Sentenza 15 gennaio 2001
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME004 76 / 0 1 ASSAZIONE LA CORTE SUPR MADI Oggs sto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 11886/95 Cron.850 PRESTIPINO Consigliere Dott. Giovanni Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 22/09/00 ROSELLI Consigliere Dott. Federico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: 15-GEN 2001 COOP NUOVA CMR SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato POLCHI RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTAROSSA WALTER, CG407252 PARIZZI MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente TE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in al Sig. INPS - per diritti L. 12 FEB. 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 3752 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA al Sig. POLCHI FABRIZIO, LIRONCURTI LEONARDO, giusta delega in atti;
per diritti L. 14 FEB. 2001 - controricorrente IL CANCELLIERE la sentenza n. 424/95 del Tribunale di avversO PORDENONE, depositata il 08/05/95 R.G.N. 3632/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato POLCHI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso e il rigetto degli altri. -2- { Svolgimento del processo Con ricorsi del 4 febbraio 1993 la NUOVA C.M.R. S.c.r.l. propose appello avverso due sentenze emesse dal Pretore di Pordenone in funzione di giudice del Lavoro con cui erano stati confermati i decreti ingiuntivi di Кного 151. 153,281 condanna al pagamento, rispettivamente, della somma di lire 243.486.701- per contributi omessi e sanzioni aggiuntive e-della-somma di lire 2:195.000 per conseguenti sanzioni amministrative. Il Tribunale di Pordenone, riunite le cause, respinse l'appello. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che Lnow 1. con la normativa introdotta dalla legge 17 marzo 1993 n. 63, l'inscrizione della cooperativa nell'Albo delle imprese artigiane non ha efficacia costitutiva: ed è subordinato alla presenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche: la mancanza di questi requisiti rende illegittimo l'atto, ed il giudice ha l'obbligo di accertare la presenza di questi requisiti, ed eventualmente disapplicare l'atto;
1. sul piano letterale, l'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 individua la caratteristica dell'imprenditore artigiano nell'opera personale e nell'assunzione in piena responsabilità degli oneri e dei rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'attività; poiché nella cooperativa a responsabilità limitata le obbligazione sociali sono garantite solo dal patrimonio dei soci e manca la prevalenza del lavoro sul capitale, è da escludere che queste imprese possano assumere la natura artigiana;
2. una diversa interpretazione condurrebbe all'iniqua conclusione che il singolo imprenditore artigiano, per essere riconosciuto come tale deve porre il proprio intero patrimonio a garanzia del lavoro, ed 3 associandosi ad altri imprenditori artigiani nella forma di cooperativa a responsabilità limitata conserverebbe i privilegi derivanti da questa qualifica e sarebbe esonerato dal rischio economico;
3. per l'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti"; la disposizione si riferisce anche alle società di natura artigiana. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la NUOVA C.M.R. S.c.r.l., percorrendo le linee di 3 motivi. L'INPS ha depositato procura. в мои Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 1989, la ricorrente sostiene che il fatto che l'iscrizione delle imprese artigiane nel relativo Albo abbia o non abbia efficacia costitutiva, non ha alcuna attinenza con la materia del contendere, che ha per oggetto l'applicabilità dell'art. 3 secondo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 alle cooperative a responsabilità limitata. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa appleiazione degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. la cooperativa è un tipo di società strutturalmente diverso dalla società a responsabilità limitata;
il parametro che differenzia la prima è lo scopo mutualistico: non è la limitazione o la non limitazione della responsabilità dei soci: “la responsabilità non è elemento essenziale, bensi una semplice modalità del contratto sociale”;
2. per l'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, sono escluse dallo spazio delle cooperative artigiane le società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita semplice e per azioni;
Questi motivi sono fondati. Oggetto della controversia non è благо l'iscrizione dell'impresa, bensì l'applicabilità della disciplina delle cooperative a responsabilità limitata. Come il Supremo Collegio di questa Corte ha recentemente affermato (S.U. 5 giugno 2000 n. 401), “l'art. 3 secondo comma della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art, 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro". Ed invero, come chiarito da questa decisione (che espressamente e ripetutamente richiama quanto precedentemente affermato da Cass. 23 luglio 1996 n. 5365), la predetta disposizione (“per cui è artigiana l'impresa collettiva "costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno 5 nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione * preminente sul capitale"), sul piano letterale, la locuzione “anche cooperativa” dimostra che era intenzione del legislatore distinguere, al fine di una differenziata disciplina, da un lato le cooperative, per il loro scopo mutualistico, e dall'altro gli enti collettivi con scopo di lucro;
