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Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2023, n. 17165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17165 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO LB nato a [...] il [...] SO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo udito ii difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17165 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 3079/2021 emessa in data 3.12.2021 la Corte d'Appello di Brescia ha, per quanto qui di rilievo, in parziale riforma dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Brescia - a mezzo della quale gli imputati TI UI e TI ER venivano condannati alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione, ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli - in concorso con la sorella TT LA giudicata separatamente col rito del patteggiamento - dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale relativi a due società la BPB S.r.l. e la BPB di TI-Pireddu s.n.c. dichiarate entrambe fallite dal Tribunale di Brescia con sentenza del 23.4.2012 - revocato, su impugnazione del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena per TI UI, e ridotto le pene accessorie fallimentari per entrambi gli imputati, confermando nel resto la decisione del primo giudice (gli stessi sono stati assolti dal reato di bancarotta impropria contestato sempre in relazione ai fallimenti delle suindicate due società). 2.Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo assumono che l'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. certamente creata per avere effetti processuali, rivesta al contempo anche natura sostanziale. Negare un simile assunto significa sovvertire la più elementare sistematica che ogni ordinamento dotato di coerenza richiede. Ciò ad indicare che nel diritto penale sostanziale non si può dare peso al solo nomen juris, posto che le norme penali sono tutte quelle che incidono sulla sostanza del reato e un fatto che produce una sentenza di proscioglimento altrimenti non evitabile è chiaramente norma penale. Si può dunque comprendere la ragione che ha portato il legislatore ad indicare l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità ai soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020 (visto che una norma altrimenti potenzialmente incostituzionale avrebbe reso tali specifici reati passibili di essere perseguiti sine die dall'Autorità Giudiziaria, in palese contrasto con il dettato costituzionale), ma è impensabile che detta norma non finisca per dover essere applicata retroattivamente per i reati commessi anteriormente, ma caratterizzati da un giudizio di appello superiore ai due anni in considerazione del favor innocentiae. Del resto, se ciò non fosse vero si creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chi ha commesso gli stessi fatti prima dei 2020 e chi li avrebbe compiuti dopo, senza che 2 vi siano motivi ragionevoli se non quello di evitare l'abbattersi della discutibile riforma dell'istituto della prescrizione (che - io si deve ricordare - è istituto sostanziale). Pertanto il difensore, nell'interesse dei propri assistiti, chiede la Corte qui adita voglia annullare - senza rinvio - la sentenza contro cui si ricorre dichiarando improcedibile l'azione penale, rispetto al cui esercizio era maturata la decadenza già prima della sentenza d'appello. 2.2.Col secondo motivo si deduce che le dichiarazioni di LA TI sono state di fatto travisate - o per lo meno non considerate nella loro interezza - da entrambi i Giudici di merito, che non hanno ritenuto di trarre dagli elementi di fatto a loro disposizione l'evidenza da cui ricavare l'inequivocabile estraneità degli imputati rispetto ai fatti addebitati agli stessi. Indi si insta per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.3.Col terzo motivo si deduce l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale, che di fatto applica gli artt. 216 e 223 come se potessero prescindere da riscontrate azioni dolose (o almeno consapevoli) degli agenti. Applicando i principi adottati da Codesta Corte di legittimità con la sentenza n. 37453/2021 e con la sentenza n. 118 del 5 gennaio 2022, risulta evidente che manchi nel caso di specie la possibilità di attribuire soggettivamente agli imputati i reati per cui si procede, essendo altrettanto palese che gli stessi non abbiano oggettivamente preso parte alle azioni illecite di bancarotta qui descritte. Risulta doveroso mandare assolti i fratelli TI per non aver commesso il fatto o perché il fatto - per come a loro contestato - non costituisce reato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
