CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37419 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA FR nato a [...] il [...] SA FR nato a [...] il [...] IA CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di Cassazione GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso CI IA e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei cc.lfronti di FR SA (classe '83) e FR SA (classe '82); nonché, nell'interesse di questi ultimi ricorrenti, gli avvocati GIOVANNI MARIA GIAQUINTO e LAPO GRAMIGNI, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento delle impugnazioni, l'avvocato GRAMIGNI associandosi altresì a quanto esposto dal Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37419 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto da CO SA cl. '83, CO SA cl. '82 e UC IO - in parziale riforma della pronuncia in data 19 luglio 2017, ha assolto i medesimi SA dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al n. 1 della rubrica e il IO dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al n. 2 della rubrica, per non aver commesso il fatto, rideterminando in mitius la durata della pena principale e delle pene accessorie fallimentari a loro irrogate;
e ha confermato nel resto la prima decisione che, segnatamente, aveva affermato la responsabilità dei SA per la bancarotta distrattiva di cui al n. 2, del IO per la bancarotta distrattiva di cui al n. 1 e di tutti e tre gli imputati per la bancarotta fraudolenta documentale di cui al n. 3, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di CO SA cl. '83 e di CO SA cl. '82, l'avvocato Lapo Gramigni, con separati atti, ha formulato quattro motivi (per ciascuno degli imputati) del medesimo tenore, salvo quanto di seguito specificato (in particolare per il terzo motivo). 2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., in ragione del superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione, denunciando l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 111, comma 2, e 3 Cost. - del comma 3 della detta norma processuale che ne consente l'applicazione ai soli reati commessi da 10 gennaio 2020, negata dalla Corte territoriale per il tramite del mero richiamo a quanto già esposto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare da Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà,) Rv. 283043 - 02) senza invece considerare gli argomenti difensivi volti a confutarla, 2.1.2. Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare con riguardo alla ritenuta qualità di amministratore di fatto della fallita Edil 90. A fronte della contestazione (al n. 3 della rubrica) della falsificazione dei libri e delle scritture contabili ai fini IVA e dell'omessa tenuta della contabilità dal 2008, la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che, ad avviso del Tribunale, la contabilità fosse stata tenuta fino al luglio 2007 e dispersa o volontariamente occultata dagli imputati - condotte queste non contestate -, ritenendo non credibile l'asserto del IO, che ha dichiarato di averla smarrita;
non avrebbe chiarito le ragioni per cui la contabilità sarebbe stata falsificata (inferendo illogicamente tale dato da quanto riscontrato dal curatore a seguito dell'accesso al cassetto fiscale); quanto all'omessa tenuta nel periodo successivo al 2 18 luglio 2007 la motivazione sarebbe lapidaria;
né si sarebbe chiarito poiché nella specie è stata ravvisata la bancarotta fraudolenta e non quella semplice. A proposito della qualità di amministratore di fatto attribuita a CO SA cl. '83 dopo la nomina di UC IO quale amministratore di diritto, sarebbero state travisate le dichiarazioni di quest'ultimo - rese al curatore e acquisite unitamente alla relazione ex art. 33 legge fall. -, da cui si evincerebbe che sarebbe stato EN SA (zio del ricorrente e padre del cugino coimputato) a impartire le direttive al medesimo dichiarante (mera testa di legno). Infine, CO SA cl '82 non avrebbe ha mai ricoperto la carica di amministratore di diritto della fallita e, dunque, su di lui non gravava alcun obbligo di tenuta della contabilità anteriormente alla nomina del IO né sarebbe emerso (ed indicato nelle sentenze di merito) alcun elemento per attribuirgli in quel periodo la gestione dell'impresa, valendo anche per lui il travisamento appena sopra indicato. 2.1.