con la conseguenza che la successiva esclusione, dalle imprese artigiane, di alcuni tipi di società, investe il secondo gruppo, e non il primo (le cooperative). бл ого Sul piano della ratio normativa, poi, carattere fondamentale delle imprese artigiane, che permane anche nelle imprese collettive ed è espressamente sottolineato dalla predetta disposizione, non è la personale responsabilità dei singoli soci, bensì la preminenza del lavoro sul capitale (preminenza non solo quantitativa, bensì qualitativa, in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso: Cass. 2 giugno 1995 n. 6221); e questo carattere è presente anche nelle cooperative costituite con la forma di società a responsabilità limitata. E si deve pertanto ritenere che, “qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge (specie quelli dimensionali), che una struttura di tipo capitalistico, inerente ad una cooperativa di produzione e lavoro, non possa essere di ostacolo all'esercizio di un'attività artigianale, in relazione alla quale, nonostante la suddetta struttura, che tuttavia permette il perseguimento di uno scopo mutualistico, continua a persistere la netta preminenza del lavoro sul capitale". A queste imprese, di conseguenza, è dovuto il trattamento previsto per le imprese artigiane, purché le stesse non superino i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e 6 svolgano quelle attività nella produzione di beni o di servizi contemplate nell'art. 3 primo comma della medesima legge. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, degli artt. 2, 3, e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, e dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., la ricorrente sostiene che la legislazione successiva al 1924 ha innovato in materia di cooperative;
ed in particolare, Спосо il codice civile delinea il criterio di differenziazione delle cooperative nello scopo mutualistico (fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle individualmente conseguibili nel mercato: Rel., n. 1025); la nuova disciplina ha ridotto lo spazio dell'art. 2 terzo comma del R. D. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto è ridotta la finalità dei soci di assoggettarsi alla cooperativa con vincolo di subordinazione;
ed il carattere autonomo ed individualistico della partecipazione dei soci alla cooperativa conduce a ritenere che questa nuova normativa abbia tacitamente abrogato l'indicata norma. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 3 marzo 1988, n. 2242), la norma dell'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, per cui ai fini assicurativi le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, si riferisce anche alle società cooperative artigiane, le quali, pertanto, senza che in contrario possa trarsi argomento dalle leggi n. 1533 del 1956 e n. 463 del 1959, sono tenute al versamento dei contributi per i propri soci lavoratori, in relazione alle retribuzioni loro corrisposte, ancorché i medesimi siano individualmente iscritti nell'albo delle imprese 7 artigiane e siano tenuti al versamenti dei contributi in relazione ai redditi di lavoro autonomo percepiti per la loro attività individuale (il principio, che trae origine da Cass. n. 3527 del 1980, è confermato da Cass. n. 1402 del 1990). Ciò è a dirsi anche per la legge 8 agosto 1985 n. 443 (che la ricorrente invoca): la prevalenza del lavoro sul capitale non esclude l'ipotizzabilità del rapporto di lavoro subordinato fra l'impresa ed il socio (per mera esigenza di completezza è da osservare che l'invocata abrogazione avrebbe richiesto espressa volontà normativa). Argomento di riscontro è l'applicabilità del contratto di formazione e lavoro al socio di una cooperativa (Cass. n. 11807 del 1992). I primi due motivi del ricorso devono essere pertanto accolti;
ed il terzo deve essere respinto. E la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà il richiamato principio, provvedendo nel contempo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso;
rigetta l'altro, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti;
e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Trieste, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore Сико спосо IL PRESIDENTE мочно Свитојамий I D , A O S .. S 0 1 A 533 O . , T -ве B T I A R S D N. 'A E P A L S L T I S 11-8-73 E N O D IL. COLLABORATORE DI CANCELLERIA G P I S O IM N A Depositata in Cancelleria E A D S D E LEGGE I 8 15 GEN. 2001 , E A O T R oggi, O N T T E IS IT S E A PL LABORATORE G IR M DELLA E E R D R CANCELLERA P 44 8 0