Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18349 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 834 9 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 13568/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 15567/00 Cron. 43130 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 02/10/02 ha pronunciato la seguente S E N T EN Z A sul ricorso proposto da: TA LL, ZURI GAVINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO MURGIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 15567/00 proposto da: EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA SPA, in persona del 2002 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3838 domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 31, presso lo -1- studio dell'avvocato ENRICO GUIDI, rappresentato e dall'avvocato DOMENICO CORDELLA, giusta delega difeso in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TA LL, ZURI GAVINO;
- intimati avverso la sentenza n. 215/00 del Tribunale di SASSARI, depositata il 25/03/00 R.G. N. 96/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RC MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Sassari, con sentenza del 23.2.00, ha escluso che fra i sign. RC RT e GA ZU e la spa Editoriale Nuova Sardegna fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato per le attività di trasporto di quotidiani e di controllo delle rese;
2- che il Tribunale ha rilevato che entrambe le predette attività erano state oggetto di un contratto di lavoro autonomo :sicchè tale qualificazione data al rapporto dalle parti assumeva carattere preminente ai fini della individuazione della natura del rapporto, passibile di esser smentita solo ove il rapporto avesse assunto modalità di svolgimento proprie del lavoro subordinato;
3- che, secondo il Tribunale, nel caso di specie, considerando sia il predetto criterio di qualificazione prescelto dalle parti, sia l'effettività dello svolgimento del rapporto, doveva escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'attività di autista;
4- che esso ha quindi rilevato che ai fini dell'esistenza di detto rapporto non potevano valere le indicazioni date per il suo svolgimento dal datore di lavoro, dirette, esclusivamente, ad individuare l'ambito della prestazione di autista e non ad esercitare un potere gerarchico- nell'ambito delle esigenze aziendali- nei confronti del lavoratore, mancando la possibilità di utilizzazione dello stesso, in relazione alle sue mansioni, nell'ambito dell'intero ciclo aziendale e, pertanto, per attività di autista diversa da quella di distribuzione dei giornali;
1 5- che per l'attività di controllo della resa risultava dalle pattuizioni contrattuali che la stessa poteva esser effettuata, in piena autonomia con l'ausilio di un terzo;
6- che non vi erano prove di un'attività di manovalanza;
7- che i sign.RT e ZU chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui la Spa Editoriale Nuova Sardegna resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato con quattro motivi;
essa ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO principale 1- che il ricorso ineidentale e quello condizionato vanno riuniti ai sensi dell'art.335 срс.; 2- che le questioni poste con il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, sebbene il loro esame sia stato condizionato dal ricorrente all'accoglimento del ricorso principale vanno esaminate preliminarmente attenendo alla rirualità dell'atto di appello (S.U.212/01);
3- che il ricorrente incidentale con esse denuncia che i lavoratori appellanti non hanno formulato nei confronti della decisione di primo grado alcuna specifica censura (se si eccettua quella relativa al rilievo dato al nomen iuris dal giudice di primo grado) limitandosi a riproporre le medesime considerazioni già sottoposte al primo giudice in ordine alla natura subordinata del loro rapporto di lavoro;
4- che l'esame degli atti, consentito nella fattispecie alla Corte, rileva, invece che gli appellanti si sono doluti che non sia stata riscontrato un rapporto di lavoro 2 subordinato nonostante il loro assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, sicchè le censure sono infondate;
5- che con il ricorso principale i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.2094 cc.e difetti di motivazione con una censura formalmente unica ma che investe due distinti profili: a- con il primo di essi i ricorrenti sostengono che l'imposizione di un determinato ritmo produttivo ( il datore di lavoro aveva in maniera esaustiva delimitato l'ambito delle loro mansioni di autisti) determinasse un assoggettamento totale del prestatore di lavoro al ciclo produttivo;
per il peculiare tipo di attività e prestazione richiesta il rapporto poteva esser svolto unicamente nell'ambito del contratto di lavoro subordinato;
b- con il secondo, per il quale viene richiamata anche la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, si lamenta che in relazione all'attività di verifica della resa il Tribunale ha considerato la stessa ricompresa nelle attività disciplinate dal contratto scritto e, conseguentemente, è giunto alle medesime conclusioni tratte in merito alla sussistenza di un lavoro autonomo;
non risponde al vero, invece, che l'attività in questione fosse anche essa oggetto del contratto di lavoro autonomo;
6- che il primo profilo è infondato;
in altra fattispecie, in materia di lavoro prestato da insegnanti di istituti privati questa Corte ha puntualizzato che la determinazione dell'ambito della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro non costituisce, necessariamente, estrinsecazione dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo datore di lavoro allorchè l'esercizio dello stesso, in 3 relazione alle mansioni richieste al lavoratore, non sia estensibile all'intera gamma delle esigenze aziendali idonee ad esser soddisfatte da prestazioni lavorative proprie delle mansioni assegnate al lavoratore ( 5366/02).
7- che sulla base di detto principio correttamente il Tribunale ha escluso l'assoggettamento gerarchico dei lavoratori non essendo possibile la loro utilizzazione in relazione a esigenze diverse dalla distribuzione dei giornali e che ,pertanto, per la loro limitatezza, escludevano un assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore commisurato all'intera gamma delle esigenze aziendali;
8- che anche il secondo profilo è infondato atteso che con esso si sostiene che il predetto lavoro di verifica della resa, ritenuto dal Tribunale svolto anche esso in maniera autonoma (secondo tempi e modalità prescelti dai ricorrenti e con l'aiuto di un terzo) era di natura subordinata per la sua stretta inerenza all'attività produttiva e svolto secondo le indicazioni della stessa;
9- che tale asserzione si rivela meramente contrappositiva a quanto ritenuto dal Tribunale non denunciando alcun vizio 0 di motivazione rispetto al convincimento dello stesso;
10- che il ricorso va, pertanto rigettato;
11-che non è, di conseguenza, necessario procedere all'esame del primo e del quarto motivo del ricorso incidentale (condizionato) attinenti rispettivamente alle spese ed alla mancata valutazione di fatti e circostanze comprovanti la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
4 12-che sussistono giusti motivi per compensare le spé IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
P.Q.M.
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e compensa le spese di lite. Roma 2 Ottobre 2002 Il Presidente Il Consigliere es. diglich und louado Gagkelin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 28 DIC. 2002 IL CANCELLIERE 5