il difensore degli imputati ha sottolineato come la sentenza di secondo grado abbia sostanzialmente riproposto una superficiale analisi del giudizio effettuato in sede di rito abbreviato da parte del G,u.p. di Brescia, il quale si era certamente soffermato con maggiore attenzione sulla fattispecie - inizialmente contestata a tutti gli imputati - di concorso in bancarotta impropria, da cui poi aveva correttamente liberato ciascuno dei prevenuti assolvendoli con formula pienamente liberatoria. In tale sede, tuttavia, il Giudicante di prima istanza aveva affrontato in termini quasi residuali il tema sulle imputazioni che qui ci interessano, dichiarando gli imputati responsabili dei delitti loro addebitati con una certa frettolosità, in forza dell'assunto quasi aprioristico per cui gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale ascrivibili ai ricorrenti fossero agli stessi riconducibili per il solo fatto che sedessero nel consiglio di amministrazione e senza considerare che 3 costoro si occupassero esclusivamente della linea produttiva, posto che la gestione contabile ed aziendale era delegata alla sola sorella LA (che infatti ha reso dichiarazioni autoaccusatorie - ed etero-liberatorie - sul punto ed ha patteggiato la pena per i reati per cui oggi si procede). Contro tale decisione di prima istanza la difesa aveva proposto appello dolendosi del fatto che dietro a formule preconcette e a clausole di stile, la decisione mascherava un intento quasi teso a punire gli imputati per responsabilità oggettiva, quasi che gli stessi non potessero non sapere ciò che faceva la sorella. Ha quindi concluso insistendo nella richiesta di annullare - senza rinvio - la sentenza contro cui si ricorre dichiarando improcedibile l'azione penale, rispetto al cui esercizio era maturata la decadenza già prima della sentenza d'appello, in subordine di annullare la sentenza impugnata e per l'effetto mandare assolti gli imputati per non aver commesso il fatto o perché il fatto - per come soggettivamente contestato a titolo di concorso - non costituisce reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi infondati. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 7, Ordinanza n.43883 del 19/11/2021, Rv. 283043-02; Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021 Uci. (dep. 10/01/2022) Rv. 282419 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 14/12/2021 Ud. (dep. 17/01/2022), Rv. 282408 - 01). In altri termini, la limitazione cronologica dell'applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 344-bis cpp, cui consegue la non punibilità delle condotte, risulta dal chiaro tenore della disposizione, nonché è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a 4 decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. Né alcunché potrebbe aggiungere in senso favorevole alla tesi della difesa la circostanza - indicata nella memoria difensiva - , del tutto diversa rispetto alla questione qui posta, che a fronte di una recente novella che ha impedito la possibilità di domandare il giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo, vista la rilevanza sostanziale connessa al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza abbia ritenuto per un verso la irretroattività della norma meno favorevole e per altro verso l'ultrattività della regola apparentemente processuale anche dopo l'entrata in vigore della norma abrogatrice. 1.2. Io secondo motivo è generico, limitandosi esso a dedurre il travisamento probatorio senza indicare specificamente i punti della decisione che sarebbero stati incisi da tale vizio. Deve invero ricordarsi al riguardo che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o " travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01); laddove nel caso di specie a fronte di una corretta trasposizione del dato probatorio - le dichiarazioni della coimputata TI LA - nella pronuncia di merito, si assume, in buona sostanza, che ad esso non si sia dato il dovuto rilievo, pur essendosene riconosciuta la natura confessoria, escludendo quelle dichiarazioni in maniera assoluta il coinvolgimento dei ricorrenti nelle vicende fallimentari. E' evidente che il vizio nei termini in cui è stato denunciato, pur attingendo la motivazione impugnata, parte comunque dal presupposto che quelle dichiarazioni avessero un significato di per sé escludente la responsabilità dei coimputati e che per la loro decisività avrebbero meritato una diversa considerazione da parte del giudice di merito laddove il giudizio di merito si è svolto - senza pretermettere quanto dichiarato dalla TI - sulla considerazione anche di altri elementi probatori coi quali in definitiva il motivo in scrutinio non si è confrontato, limitandosi ad invocare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata come se quelle dichiarazioni contenessero in sé e di per sè capacità disarticolante, e ciò per di più in virtù della diversa, e sotto certi aspetti, atomistica prospettazione che la difesa dà di esse;