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per la bancarotta fraudolenta distrattiva, pure quali amministratori di fatto, rappresentando che: - pur essendosene esclusa la responsabilità per la distrazione di materiale informatico, essi sono stati ritenuti responsabili del delitto in discorso in relazione la vendita di un terreno (tramite la simulazione del pagamento prezzo ovvero per la distrazione di esso); - tuttavia, i SA - soci dell'acquirente CP s.a.s. - avrebbero al più potuto rispondere del fatto quali extranei, ragion per cui la Corte di merito avrebbe dovuto compiutamente argomentare sia rispetto alla statuizione liberatoria resa per l'acquirente del richiamato materiale informatico (assolto per non aver commesso il fatto) sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.1.4. Con il quarto motivo è stata addotta la mancanza della motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le specifiche censure sollevate con l'atto di appello. 2.2. Nell'interesse di CO SA cl. '83 e di CO SA cl. '82, l'avvocato Giovanni Maria Giaquinto, con separati atti, ha formulato quattro motivi (per ciascuno degli imputati) del medesimo tenore. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, 223 legge fall. e 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione agli imputati della qualifica di amministratori di fatto e alla loro responsabilità quali determinatori del fatto dell'amministratore di diritto e, quanto a CO SA cl. '83, anche quale amministratore di diritto fino al luglio 2007. La sentenza impugnata, pur a fronte delle censure mosse con l'atto di appello: - avrebbe affermato la responsabilità di entrambi (che sono stati soci della fallita dalla costituzione al 20 luglio 2017 e il solo CO SA cl. '83 ne è stato amministratore di diritto fino al 17 luglio 2007) sulla scorta delle dichiarazioni del coimputato IO (socio 3 I Ci unico dal 20 luglio 2007 e amministratore di diritto dal 17 luglio 2007 al settembre 2008), riportate dal curatore in sede di testimonianza indiretta, travisandone il contenuto, atteso che il IO ha indicato in EN SA il soggetto le cui direttive aveva seguito;
- e, dopo aver ricostruito i fatti secondo quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe loro attribuito il ruolo di amministratori di fatto, senza specificare - conformemente ai princìpi posti dalla giurisprudenza - in che termini avrebbero esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore ed anzi, in maniera contraddittoria, ritenendoli responsabili quali determinatori del fatto del IO;
salvo poi richiamare, a fondamento della loro responsabilità, quanto a CO SA cl. '83 anche la sua qualifica di amministratore di diritto fino al 17 luglio 2007 e quanto ad entrambi i ricorrenti il ruolo di determinatori del reato commesso dall'amministratore di diritto, affermando pertanto la mancanza di fondamento delle allegazioni difensive volte a confutare la qualità di amministratore di fatto di costoro e così argomentando in maniera contraddittoria . 2.2.2. Con il secondo motivo, in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva (di cui al n. 2 della rubrica), sono stati dedotti la violazione degli artt. 110 cod. pen. 216, 223 legge fall., nonché dell'art. 232, comma 3, n. 2), legge fall. e il vizio di motivazione, rappresentando che: - l'unico atto gestorio attribuito ai ricorrenti è la vendita di un terreno, tanto che - in definitiva - non è stata loro attribuita la qualità di amministratori di fatto e gli altri elementi valorizzati hanno attinenza ai «profili proprietari» e «non gestori» della Edil 90, tanto che essi sono stati qualificati come determinatori dell'agire altrui;
- tuttavia, non constando alcuna distrazione posta in essere da un soggetto dotato della necessaria qualifica (in conseguenza dell'assoluzione del IO, amministratore di diritto, dall'imputazione in discorso e non essendosi ascritto il fatto neppure al successivo amministratore, Immola), difetterebbe il soggetto intraneus nel cui fatto gli extranei possono concorrere e, quindi, non potrebbe ravvisarsi il delitto in imputazione;
- non sarebbe stato neppure ritenuto l'accordo criminoso, indefettibile perché ricorra la bancarotta distrattiva e non la meno grave ipotesi di distrazione senza concorso del fallito di cui all'art. 232 legge fall;
- la Corte di merito non avrebbe argomentato al riguardo. 2.2.3. Con il terzo motivo, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale (di cui al n. 3 della rubrica), sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, 223 legge fall. e 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione, in particolare con riguardo ai criteri di valutazione della chiamata di correo e della prova indiziaria, rassegnando che: - nella specie è in contestazione la falsificazione della contabilità e l'omessa tenuta di essa dal 2008; la sentenza di primo grado aveva attribuito ai ricorrenti la falsificazione delle comunicazioni sociali e non delle scritture sociali (poiché queste sono andate disperse); - a seguito delle contestazioni mosse con l'atto di appello, la Corte di merito ha ritenuto: 4 • l'occultamento o la distruzione della contabilità, sulla scorta delle dichiarazioni del IO, la cui credibilità gli stessi Giudici di merito hanno escluso e senza compierne neppure la necessaria verifica, quantunque da esse non si tragga che il IO ha «attribuito l'evento ai cugini SA»; nonché di elementi di riscontro del tutto generici;
