Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 07587/03 Composta dagli Dott. Guglielmo R.G.N. 21245/00 Consigliere- Cron.16728 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere- Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 24/01/03 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, FRANCO QUARANTA, speciale atto notar CARLO FEDERICO giusta procura TUCCARI DI ROMA del 9/10/00, rep. 55255; ricorrente
contro
COMUNE DI RIVA DEL GARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2003 in ROMA VIA TASSO 4, presso l'avvocato MARIOTTI 428 -1- BIANCHI UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SARTORI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 361/99 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 26/10/99 R.G.N. 222/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FRANCO QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 ottobre 1999 il Tribunale di Rovereto confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro n. 23 del 1999 con cui, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Riva del Garda, era stato revocato il decreto ingiuntivo concernente l'ordine a detto Comune di pagare all'Inail la somma di lire 14.667.400 per premi assicurativi, sanzioni civili ed interessi. Il credito dell'Istituto discendeva dalla pretesa applicazione, per la determinazione dei premi, del sistema della tassazione ponderata, mentre il Comune aveva calcolato i premi da pagare applicando la voce tariffaria 0812, j che fa riferimento al personale dipendente dai comuni, addetto a lavori e servizi svolti promiscuamente ed in rapporti quantitativamente così modesti e variabili da rendere praticamente impossibile il riferimento alle voci competenti per le singole lavorazioni. Affermava il Tribunale che doveva applicarsi la voce tariffaria 0812, dovendosi avere riguardo non già alle previsioni della pianta organica del Comune, e neppure alle modalità di imputazione in sede di bilancio, che potevano valere solo come indizi, ma alle concrete modalità operative seguite nell'espletamento delle varie attività; dalle prove testimoniali era emerso che il Comune, per far fronte agli interventi di competenza, si avvaleva, per il Servizio Manutenzione, di operatori forniti di qualifiche anche diverse, di talché i dipendenti, a seconda delle contingenze, erano promiscuamente addetti a compiti sempre variabili, salvo per alcuni lavori svolti in via esclusiva ad opera ad es. dei conducenti degli automezzi;
pertanto, concludeva il Tribunale, non era possibile la individuazione dei premi riferita a singole voci che corrispondono a specifiche attività. Né si poteva tenere conto dei criteri di accessorietà e complementarità delle mansioni, perché queste erano in realtà le più disparate, andando dai trasporti alla nettezza urbana, dalla segnaletica stradale alla sistemazione del verde pubblico. Avverso detta sentenza l'Inail propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il Comune con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del DM del Ministero del Lavoro del 18 giugno 1988, con riferimento agli artt. 39 e 40 del DPR 1124 del 1965, perché il Tribunale avrebbe errato nell'omettere 1* applicazione dell'art. 8 del DM citato, a cui rimandano gli artt. 39 e 40 del TU per la determinazione dei premi, il quale prevede che "se un datore esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni, qualora queste non costituiscono un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra di esse..., è applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse"; questo era stato il procedimento seguito dagli ispettori dell'Istituto, che avevano applicato un tasso medio ponderato, dopo avere accertato quattro differenti posizioni assicurative per il personale comunale composto da 86 operai e 35 impiegati, ed avere individuato le diverse voci applicabili alle lavorazioni svolte;
invero, sostiene l'Istituto la tariffa 0812 avrebbe solo valore residuale, e si riferirebbe solo ai casi in cui è praticamente impossibile individuare le voci competenti per le singole lavorazioni, caso che non ricorreva nella specie, in cui gli ispettori avevano potuto riscontrare le lavorazioni svolte dai dipendenti ed avevano potuto applicare a ciascuna i tassi corrispondenti. La tesi accolta in sentenza, erroneamente trascurando le risultanze verificate dagli ispettori, non sarebbe supportata né dalle circolari di esso Istituto, né dalle prove testimoniali, essendo stati escussi solo due testi su 171 dipendenti;
inoltre sarebbe presumibile che alcuni lavori di tipo specialistico come quelle degli elettricisti e degli idraulici, di fabbri o di falegnami venissero svolti da chi ne aveva 2 --- competenze specifiche nell'ambito delle 85 persone aventi la qualifica di operaio. Il ricorso non merita accoglimento. Il Tribunale ha effettuato un accertamento in fatto concludendo che i dipendenti comunali erano addetti promiscuamente sempre a mansioni diverse e variabili, per cui non era possibile l'applicazione delle specifiche voci tariffarie corrispondenti alle lavorazioni svolte. L'Inail lo contesta facendo esclusivo riferimento alle conclusioni emergenti dall'ispezione, che però non riporta in modo preciso ed esauriente al fine di evidenziare l'erroneità della verifica compiuta dal Tribunale, che avrebbe potuto emergere solo ove fossero state esposte le circostanze di fatto atte a dimostrare che ciascuno, ovvero la più parte dei dipendenti comunali, erano stati invece impiegati in maniera assolutamente preponderante ad una mansione specifica, rendendo così possibile l'applicazione 亢 della voce tariffaria specifica. Non si precisa infatti né quali fossero le quattro posizioni assicurative che gli ispettori erano riusciti ad individuare, né quali fossero le voci applicabili alle lavorazioni accertate. Anche il riferimento alle presunzioni operato dall'istituto ricorrente, per cui su ottantasei operai, i lavori da effettuare potrebbero ben essere svolti dai titolari di competenze specifiche, resta del tutto generico, non essendovi alcuna indicazione sulle diverse professionalità dei dipendenti operai, di talché non sono disponibili fatti noti per potere risalire logicamente a fatti ignoti, ex art. 27272 cod. civ. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro14,00 "oltre duemila euro per onorari. 3 Così deciso in Roma il 24 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mouse fluv IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15 MAG. 2003 oggi IL CANCELLIERE личе IL PRESIDENT Guglicha wal ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 4