laddove peraltro la natura confessoria delle dichiarazioni della TI discende dal fatto che ella si sia assunta le proprie responsabilità rispetto alle vicende inerenti lo sconto delle fatture e la fattispecie della bancarotta impropria, l'unica a lei contestata, ammettendo di aver creato fatture false con la complicità del funzionario di banca ove erano state presentate. 1.3. Il terzo motivo sulla carenza dell'elemento soggettivo è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti ai limiti della indeducibilità. 5 La corte territoriale, nel rispondere allo speculare motivo articolato dai ricorrenti anche in appello, ha innanzitutto, opportunamente, premesso che nel caso di specie non si è di fronte a dei meri amministratori solo formali (teste di legno prezzolate per fare gli amministratori solo sulla carta), essendo i ricorrenti, per un verso, anche soci di entrambe le società fallite e, per altro verso, i fratelli di colei che si assume avere assunto la gestione societaria, TI LA, e i figli di LA NI, destinataria dell'ingente somma di denaro confluita sul suo conto corrente senza alcuna ragione giustificatrice riconducibile alla società che se ne era spogliata. Vi è anche da precisare che alcun ruolo di amministratore di fatto è nell'imputazione attribuito a TI LA che figura solo con riferimento alla vicenda delle false fatture e della bancarotta impropria l'unica contestata in concorso anche con la TI mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - residuata in capo ai ricorrenti assolti dalla bancarotta impropria della quale è stata riconosciuta responsabile la sola TI - è ascritta solo ai fratelli TI odierni ricorrenti. Sicché quanto alla bancarotta fraudolenta documentale contestata e ravvisata nel caso di specie - per avere i ricorrenti falsificato in maniera eclatante le scritture contabili, ad esempio mediante la registrazione di creditori inesistenti o di inesistenti finanziamenti, al fine di occultare le perdite di esercizio e di proseguire l'attività - la corte territoriale ribadisce che gli imputati, pur a voler ritenere che avessero delegato la gestione più propriamente amministrativa e finanziaria alla familiare TI LA, assolvendo essi prevalentemente a mansioni tecnico-produttive, quali soci ed amministratori della società - sia della s.r.l. che della s.n.c. - avevano comunque il potere-dovere di verificare e controllare le scritture contabili che firmavano, la cui macroscopiche falsità - non contestate nella loro materialità - attenevano a voci di importo rilevante che non potevano sfuggire per semplice colpa al normale e doveroso controllo che incombe a carico di ciascun amministratore di società. Tale impostazione è in linea anche con la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. 'generica', per la sussistenza del dolo dell' amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282280 - 01), laddove nel caso di specie non si versa nel caso del mero amministratore formale dal momento che secondo quanto si evidenzia nella sentenza impugnata e si sottolinea da parte degli stessi ricorrenti questi ultimi operavano all'interno dell'azienda essendo addetti alla produzione e agli aspetti tecnici (difficilmente nettamente separabili dalle dinamiche aziendali); sicché essi non erano del 6 tutto avulsi rispetto al contesto societario né estranei agli interessi in gioco, essendo anche soci, con la conseguenza che, di là dell'assunto del rilascio di deleghe ad un soggetto che nella società a responsabilità limitata non rivestiva alcuna carica formale, non vi è spazio per una ricostruzione - avallata in buona sostanza dalla difesa - in termini di una effettiva totale abdicazione, da parte dei predetti, all'obbligo di vigilanza e controllo gravante sull'amministratore. In altri termini, in un siffatto contesto non può trovare collocazione quell'affidamento, che il ricorso pone a base delle omissioni in cui sono incorsi gli imputati, che in piena buona fede avrebbero riposto nell'operato della