e assumendo per il tramite di un'ulteriore inferenza - non consentita, perché costituente una praesumptio de praesunto - che l'amministratore di diritto avrebbe agito su determinazione dei ricorrenti in quanto costoro avrebbero avuto interesse alla sottrazione;
• e l'omessa tenuta per gli esercizi successivi al 2007, attribuita ai ricorrenti, nessuno dei quali era amministratore della società in quel periodo, considerandoli in maniera erronea e contraddittoria quali amministratori di fatto, pur avendoli definiti pure determinatori delle condotte altrui, richiamando al riguardo quanto già esposto nel primo motivo. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata addotta la violazione degli artt. 133 e 216, ultimo comma, legge fall. poiché la Corte di merito non avrebbe compiuto la necessaria determinazione in concreto della durata delle pene accessorie fallimentari, in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite. 2.3. Nell'interesse di UC IO l'avvocato Adriano Di Falco ha presentato due motivi, cui ha premesso una ricostruzione dei fatti. 2.3.1. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 84 e 640 cod. pen., 216 e 223 legge fall. adducendo che IO - in concorso con TU - avrebbe posto in essere una truffa (a proprio personale profitto) in danno della Ferrari Giovanni Computers, qualificandosi amministratore della società fallita solo per perpetrare tale illecito, così ricevendo beni che non sono mai stati consegnati alla Edil 90 (e dunque non sarebbero entrati nella sfera giudica di essa); pertanto, nella specie ricorrerebbe solo il delitto di truffa che non concorrerebbe con la bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché non sussisterebbe «alcun legame causale tra l'interno truffaldino e personale del ricorrente ed il disegno criminoso della bancarotta distrattiva ideato dagli amministratori di fatto della società fallita», non potendosi dare applicazione dell'art. 84 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 40 e 110 cod. pen., 216 e 223 legge fall., in quanto risulterebbe in atti che: - la documentazione contabile relativa al rimborso IVA (descritta nell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale) è stata formata prima che il ricorrente venisse nominato amministratore della Edil 90; e la vendita del terreno (pure in contestazione sub specie della bancarotta fraudolenta patrimoniale) è avvenuta dopo la cessazione della carica;
- il IO ha solo accettato di ricoprire il ruolo di testa di legno, prestandosi a denunciare lo smarrimento della documentazione contabile, ricoprendo un ruolo inconsistente;
5 - pertanto, in forza dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità le sue condotte non integrerebbero le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi di CO SA cl. '83 e di CO SA cl. '82 sono fondati, nei limiti di seguito esposti. Il ricorso di IO UC è inammissibile. 1. Il primo motivo dei ricorsi presentati dall'avvocato Lapo Gramigni nell'interesse dei SA, relativo all'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., la cui disamina logicamente precede quella della ulteriori censure, è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato - e il Collegio intende ribadire il principio - che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari» (Sez. 7, ord. n. 43883/2021, cit.; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021 - dep. 2022, lana, Rv. 282408 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021 - dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 - 01, e Sez. 5, n. 17165 del 23/03/2023, Bettinsoli, mm.). 2. Il primo motivo dei ricorsi presentati dall'avvocato Giovanni Maria Giaquinto e il secondo e il terzo motivo dei ricorsi presentati dall'avvocato Lapo Gramigni nell'interesse dei SA sono fondati nei termini di seguito chiariti in relazione al titolo in forza del quale costoro sono stati ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, in relazione alle doglianze prospettate con l'atto di appello, anzitutto, ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui i SA, chiamati a rispondere dei delitti in imputazione quali «domini della Edil 90 s.r.I.», anche dopo la cessione delle quote della fallita, ne sono rimasti «i reali titolari e amministratori»; inoltre, la Corte di merito ha attribuito loro «un ruolo attivo nello svuotamento della società fallita e nell'occultamento della contabilità», richiamando «in parte» la qualità di amministratore di diritto (rivestita da CO SA cl. '83 fino al 17 luglio 2007) e «in parte» il ruolo di «determinatore del reato commesso dall'amministratore» di diritto (segnatamente di IO e Immola) svolto da entrambi, rimarcando pertanto che la responsabilità per i reati propri de 6 quibus non era correlato solo al ruolo di amministratori di fatto, bensì anche a quello concorrenti morali nel fatto degli amministratori di diritto;
