Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14602 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REMA14 6 02/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente - R.G.N. 781/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.34013 - Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/04/02 Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato SARA TASSONI, rappresentato e difeso dagli avvocati powers motovo ADRIANO VERDESCA ZAIN, CARLA MASTRACCI, giusta delega Heiano di Lotone del 23/11/2001, ep. 17510; atti;
ricorrente -
contro
MU MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO 2002 NEVI, giusta delega in atti;
1704 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 252/98 del Tribunale di LATINA, depositata il 11/01/99 - R.G.N. 5274/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Latina, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da US MO nei confronti della s.r.l. Sime per l'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto sorto come rapporto di formazione e lavoro dopo l'effettivo inizio delle prestazioni di lavoro e conseguentemente della illegittimità del licenziamento intimato all'appellato senza indicazione di una giusta causa o di un giustificato motivo. Riteneva, in particolare, il Tribunale che era acquisita la prova documentale che l'atto di avviamento dell'Ufficio Provinciale del lavoro era stato rilasciato in data 11.4.91, che la stessa data portava il contratto di formazione intervenuto tra le parti, che, quindi, ove anche si ritenesse vera la data d'inizio delle prestazioni di lavoro indicata dalla Società del 1.4.91, altra conclusione non era possibile che quella di un rapporto di lavoro iniziato prima della conclusione del contratto di formazione e pertanto di un rapporto a tempo indeterminato. Tali circostanze non erano state inoltre in alcun modo disattese da prove contrarie della Società dato che le prove dedotte in primo grado non erano state espletate, non essendo comparsi alla udienza a tal fine fissata dal Pretore i testi da questa indotti, sì che del tutto legittimo era stato il provvedimento del Pretore, contenente un implicita dichiarazione di decadenza dalla prova , volto a fissare l'udienza di discussione. Né il Tribunale riteneva di poter ricorrere per l'escussione degli stessi testi al disposto dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di potere istruttorio che non può esercitarsi per sanare decadenze e preclusioni già verificatesi nel precedente grado di giudizio. Concludeva sul punto il Tribunale dichiarando di condividere la decisione del Pretore che aveva considerato il rapporto di lavoro dedotto in causa come rapporto instaurato ben prima della stipula del W contratto di formazione e anche oralmente. A quest'ultimo proposito il Tribunale, nel rigettare un ulteriore motivo di appello della Società, riteneva che requisito di validità del contratto di formazione e lavoro debba considerarsi la forma scritta ad substantiam essendo da ritenere tale ' requisito essenziale ogni qual volta si deroghi al tipo contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed anche perché l'adempimento agli obblighi formativi non sarebbe possibile se non relazione ad un regolamento contrattuale che ad essi espressamente si richiami : concludendosi quindi, su questo punto, che non essendovi la prova che il contratto di formazione fosse stato concluso per una attività diversa da quella in concreto precedentemente iniziata, di tale contratto doveva ritenersi la nullità, ovvero che il rapporto di lavoro era continuato come era sorto all'origine, cioè a tempo indeterminato. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la s.r.l. Sime censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo la Società ricorrente deduce violazione dell'art. 3 della legge n. 863/1984 assumendo che il Tribunale ha erroneamente applicato, imponendo l'atto scritto per il contratto di formazione e lavoro e la contestualità con l'inizio della prestazione, le più restrittive disposizioni previste dalla legge n. 230/62 per il contratto a termine. Con il secondo motivo deduce la Società violazione della stessa disposizione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, una volta intervenuta la autorizzazione alla assunzione, le parti hanno facoltà di regolare successivamente, con l'atto scritto, l'accordo già raggiunto. Con il terzo motivo deduce la Società ulteriore violazione della suddetta legge, oltre a vizio di motivazione, considerando che l'inserimento nel libro paga del nominativo del US in data 1 aprile 91 era conforme alla My autorizzazione del 29/3/91 e che restava irrilevante la decorrenza di un breve termine per la consacrazione in atto scritto, che fu vistato e depositato all'UPLMO l'11 aprile successivo. Con il quarto motivo deduce la ricorrente violazione della stesso art. 3 della legge n. 863/84, oltre a vizio di motivazione, avendo il Tribunale ignorato la specialità della disciplina legislativa sul contratto di formazione e specificamente che tale specialità, considerate le finalità della legge, non ha da essere interpretata in contrasto con le esigenze di elasticità del tipo contrattuale. La Corte, ritenuto di dover procedere ad un esame congiunto delle censure, rileva che le due questioni prospettate sono in sintesi e quella della contestualità tra conclusione del contratto di formazione e lavoro ed inizio del rapporto formativo e quella del requisito formale richiesto ad substantiam per il contratto formativo. Questo considerato, le censure della ricorrente devono essere integralmente respinte. Si tratta invero di questioni già più volte esaminate da questa Corte e risolte in senso conforme a Cass. 11 aprile 1996 n. 3368 ( si veda, in precedenza anche Cass. 16 gennaio 1993 n. 531 ), cui anche in questa decisione si intende aderire, per la quale " anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990 n. 407 ( i cui art. 8, comma settimo, impone espressamente la forma scritta )la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, richiede ad substantiam la forma scritta e in particolare, in considerazione del , carattere eccezionale di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina, un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore o, al più, contestuale all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione, pertanto, non può essere il risultato di comportamenti concludenti. Detta forma, in mancanza della quale ( come in mancanza della contestualità ), il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato non è surrogabile da , unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta del nulla osta all'Ufficio di avviamento al lavoro, così come la qualificazione del rapporto nel libretto di lavoro, come rapporto di formazione ". Cui adde, per questa Corte, e per l'eadem ratio, l'eventuale rilascio della autorizzazione al lavoro, che è pur sempre atto amministrativo estraneo alla dinamica contrattuale.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la Società ricorrente alle spese che si liquidano in euro . ....., oltre a 2.000 euro per onorari Così deciso in Roma il 18 aprile 2002 IL Cons. Est. Il Presidente Shel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,140TT. 2002 IL CANCELLIERE E A L G L E L G D 1 - E * 1 - 2 7 * 8 1 . T R E A L ' D L E I S N A S T I R T O I I D O S E T S I P A A , S S G N R A O O E D G S T , E I R I , L D L O O B I S T M A D O P T A I E D E S N E * *