sorella, non potendo essi essere in qalcun modo equiparati a persone estranee al contesto societario, trattandosi, in buona sostanza, in entrambi i casi, di società della famiglia TI di cui essi facevano a pieno titolo parte. E sulla base di tale impostazione la corte di appello ha ritenuto dimostrato il coinvolgimento consapevole dei ricorrenti anche nelle ipotesi distrattive di cui ai capi A e B dell'imputazione, evidenziando come, in particolare, per la distrazione della consistente somma di euro 472.968,50 confluita sul conto intestato alla madre degli imputati si potesse ragionevolmente ritenere acquisito il dato anche in considerazione del rapporto di parentela esistente non solo con colei che è indicata come la principale artefice dell'operazione, la TI, ma anche con la destinataria della somma fuoriuscita dalle casse societarie senza giustificazione;
e quanto all'operazione di vendita del capannone della B.P.B. s.n.c., il cui prezzo confluiva sul conto della B.P.B. s.r.I., che lo utilizzava per sanare le proprie posizioni debitorie a discapito dei creditori della società di persone, la corte di appello ha altresì ben posto in rilievo come i ricorrenti fossero soci ed amministratori di entrambe le società e come, trattandosi di atto formale, esso implicasse necessariamente la partecipazione dei ricorrenti sicché non poteva avere rilievo decisivo l'assunto difensivo che l'ideazione dell'operazione fosse imputabile alla TI (ricorrenti che peraltro nulla hanno detto sull'eventuale esistenza di una procura a vendere, procura che comunque sottintende la consapevolezza dell'operazione, avendo in buona sostanza impostato la loro difesa sul fatto che la decisione di gestire i beni sociali nella maniera descritta nell'imputazione fosse da ricondurre all'autonoma scelta della TI, che avrebbe agito senza nemmeno rendere partecipi di ciò i fratelli, che peraltro non avrebbero neppure compreso le dinamiche di gestione aziendali, pur essendo coinvolti nella produzione). D'altra parte, la corte d'appello, a differenza di quanto pure si lamenta in ricorso e nella memoria, non si è affatto limitata a ratificare la decisione del G.u.p. semplicemente sottolineando come la signora LA TI non fosse laureata e particolarmente istruita, nè ha trascurato il dato che la stessa ha ammesso le proprie responsabilità escludendo quelle dei fratelli, avendo piuttosto essa inteso evidenziare che le dichiarazioni della TI non escludessero in alcun modo la responsabilità penale degli imputati e ciò di là dei tentativi da parte della medesima di tenere fuori i fratelli sulla base, peraltro, di 7 circostanze di fatto che sono state superate dai congrui argomentl sviluppati nelle conformi - sul punto - pronunce di primo e secondo grado. Né potrebbe infine assumere rilievo decisivo il fatto - prospettato nella memoria difensiva - che le operazioni bancarie sottese agli episodi bancarottieri da cui gli imputati sono stati assolti avevano visto quali unici contraenti attivi proprio la signora LA ed il direttore della banca, trattandosi di vicenda a sé che, secondo la ricostruzione del giudice di merito, è intercorsa - solo - tra tali due soggetti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del .ricorsb:, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/3/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo udito ii difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17165 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 3079/2021 emessa in data 3.12.2021 la Corte d'Appello di Brescia ha, per quanto qui di rilievo, in parziale riforma dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Brescia - a mezzo della quale gli imputati TI UI e TI ER venivano condannati alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione, ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli - in concorso con la sorella TT LA giudicata separatamente col rito del patteggiamento - dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale relativi a due società la BPB S.r.l. e la BPB di TI-Pireddu s.n.c. dichiarate entrambe fallite dal Tribunale di Brescia con sentenza del 23.4.2012 - revocato, su impugnazione del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena per TI UI, e ridotto le pene accessorie fallimentari per entrambi gli imputati, confermando nel resto la decisione del primo giudice (gli stessi sono stati assolti dal reato di bancarotta impropria contestato sempre in relazione ai fallimenti delle suindicate due società). 2.Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo assumono che l'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. certamente creata per avere effetti processuali, rivesta al contempo anche natura sostanziale. Negare un simile assunto significa sovvertire la più elementare sistematica che ogni ordinamento dotato di coerenza richiede. Ciò ad indicare che nel diritto penale sostanziale non si può dare peso al solo nomen juris, posto che le norme penali sono tutte quelle che incidono sulla sostanza del reato e un fatto che produce una sentenza di proscioglimento altrimenti non evitabile è chiaramente norma penale. Si può dunque comprendere la ragione che ha portato il legislatore ad indicare l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità ai soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020 (visto che una norma altrimenti potenzialmente incostituzionale avrebbe reso tali specifici reati passibili di essere perseguiti sine die dall'Autorità Giudiziaria, in palese contrasto con il dettato costituzionale), ma è impensabile che detta norma non finisca per dover essere applicata retroattivamente per i reati commessi anteriormente, ma caratterizzati da un giudizio di appello superiore ai due anni in considerazione del favor innocentiae. Del resto, se ciò non fosse vero si creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chi ha commesso gli stessi fatti prima dei 2020 e chi li avrebbe compiuti dopo, senza che 2 vi siano motivi ragionevoli se non quello di evitare l'abbattersi della discutibile riforma dell'istituto della prescrizione (che - io si deve ricordare - è istituto sostanziale). Pertanto il difensore, nell'interesse dei propri assistiti, chiede la Corte qui adita voglia annullare - senza rinvio - la sentenza contro cui si ricorre dichiarando improcedibile l'azione penale, rispetto al cui esercizio era maturata la decadenza già prima della sentenza d'appello. 2.2.Col secondo motivo si deduce che le dichiarazioni di LA TI sono state di fatto travisate - o per lo meno non considerate nella loro interezza - da entrambi i Giudici di merito, che non hanno ritenuto di trarre dagli elementi di fatto a loro disposizione l'evidenza da cui ricavare l'inequivocabile estraneità degli imputati rispetto ai fatti addebitati agli stessi. Indi si insta per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.3.Col terzo motivo si deduce l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale, che di fatto applica gli artt. 216 e 223 come se potessero prescindere da riscontrate azioni dolose (o almeno consapevoli) degli agenti. Applicando i principi adottati da Codesta Corte di legittimità con la sentenza n. 37453/2021 e con la sentenza n. 118 del 5 gennaio 2022, risulta evidente che manchi nel caso di specie la possibilità di attribuire soggettivamente agli imputati i reati per cui si procede, essendo altrettanto palese che gli stessi non abbiano oggettivamente preso parte alle azioni illecite di bancarotta qui descritte. Risulta doveroso mandare assolti i fratelli TI per non aver commesso il fatto o perché il fatto - per come a loro contestato - non costituisce reato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
il difensore degli imputati ha sottolineato come la sentenza di secondo grado abbia sostanzialmente riproposto una superficiale analisi del giudizio effettuato in sede di rito abbreviato da parte del G,u.p. di Brescia, il quale si era certamente soffermato con maggiore attenzione sulla fattispecie - inizialmente contestata a tutti gli imputati - di concorso in bancarotta impropria, da cui poi aveva correttamente liberato ciascuno dei prevenuti assolvendoli con formula pienamente liberatoria. In tale sede, tuttavia, il Giudicante di prima istanza aveva affrontato in termini quasi residuali il tema sulle imputazioni che qui ci interessano, dichiarando gli imputati responsabili dei delitti loro addebitati con una certa frettolosità, in forza dell'assunto quasi aprioristico per cui gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale ascrivibili ai ricorrenti fossero agli stessi riconducibili per il solo fatto che sedessero nel consiglio di amministrazione e senza considerare che 3 costoro si occupassero esclusivamente della linea produttiva, posto che la gestione contabile ed aziendale era delegata alla sola sorella LA (che infatti ha reso dichiarazioni autoaccusatorie - ed etero-liberatorie - sul punto ed ha patteggiato la pena per i reati per cui oggi si procede). Contro tale decisione di prima istanza la difesa aveva proposto appello dolendosi del fatto che dietro a formule preconcette