infine, il Giudice di appello ha soggiunto che la totale assenza di documentazione contabile ha reso impossibile la conoscenza delle vicende societarie e, quindi, di avere contezza di singoli fatti di gestione, sulla cui base operare le «opportune qualificazioni». Si tratta di un'argomentazione inidonea a fondare la responsabilità degli imputati. Anzitutto, deve osservarsi che la Corte di appello ha ritenuto i SA responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione all'acquisto il 5 dicembre 2008 di un immobile (da parte di altra società di cui erano soci e da potere della fallita) e, al contempo, ha escluso la prova della loro responsabilità per l'ulteriore condotta distrattiva in contestazione (avente ad oggetto beni acquistati dalla fallita nel 2008), attribuita al solo amministratore di diritto IO;
e, quanto alla bancarotta documentale, ha dato conto pure del fatto che la contabilità non sia stata tenuta dal 2008 e che di quella precedente sia stata falsamente dichiarato lo smarrimento da parte del IO, quale testa di legno. Dunque, i fatti appena esposti non hanno avuto luogo nel periodo in cui CO SA cl. '83 era amministratore di diritto dell'ente; e oltre a non essere chiaro - alla luce dell'iter espositivo sopra riportato - se i ricorrenti siano stati ritenuti responsabili quali amministratori di fatto o quali extranei, la pronuncia è contraddittoria nella parte in cui riconosce ai due SA un ruolo preponderante nella spoliazione dell'ente nell'anno 2008 (quali domini, ossia quali amministratori di fatto), salvo poi affermare il difetto di prova della loro responsabilità per l'altro fatto distrattivo, attribuito al solo IO, affermando che era stata di quest'ultima la determinazione di non registrare (nel proprio interesse) nella contabilità l'operazione relativa ai beni che ne sono stati oggetto, quantunque la stessa pronuncia - si è appena rilevato - lo abbia qualificato testa di legno. Tanto meno può ritenersi compiutamente giustificata la qualità di amministratori di fatto dei SA, tenuto conto che la stessa sentenza impugnata ha escluso la possibilità di avere contezza dei singoli fatti di gestione della società e, nel resto, ha fatto riferimento al ruolo di «protagonisti» delle vicende societarie a loro attribuito dai soggetti escussi, senza una sufficiente specificazione (anche nella parte in cui ha riportato le dichiarazioni di questi ultimi), non avendo dunque dato conto adeguatamente dello svolgimento da parte loro di funzioni direttive (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). Infine, la sentenza impugnata non ha compiutamente argomentato in relazione alla responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., in quanto si è limitato a ritenerli pure i determinatori dell'agire degli amministratori di diritto (avendo peraltro, come rilevato, riconosciuto autonomia all'agire di uno di essi) e quantunque li abbia in primo luogo qualificati amministratori di fatto. La sentenza impugnata deve, allora, essere annullata nei confronti di CO SA nato nel 1983 e CO SA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, rimanendo assorbite le ulteriori censure avanzate nel loro interesse. 7 3. I motivi di ricorso presentati nell'interesse di UC IO possono essere trattati congiuntamente. Il primo motivo è inammissibile poiché, in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva relativa a materiale informatico di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, ha irritualmente fornito (peraltro, in maniera assertiva) una diversa ricostruzione del fatto, senza dedurre un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Il secondo motivo è inammissibile perché ha prospettato - alla stessa stregua del primo - un'alternativa ricostruzione del fatto;
inoltre, ha mosso censure relative pure alla condotta distrattiva avente ad oggetto il terreno venduto dalla fallita, in ordine alla quale la Corte territoriale ha assolto il IO;
