Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto E SEZIONE LAVORO Lavoro 0-3636Composta dagli Ill Bidente Dott. Erminio RAVAGNAN. N. 9325/01 f Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno 13059/01 8332Consigliere Cron. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere Ud.13/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UI G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato TU MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FR CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2002
contro
LI UI, TA LO, OS IU, SI 5502 -1- BA TU, IN OM, EL AL, OT NO, TT AN, GG FR, CI, SC NI, ER BE, ST NO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 13059/01 proposto da: LI UI, TA LO, OS IU, SI AL, BA TU, IN OM, EL FR, OT NO, TT AN, GG CI, SC NI, ER BE, ST NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che li rappresenta e difende unitamente LO CA, giusta delega in all'avvocato atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UI FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato TU MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FR CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in -2- atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 22/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 01/04/00 R.G.N. 28/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
per delega MARESCA e udito 1'Avvocato BOCCIA MORRICO;
udito l'Avvocato CA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -3- 9325/2001 e 13059/2001 r.g.n. ud. 13 dicembre 2001 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza 1-30 aprile 2001, la Corte d'appello di Genova, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello proposto dalla società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a IN LU e agli altri litisconsorzi indicati in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la società Ferrovie dello Stato;
che gli intimati hanno resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale con un unico motivo, illustrato anche da memoria, al quale la società ha resistito con controricorso. - il quale, ancorché Considerato che il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, va esaminato prioritariamente ponendo una questione pregiudiziale – è infondato dovendo ribadirsi - secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 27 gennaio 1992, n. 852) - che per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di 9325 e 13059/2001 r.g.n. 3 ud. 13 dic. 2002 gravame richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente indicare nell'atto di appello anche mediante un'esposizione sommaria le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado;
non è necessario pertanto che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata sianc evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l'appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell'art. 345 c.p.c.; -Considerato che con i primi quattro motivi di ricorso principale ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 es della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): -a) che l'art. 59, comma sesto, della legge n.449 del 1997, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato - una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a 9325 e 13059/2001 r.g.n. 4 ud. 13 dic. 2002 soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali - investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 posson ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del 9325 e 13059/2001 r.g.n. ud. 13 dic. 2002 personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzion: diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato che
anche la questione oggetto del quinto motivo di ricorso (che presenta un duplice profilo) è stata risolta dalle Sezioni Unite con sentenza n.12194 del 18 agosto 2002, nella quale si osserva che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegittimo quale aliunde perceptum- non qualsiasi reddito ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa, con la conseguenza che, poiché il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto ci lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. 28 aprile 1995 n.4747), le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subìto e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno;
considerato inoltre, sempre in riferimento al quinto motivo (quanto all'ulteriore profilo dell'asserita mancata considerazione della temporanea sospensione dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro), che il tribunale di Genova, pronunciandosi su questa 9325 e 13059/2001 r.g.n. ud. 13 dic. 2002 questione proposta in via subordinata dalla società, aveva ritenuto che la sospensione della risoluzione del rapporto fino al 31 ottobre 1999 poteva solo valere quale proposta contrattuale a costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato, proposta non accettata. dai lavoratori licenziati, i quali quindi erano legittimati a chiedere la reintegra nel posto d: lavoro secondo l'ordinaria disciplina dell'art. 18 Stat. lav.; che dalla sentenza della C orte d'appello di Genova risulta che con l'atto d'appello la società aveva sviluppato gli argomenti già svolti in primo grado in via principale, insistendo in via subordinata, unicamente in ordine all'eccezione dell'aliunde perceptum già esaminata sopra;
che la Corte d'appello ha quindi esaminato esclusivamente questa questione subordinata e non anche quella relativa alla temporanea sospensione della risoluzione del rapporto;
che la difesa della società, riproponendo nel quinto motivo di ricorso anche quest'ultima questione (peraltro limitatamente ai resistenti GI e SC), non deduce affatto di averla riproposta in appello (contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata), né si duole dell'omessa pronuncia della Corte d'appello sul punto;
che pertanto questo specifico ulteriore profilo del quinto motivo di ricorso è inammissibile;
considerato, infine, che sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese di giudizio Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Ctovanni Amore59) (Erminio Ravagnani) Co Novoquan WEES N CL-8-11 39931 THG NES IN OLLINIG O 01 LE T O LLIE REVSSYLVIA INDO YA 'OULSIDAU IⱭ 'OTICE IG VISOJŅI VⱭ ZLNISS ud. 13 dic. 2002 9325 e 13059/2001 r.g.n.