e a clausole di stile, la decisione mascherava un intento quasi teso a punire gli imputati per responsabilità oggettiva, quasi che gli stessi non potessero non sapere ciò che faceva la sorella. Ha quindi concluso insistendo nella richiesta di annullare - senza rinvio - la sentenza contro cui si ricorre dichiarando improcedibile l'azione penale, rispetto al cui esercizio era maturata la decadenza già prima della sentenza d'appello, in subordine di annullare la sentenza impugnata e per l'effetto mandare assolti gli imputati per non aver commesso il fatto o perché il fatto - per come soggettivamente contestato a titolo di concorso - non costituisce reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi infondati. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 7, Ordinanza n.43883 del 19/11/2021, Rv. 283043-02; Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021 Uci. (dep. 10/01/2022) Rv. 282419 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 14/12/2021 Ud. (dep. 17/01/2022), Rv. 282408 - 01). In altri termini, la limitazione cronologica dell'applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 344-bis cpp, cui consegue la non punibilità delle condotte, risulta dal chiaro tenore della disposizione, nonché è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a 4 decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. Né alcunché potrebbe aggiungere in senso favorevole alla tesi della difesa la circostanza - indicata nella memoria difensiva - , del tutto diversa rispetto alla questione qui posta, che a fronte di una recente novella che ha impedito la possibilità di domandare il giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo, vista la rilevanza sostanziale connessa al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza abbia ritenuto per un verso la irretroattività della norma meno favorevole e per altro verso l'ultrattività della regola apparentemente processuale anche dopo l'entrata in vigore della norma abrogatrice. 1.2. Io secondo motivo è generico, limitandosi esso a dedurre il travisamento probatorio senza indicare specificamente i punti della decisione che sarebbero stati incisi da tale vizio. Deve invero ricordarsi al riguardo che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o " travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01); laddove nel caso di specie a fronte di una corretta trasposizione del dato probatorio - le dichiarazioni della coimputata TI LA - nella pronuncia di merito, si assume, in buona sostanza, che ad esso non si sia dato il dovuto rilievo, pur essendosene riconosciuta la natura confessoria, escludendo quelle dichiarazioni in maniera assoluta il coinvolgimento dei ricorrenti nelle vicende fallimentari. E' evidente che il vizio nei termini in cui è stato denunciato, pur attingendo la motivazione impugnata, parte comunque dal presupposto che quelle dichiarazioni avessero un significato di per sé escludente la responsabilità dei coimputati e che per la loro decisività avrebbero meritato una diversa considerazione da parte del giudice di merito laddove il giudizio di merito si è svolto - senza pretermettere quanto dichiarato dalla TI - sulla considerazione anche di altri elementi probatori coi quali in definitiva il motivo in scrutinio non si è confrontato, limitandosi ad invocare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata come se quelle dichiarazioni contenessero in sé e di per sè capacità disarticolante, e ciò per di più in virtù della diversa, e sotto certi aspetti, atomistica prospettazione che la difesa dà di esse;
laddove peraltro la natura confessoria delle dichiarazioni della TI discende dal fatto che ella si sia assunta le proprie responsabilità rispetto alle vicende inerenti lo sconto delle fatture e la fattispecie della bancarotta impropria, l'unica a lei contestata, ammettendo di aver creato fatture false con la complicità del funzionario di banca ove erano state presentate. 1.3. Il terzo motivo sulla carenza dell'elemento soggettivo è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti ai limiti della indeducibilità. 