infine, è manifestamente infondato allorché ha inteso addurre, quale elemento a discarico rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ruolo di testa di legno del ricorrente, dato che «in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., UC IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA CO nato nel 1983 e SA CO nato nel 1982 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di IO UC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di Cassazione GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso CI IA e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei cc.lfronti di FR SA (classe '83) e FR SA (classe '82); nonché, nell'interesse di questi ultimi ricorrenti, gli avvocati GIOVANNI MARIA GIAQUINTO e LAPO GRAMIGNI, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento delle impugnazioni, l'avvocato GRAMIGNI associandosi altresì a quanto esposto dal Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37419 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto da CO SA cl. '83, CO SA cl. '82 e UC IO - in parziale riforma della pronuncia in data 19 luglio 2017, ha assolto i medesimi SA dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al n. 1 della rubrica e il IO dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al n. 2 della rubrica, per non aver commesso il fatto, rideterminando in mitius la durata della pena principale e delle pene accessorie fallimentari a loro irrogate;
e ha confermato nel resto la prima decisione che, segnatamente, aveva affermato la responsabilità dei SA per la bancarotta distrattiva di cui al n. 2, del IO per la bancarotta distrattiva di cui al n. 1 e di tutti e tre gli imputati per la bancarotta fraudolenta documentale di cui al n. 3, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di CO SA cl. '83 e di CO SA cl. '82, l'avvocato Lapo Gramigni, con separati atti, ha formulato quattro motivi (per ciascuno degli imputati) del medesimo tenore, salvo quanto di seguito specificato (in particolare per il terzo motivo). 2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., in ragione del superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione, denunciando l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 111, comma 2, e 3 Cost. - del comma 3 della detta norma processuale che ne consente l'applicazione ai soli reati commessi da 10 gennaio 2020, negata dalla Corte territoriale per il tramite del mero richiamo a quanto già esposto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare da Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà,) Rv. 283043 - 02) senza invece considerare gli argomenti difensivi volti a confutarla, 2.1.2. Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare con riguardo alla ritenuta qualità di amministratore di fatto della fallita Edil 90. A fronte della contestazione (al n. 3 della rubrica) della falsificazione dei libri e delle scritture contabili ai fini IVA e dell'omessa tenuta della contabilità dal 2008, la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che, ad avviso del Tribunale, la contabilità fosse stata tenuta fino al luglio 2007 e dispersa o volontariamente occultata dagli imputati - condotte queste non contestate -, ritenendo non credibile l'asserto del IO, che ha dichiarato di averla smarrita;
non avrebbe chiarito le ragioni per cui la contabilità sarebbe stata falsificata (inferendo illogicamente tale dato da quanto riscontrato dal curatore a seguito dell'accesso al cassetto fiscale); quanto all'omessa tenuta nel periodo successivo al 2 18 luglio 2007 la motivazione sarebbe lapidaria;
né si sarebbe chiarito poiché nella specie è stata ravvisata la bancarotta fraudolenta e non quella semplice. A proposito della qualità di amministratore di fatto attribuita a CO SA cl. '83 dopo la nomina di UC IO quale amministratore di diritto, sarebbero state travisate le dichiarazioni di quest'ultimo - rese al curatore e acquisite unitamente alla relazione ex art. 33 legge fall. -, da cui si evincerebbe che sarebbe stato EN SA (zio del ricorrente e padre del cugino coimputato) a impartire le direttive al medesimo dichiarante (mera testa di legno). Infine, CO SA cl '82 non avrebbe ha mai ricoperto la carica di amministratore di diritto della fallita e, dunque, su di lui non gravava alcun obbligo di tenuta della contabilità anteriormente alla nomina del IO né sarebbe emerso (ed indicato nelle sentenze di merito) alcun elemento per attribuirgli in quel periodo la gestione dell'impresa, valendo anche per lui il travisamento appena sopra indicato. 2.1.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per la bancarotta fraudolenta distrattiva, pure quali amministratori di fatto, rappresentando che: - pur essendosene esclusa la responsabilità per la distrazione di materiale informatico, essi sono stati ritenuti responsabili del delitto in discorso in relazione la vendita di un terreno (tramite la simulazione del pagamento prezzo ovvero per la distrazione di esso); - tuttavia, i SA - soci dell'acquirente CP s.a.s. - avrebbero al più potuto rispondere del fatto quali extranei, ragion per cui la Corte di merito avrebbe dovuto compiutamente argomentare sia rispetto alla statuizione liberatoria resa per l'acquirente del richiamato materiale informatico (assolto per non aver commesso il fatto) sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.1.4. Con il quarto motivo è stata addotta la mancanza della motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le specifiche censure sollevate con l'atto di appello. 