Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA "
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Rosario DE JULIO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: A.N.A.S. - Ente Autonomo Strade, in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende, ope legis;
= RICORRENTE =
contro
S.A.R.A. S.p.a. (Società Autostrade Romane ed Abruzzesi ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazzale CLODIO n. 61, presso lo studio dell'avv. Aldo CRETA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
= CONTRORICORRENTE =
nonché contro
COMUNE di TORNIMPARTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza di Trevi n. 86, presso lo studio dell' avv. Pierluigi GIANMARIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
= CONTRORICORRENTE =
nonché contro
TI AN, TO RO, CE UI, DI OS ER, DI MA ZO, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di ROMA e COMMISSARIO REGIONALE per il riordinamento degli usi civici = INTIMATI =
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Speciale Usi Civici, emessa il 1^ giugno 1995, dep. il 6 luglio 1995, n.24;
udita, alla pubblica udienza del 15 dicembre 1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI
udito, per la ricorrente, l'avv. CLEMENTE dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l' accoglimento del ricorso;
uditi l'avv. G. GIANMARIA, per il Comune di TORRIMPARTE e l'avv. A.CRETA per la SARA s.p.a, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Commissario Regionale degli Usi Civici in Abruzzo, a seguito di petizione polare, promosse un giudizio nei confronti della S.p.a. S.A.R.A., dell' A.N.A.S., del Comune di TORNIMPARTE e di alcuni privati, Volto all'accertamento ed all'eliminazione dei danni prodotti su terreni, ritenuti demaniali di uso civico, in territorio del comune di TORNIMPARTE, in conseguenza dei lavori di costruzione dell'autostrada "A 24", eseguiti dalla SARA su concessione dell'ANAS.
Indi, con sentenza del 20 maggio 1994, ribadita la natura demaniale civica dei terreni in questione (peraltro già affermata con precedente sentenza del 6 agosto 1988), il Commissario ordina alle due società di ripristinare lo stato originario dei luoghi, sia mediante rimboschimento dei terreni illecitamente utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori per la discarica del materiale di risulta proveniente dalla costruzione di una galleria, sia mediante ripristino delle sorgenti "CAPODACQUA" e "LA ROCCA" e conseguentemente convogliamento delle acque., deviate innaturalmente in località "CALVARO", nell'alveo del torrente "RAIO". Avverso tale sentenza proposero quindi impugnazione sia la SARA che l' ANAS.
La Corte d'Appello di ROMA, con sentenza del 6 luglio 1õ95, affermata la giurisdizione del Commissario Regionale degli Usi Civici, ribadita la natura demaniale dei terreni e dichiarata legittima la pronuncia di condanna dell'ANAS e della SARA al ripristino dello stato dei luoghi, rigettò gli appelli.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso l'A.N.A.S. sulla base di sei motivi.
La S.A.R.A. ed il Comune di TORNIMPARTE hanno resistito con controricorso.
Avendo l'A.N.A.S. contestato, in limine, la giurisdizione del Commissario agli usi civici, il ricorso è stato rimesso alla Sezioni Unite di questa Corte che, decidendo sulla sola questione di giurisdizione, con sentenza del 5 marzo 1998, ha confermato sul punto la sentenza impugnata e rimesso la causa al Primo Presidente della Corte il quale ha assegnato a questa sezione la decisione degli altri motivi del ricorso.
L' ANAS, la S.A.R.A. ed il Comune di TORNIMPARTE hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo di gravame, i primi due afferenti la giurisdizione sono stati esaminati e disattesi dalle Sezioni Unite di questa Corte, la ricorrente ANAS denunziando violazione degli artt.2938 e 2947 cod. civ. e difetto di motivazione, deduce che avendo, in appello, eccepito la prescrizione in maniera sia pure sintetica ma inequivoca, non era necessario che venisse specificato il termine prescrizionale, come erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata che ha dichiarato l'eccezione inammissibile per assoluta genericità del motivo non essendo precisati quali diritti sarebbero stati travolti dall' evento estintivo.
Il motivo è infondato.
La generica proposizione dell' eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile atteso che non soltanto la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, ma il carattere dispositivo della stessa comporta, per la parte che propone l' eccezione, l' onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali presuppone distinte situazioni, sicché in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l' eccezione non può che essere dichiarata inammissibile.
Con il quarto motivo di ricorso, denunziando violazione dell' art.2043 c.c. e dell' art. 2 della legge n. 106 del 1977, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, l'ANAS lamenta che la sentenza impugnata, pur dando atto che lo stravolgimento dello stato dei luoghi è conseguenza di attività materiale posta in essere ,dalla concessionaria SARA, ha, senza alcuna motivazione al riguardo, disatteso la sua eccezione di difetto di legittimazione e comunque ad essa ANAS addebitato la responsabilità dei danni inferti senza tener conto che si trattava di danni provocati dalla attività materiale della SARA e non ascrivibili all'opera pubblica in se e per sè considerata.
