 435, poteva riguardare tutti e soltanto i casi di cui al comma 1 dello stesso art. 599, e, quindi, anche la concedibilità della sospensione condizionale della pena. Ma tale considerazione critica, a prescindere dalla sua fondatezza, è stata comunque superata dal nuovo testo del citato comma 4, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1 legge 19 gennaio 1999, n. 14, che ha esteso l'applicazione dell'istituto "anche al di fuori dei casi di cui al comma 1" e, quindi, a tutti i motivi di appello. Peraltro, non può escludersi che effettivamente tra i motivi di appello vi sia anche quello relativo alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e che l'accordo riguardi proprio tale motivo, con rinuncia ad altri, ed allora certamente al giudice non rimarrebbe altra alternativa che ratificare l'accordo oppure procedere al dibattimento. Ma ben diverso è il caso in cui l'accordo delle parti sull'accoglimento dei motivi di appello comporti una nuova determinazione della pena accompagnata dalla richiesta dei benefici di legge, perché allora esclusivamente la misura della pena è l'oggetto della pattuizione che vincola il giudice ad una scelta dalle alternative obbligate.
Del resto, nel caso di specie, neppure può dirsi che la richiesta dei benefici di legge rientrasse tra i motivi di appello non rinunciati, in quanto tali benefici non erano concedibili in primo grado e la formula adottata dall'appellante "benefici in quanto possibili" è una semplice formula di stile che non può certo vantare i requisiti necessari a caratterizzare un motivo di impugnazione. Se il giudice di appello non era tenuto a concedere la sospensione condizionale della pena pur in presenza della richiesta e del consenso del p.m., potendo ratificare soltanto l'accordo sulla pena, tuttavia aveva il dovere di verificare se l'imputato fosse meritevole del beneficio, esplicitando le ragioni della decisione adottata. Nel caso di specie, il collegio rileva che la richiesta stessa non è stata presa in alcuna considerazione dal giudice di appello, che ha omesso del tutto di motivare. E non vi è dubbio che una richiesta di concessione di benefici di legge debba trovare comunque una risposta, positiva o negativa, da parte del giudice e, per di più, sorretta da adeguata motivazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto della omessa motivata decisione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sulla richiesta stessa, applicando il seguente principio di diritto:
"Nell'ipotesi di accordo delle parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino una nuova determinazione della pena e all'indicazione della pena pattuita si aggiunga la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale, il giudice ha il potere discrezionale di valutare se sussistano le condizioni per la concessione del beneficio, quali dettate negli artt. 163 e 164 c.p., ivi compresa la prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati, e può, senza dover procedere al dibattimento, ratificare soltanto l'accordo sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, la richiesta del beneficio di legge".
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 marzo 2001. Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001