2.2. Nell'interesse di CO SA cl. '83 e di CO SA cl. '82, l'avvocato Giovanni Maria Giaquinto, con separati atti, ha formulato quattro motivi (per ciascuno degli imputati) del medesimo tenore. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, 223 legge fall. e 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione agli imputati della qualifica di amministratori di fatto e alla loro responsabilità quali determinatori del fatto dell'amministratore di diritto e, quanto a CO SA cl. '83, anche quale amministratore di diritto fino al luglio 2007. La sentenza impugnata, pur a fronte delle censure mosse con l'atto di appello: - avrebbe affermato la responsabilità di entrambi (che sono stati soci della fallita dalla costituzione al 20 luglio 2017 e il solo CO SA cl. '83 ne è stato amministratore di diritto fino al 17 luglio 2007) sulla scorta delle dichiarazioni del coimputato IO (socio 3 I Ci unico dal 20 luglio 2007 e amministratore di diritto dal 17 luglio 2007 al settembre 2008), riportate dal curatore in sede di testimonianza indiretta, travisandone il contenuto, atteso che il IO ha indicato in EN SA il soggetto le cui direttive aveva seguito;
- e, dopo aver ricostruito i fatti secondo quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe loro attribuito il ruolo di amministratori di fatto, senza specificare - conformemente ai princìpi posti dalla giurisprudenza - in che termini avrebbero esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore ed anzi, in maniera contraddittoria, ritenendoli responsabili quali determinatori del fatto del IO;
salvo poi richiamare, a fondamento della loro responsabilità, quanto a CO SA cl. '83 anche la sua qualifica di amministratore di diritto fino al 17 luglio 2007 e quanto ad entrambi i ricorrenti il ruolo di determinatori del reato commesso dall'amministratore di diritto, affermando pertanto la mancanza di fondamento delle allegazioni difensive volte a confutare la qualità di amministratore di fatto di costoro e così argomentando in maniera contraddittoria . 2.2.2. Con il secondo motivo, in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva (di cui al n. 2 della rubrica), sono stati dedotti la violazione degli artt. 110 cod. pen. 216, 223 legge fall., nonché dell'art. 232, comma 3, n. 2), legge fall. e il vizio di motivazione, rappresentando che: - l'unico atto gestorio attribuito ai ricorrenti è la vendita di un terreno, tanto che - in definitiva - non è stata loro attribuita la qualità di amministratori di fatto e gli altri elementi valorizzati hanno attinenza ai «profili proprietari» e «non gestori» della Edil 90, tanto che essi sono stati qualificati come determinatori dell'agire altrui;
- tuttavia, non constando alcuna distrazione posta in essere da un soggetto dotato della necessaria qualifica (in conseguenza dell'assoluzione del IO, amministratore di diritto, dall'imputazione in discorso e non essendosi ascritto il fatto neppure al successivo amministratore, Immola), difetterebbe il soggetto intraneus nel cui fatto gli extranei possono concorrere e, quindi, non potrebbe ravvisarsi il delitto in imputazione;
- non sarebbe stato neppure ritenuto l'accordo criminoso, indefettibile perché ricorra la bancarotta distrattiva e non la meno grave ipotesi di distrazione senza concorso del fallito di cui all'art. 232 legge fall;
- la Corte di merito non avrebbe argomentato al riguardo. 2.2.3. Con il terzo motivo, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale (di cui al n. 3 della rubrica), sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, 223 legge fall. e 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione, in particolare con riguardo ai criteri di valutazione della chiamata di correo e della prova indiziaria, rassegnando che: - nella specie è in contestazione la falsificazione della contabilità e l'omessa tenuta di essa dal 2008; la sentenza di primo grado aveva attribuito ai ricorrenti la falsificazione delle comunicazioni sociali e non delle scritture sociali (poiché queste sono andate disperse); - a seguito delle contestazioni mosse con l'atto di appello, la Corte di merito ha ritenuto: 4 • l'occultamento o la distruzione della contabilità, sulla scorta delle dichiarazioni del IO, la cui credibilità gli stessi Giudici di merito hanno escluso e senza compierne neppure la necessaria verifica, quantunque da esse non si tragga che il IO ha «attribuito l'evento ai cugini SA»; nonché di elementi di riscontro del tutto generici;