Il motivo è infondato.
Come già deciso da questa Corte (Cfr. Cass. 8 ottobre 1984 n. 5017), con la legge 6 aprile 1977 n.106, il legislatore ha inteso stabilire che l' ANAS succede alla SARA in tutti i rapporti obbligatori posti in essere dalla seconda, compresi quelli "costituiti" mediante compimento di attività illegittima, non ancora estinti o comunque esauriti, ed esclusi solo quelli espressamente elencati, fra cui i rapporti " derivanti da responsabilità civile di norme penali o da responsabilità comunque accertate". Da tanto emerge che essendo i "rapporti costituiti" anche quelli derivati dal compimento di un'attività illegittima, l'ANAS è succeduta in tutti i rapporti, pur se determinati da fatto illecito e conseguenti all'attività materiale compiuta nell'esecuzione delle opere pubbliche, esclusi soltanto quelli ricollegati alla violazione di norme penali. Con il quinto motivo di ricorso, l'ANAS denuncia , inoltre, violazione dell'art. 2909 cod. civ. e carenza di motivazione in relazione agli elementi costitutivi della cosa giudicata relativi a precedente giudizio. Deduce la ricorrente che, ove dovesse ritenersi che la motivazione adottata dalla Corte d'Appello per rigettare la censura sollevata dalla SARA per escludere anche la sua tenutezza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, potesse essere interpretata come reiezione dell'analogo motivo di appello del' ANAS, sarebbe erroneo ritenere che la precedente decisione n. 36/88 del Commissario Usi Civici abbia valore di giudicato esterno nella presente controversia.
Con l' ultimo motivo si denunzia, infine, violazione dell' art. 4 della legge 20 marzo 1865 all. E e degli artt. 817-818 cod. civ.
nonché difetto di motivazione per il caso in cui dovesse ritenersi che il danno procurato derivi dall'opera pubblica in quanto tale e si deduce che, nel caso, essendo i terreni interessati in rapporto pertinenziale con l'opera pubblica non potrebbe ritenersi che la P.A. abbia agito iure privatorum e non può, pertanto, essere condannata ad un fare specifico.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro interconnessione, vanno disattesi.
La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la pronuncia di condanna dell' ANAS, unitamente alla SARA, al ripristino dello stato dei luoghi decidendo sulla censura sollevata dall'ANAS secondo cui in ordine a tale domanda non vi sarebbe giurisdizione del Commissario per gli Usi Civici, ed uniformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ha, invece, ed esattamente, ritenuto, così come confermato dalla sentenza che in questo giudizio hanno ulteriormente reso le SS.UU., che nessuna preclusioni può derivare ai poteri dell'AGO trattandosi di attività illecita della pubblica amministrazione.
La stessa Corte distrettuale ha ritenuto, anche per quanto dedotto dall'ANAS, che la precedente sentenza del Commissario, confermata in appello e passata in giudicato, preclude il riesame della questione a norma dell'art. 2909 c.c., per cui non può più essere oggetto di riesame quanto accertato in quella sede e cioè che l'ANAS era subentrata in tutti i rapporti obbligatori della SARA. Ora, anche se la suddetta decisione del Commissario non pare possa costituire giudicato in ordine al punto in questione, dacché la stessa non contiene statuizioni riferibili alla legittimazione dell'ANAS va, comunque, osservato che, stante quanto rilevato in precedenza, la tenutezza dell'ANAS deriva in ogni caso dalla legge che ha voluto dettare una regola giuridica in forza della quale si è data certezza ai rapporti con i terzi individuando nell'ANAS l'unico e solvibile debitore in sostituzione della SARA.
Anche il successivo motivo di censura va disatteso in quanto la denunziata violazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E e degli artt. 817-818 cod. civ. con conseguente difetto di motivazione non è stata oggetto di riesame in sede di appello, essendosi limitata l'ANAS a contestare la decisione di primo grado non perché ha condannato ad un facere ma perché aveva omesso di rilevare che ogni responsabilità non poteva che ricadere sulle imprese appaltatrici oltre che sul Comune di TORNIMPARTE e per non avere considerato che la SARA era rimasta tenuta, dopo la decadenza, alla manutenzione ordinaria. Censure queste del tutto diverse da quella proposta in questa sede, che, essendo nuova, non può che essere dichiarata inammissibile.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va interamente rigettato. Ricorrono tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti per intero le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dell'ANAS e dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999