e assumendo per il tramite di un'ulteriore inferenza - non consentita, perché costituente una praesumptio de praesunto - che l'amministratore di diritto avrebbe agito su determinazione dei ricorrenti in quanto costoro avrebbero avuto interesse alla sottrazione;
• e l'omessa tenuta per gli esercizi successivi al 2007, attribuita ai ricorrenti, nessuno dei quali era amministratore della società in quel periodo, considerandoli in maniera erronea e contraddittoria quali amministratori di fatto, pur avendoli definiti pure determinatori delle condotte altrui, richiamando al riguardo quanto già esposto nel primo motivo. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata addotta la violazione degli artt. 133 e 216, ultimo comma, legge fall. poiché la Corte di merito non avrebbe compiuto la necessaria determinazione in concreto della durata delle pene accessorie fallimentari, in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite. 2.3. Nell'interesse di UC IO l'avvocato Adriano Di Falco ha presentato due motivi, cui ha premesso una ricostruzione dei fatti. 2.3.1. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 84 e 640 cod. pen., 216 e 223 legge fall. adducendo che IO - in concorso con TU - avrebbe posto in essere una truffa (a proprio personale profitto) in danno della Ferrari Giovanni Computers, qualificandosi amministratore della società fallita solo per perpetrare tale illecito, così ricevendo beni che non sono mai stati consegnati alla Edil 90 (e dunque non sarebbero entrati nella sfera giudica di essa); pertanto, nella specie ricorrerebbe solo il delitto di truffa che non concorrerebbe con la bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché non sussisterebbe «alcun legame causale tra l'interno truffaldino e personale del ricorrente ed il disegno criminoso della bancarotta distrattiva ideato dagli amministratori di fatto della società fallita», non potendosi dare applicazione dell'art. 84 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 40 e 110 cod. pen., 216 e 223 legge fall., in quanto risulterebbe in atti che: - la documentazione contabile relativa al rimborso IVA (descritta nell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale) è stata formata prima che il ricorrente venisse nominato amministratore della Edil 90; e la vendita del terreno (pure in contestazione sub specie della bancarotta fraudolenta patrimoniale) è avvenuta dopo la cessazione della carica;
- il IO ha solo accettato di ricoprire il ruolo di testa di legno, prestandosi a denunciare lo smarrimento della documentazione contabile, ricoprendo un ruolo inconsistente;
5 - pertanto, in forza dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità le sue condotte non integrerebbero le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi di CO SA cl. '83 e di CO SA cl. '82 sono fondati, nei limiti di seguito esposti. Il ricorso di IO UC è inammissibile. 1. Il primo motivo dei ricorsi presentati dall'avvocato Lapo Gramigni nell'interesse dei SA, relativo all'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., la cui disamina logicamente precede quella della ulteriori censure, è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato - e il Collegio intende ribadire il principio - che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari» (Sez. 7, ord. n. 43883/2021, cit.; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021 - dep. 2022, lana, Rv. 282408 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021 - dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 - 01, e Sez. 5, n. 17165 del 23/03/2023, Bettinsoli, mm.). 2. Il primo motivo dei ricorsi presentati dall'avvocato Giovanni Maria Giaquinto e il secondo e il terzo motivo dei ricorsi presentati dall'avvocato Lapo Gramigni nell'interesse dei SA sono fondati nei termini di seguito chiariti in relazione al titolo in forza del quale costoro sono stati ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, in relazione alle doglianze prospettate con l'atto di appello, anzitutto, ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui i SA, chiamati a rispondere dei delitti in imputazione quali «domini della Edil 90 s.r.I.», anche dopo la cessione delle quote della fallita, ne sono rimasti «i reali titolari e amministratori»; inoltre, la Corte di merito ha attribuito loro «un ruolo attivo nello svuotamento della società fallita e nell'occultamento della contabilità», richiamando «in parte» la qualità di amministratore di diritto (rivestita da CO SA cl. '83 fino al 17 luglio 2007) e «in parte» il ruolo di «determinatore del reato commesso dall'amministratore» di diritto (segnatamente di IO e Immola) svolto da entrambi, rimarcando pertanto che la responsabilità per i reati propri de 6 quibus non era correlato solo al ruolo di amministratori di fatto, bensì anche a quello concorrenti morali nel fatto degli amministratori di diritto;
infine, il Giudice di appello ha soggiunto che la totale assenza di documentazione contabile ha reso impossibile la conoscenza delle vicende societarie e, quindi, di avere contezza di singoli fatti di gestione, sulla cui base operare le «opportune qualificazioni». Si tratta di un'argomentazione inidonea a fondare la responsabilità degli imputati. Anzitutto, deve osservarsi che la Corte di appello ha ritenuto i SA responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione all'acquisto il 5 dicembre 2008 di un immobile (da parte di altra società di cui erano soci e da potere della fallita) e, al contempo, ha escluso la prova della loro responsabilità per l'ulteriore condotta distrattiva in contestazione (avente ad oggetto beni acquistati dalla fallita nel 2008), attribuita al solo amministratore di diritto IO;
e, quanto alla bancarotta documentale, ha dato conto pure del fatto che la contabilità non sia stata tenuta dal 2008 e che di quella precedente sia stata falsamente dichiarato lo smarrimento da parte del IO, quale testa di legno. Dunque, i fatti appena esposti non hanno avuto luogo nel periodo in cui CO SA cl. '83 era amministratore di diritto dell'ente; e oltre a non essere chiaro - alla luce dell'iter espositivo sopra riportato - se i ricorrenti siano stati ritenuti responsabili quali amministratori di fatto o quali extranei, la pronuncia è contraddittoria nella parte in cui riconosce ai due SA un ruolo preponderante nella spoliazione dell'ente nell'anno 2008 (quali domini, ossia quali amministratori di fatto), salvo poi affermare il difetto di prova della loro responsabilità per l'altro fatto distrattivo, attribuito al solo IO, affermando che era stata di quest'ultima la determinazione di non registrare (nel proprio interesse) nella contabilità l'operazione relativa ai beni che ne sono stati oggetto, quantunque la stessa pronuncia - si è appena rilevato - lo abbia qualificato testa di legno. Tanto meno può ritenersi compiutamente giustificata la qualità di amministratori di fatto dei SA, tenuto conto che la stessa sentenza impugnata ha escluso la possibilità di avere contezza dei singoli fatti di gestione della società e, nel resto, ha fatto riferimento al ruolo di «protagonisti» delle vicende societarie a loro attribuito dai soggetti escussi, senza una sufficiente specificazione (anche nella parte in cui ha riportato le dichiarazioni di questi ultimi), non avendo dunque dato conto adeguatamente dello svolgimento da parte loro di funzioni direttive (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). Infine, la sentenza impugnata non ha compiutamente argomentato in relazione alla responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., in quanto si è limitato a ritenerli pure i determinatori dell'agire degli amministratori di diritto (avendo peraltro, come rilevato, riconosciuto autonomia all'agire di uno di essi) e quantunque li abbia in primo luogo qualificati amministratori di fatto. La sentenza impugnata deve, allora, essere annullata nei confronti di CO SA nato nel 1983 e CO SA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, rimanendo assorbite le ulteriori censure avanzate nel loro interesse. 7 3. I motivi di ricorso presentati nell'interesse di UC IO possono essere trattati congiuntamente. Il primo motivo è inammissibile poiché, in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva relativa a materiale informatico di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, ha irritualmente fornito (peraltro, in maniera assertiva) una diversa ricostruzione del fatto, senza dedurre un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Il secondo motivo è inammissibile perché ha prospettato - alla stessa stregua del primo - un'alternativa ricostruzione del fatto;
inoltre, ha mosso censure relative pure alla condotta distrattiva avente ad oggetto il terreno venduto dalla fallita, in ordine alla quale la Corte territoriale ha assolto il IO;
infine, è manifestamente infondato allorché ha inteso addurre, quale elemento a discarico rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ruolo di testa di legno del ricorrente, dato che «in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., UC IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA CO nato nel 1983 e SA CO nato nel 1982 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di IO UC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/05/2023.