5 La corte territoriale, nel rispondere allo speculare motivo articolato dai ricorrenti anche in appello, ha innanzitutto, opportunamente, premesso che nel caso di specie non si è di fronte a dei meri amministratori solo formali (teste di legno prezzolate per fare gli amministratori solo sulla carta), essendo i ricorrenti, per un verso, anche soci di entrambe le società fallite e, per altro verso, i fratelli di colei che si assume avere assunto la gestione societaria, TI LA, e i figli di LA NI, destinataria dell'ingente somma di denaro confluita sul suo conto corrente senza alcuna ragione giustificatrice riconducibile alla società che se ne era spogliata. Vi è anche da precisare che alcun ruolo di amministratore di fatto è nell'imputazione attribuito a TI LA che figura solo con riferimento alla vicenda delle false fatture e della bancarotta impropria l'unica contestata in concorso anche con la TI mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - residuata in capo ai ricorrenti assolti dalla bancarotta impropria della quale è stata riconosciuta responsabile la sola TI - è ascritta solo ai fratelli TI odierni ricorrenti. Sicché quanto alla bancarotta fraudolenta documentale contestata e ravvisata nel caso di specie - per avere i ricorrenti falsificato in maniera eclatante le scritture contabili, ad esempio mediante la registrazione di creditori inesistenti o di inesistenti finanziamenti, al fine di occultare le perdite di esercizio e di proseguire l'attività - la corte territoriale ribadisce che gli imputati, pur a voler ritenere che avessero delegato la gestione più propriamente amministrativa e finanziaria alla familiare TI LA, assolvendo essi prevalentemente a mansioni tecnico-produttive, quali soci ed amministratori della società - sia della s.r.l. che della s.n.c. - avevano comunque il potere-dovere di verificare e controllare le scritture contabili che firmavano, la cui macroscopiche falsità - non contestate nella loro materialità - attenevano a voci di importo rilevante che non potevano sfuggire per semplice colpa al normale e doveroso controllo che incombe a carico di ciascun amministratore di società. Tale impostazione è in linea anche con la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. 'generica', per la sussistenza del dolo dell' amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282280 - 01), laddove nel caso di specie non si versa nel caso del mero amministratore formale dal momento che secondo quanto si evidenzia nella sentenza impugnata e si sottolinea da parte degli stessi ricorrenti questi ultimi operavano all'interno dell'azienda essendo addetti alla produzione e agli aspetti tecnici (difficilmente nettamente separabili dalle dinamiche aziendali); sicché essi non erano del 6 tutto avulsi rispetto al contesto societario né estranei agli interessi in gioco, essendo anche soci, con la conseguenza che, di là dell'assunto del rilascio di deleghe ad un soggetto che nella società a responsabilità limitata non rivestiva alcuna carica formale, non vi è spazio per una ricostruzione - avallata in buona sostanza dalla difesa - in termini di una effettiva totale abdicazione, da parte dei predetti, all'obbligo di vigilanza e controllo gravante sull'amministratore. In altri termini, in un siffatto contesto non può trovare collocazione quell'affidamento, che il ricorso pone a base delle omissioni in cui sono incorsi gli imputati, che in piena buona fede avrebbero riposto nell'operato della sorella, non potendo essi essere in qalcun modo equiparati a persone estranee al contesto societario, trattandosi, in buona sostanza, in entrambi i casi, di società della famiglia TI di cui essi facevano a pieno titolo parte. E sulla base di tale impostazione la corte di appello ha ritenuto dimostrato il coinvolgimento consapevole dei ricorrenti anche nelle ipotesi distrattive di cui ai capi A e B dell'imputazione, evidenziando come, in particolare, per la distrazione della consistente somma di euro 472.968,50 confluita sul conto intestato alla madre degli imputati si potesse ragionevolmente ritenere acquisito il dato anche in considerazione del rapporto di parentela esistente non solo con colei che è indicata come la principale artefice dell'operazione, la TI, ma anche con la destinataria della somma fuoriuscita dalle casse societarie senza giustificazione;
e quanto all'operazione di vendita del capannone della B.P.B. s.n.c., il cui prezzo confluiva sul conto della B.P.B. s.r.I., che lo utilizzava per sanare le proprie posizioni debitorie a discapito dei creditori della società di persone, la corte di appello ha altresì ben posto in rilievo come i ricorrenti fossero soci ed amministratori di entrambe le società e come, trattandosi di atto formale, esso implicasse necessariamente la partecipazione dei ricorrenti sicché non poteva avere rilievo decisivo l'assunto difensivo che l'ideazione dell'operazione fosse imputabile alla TI (ricorrenti che peraltro nulla hanno detto sull'eventuale esistenza di una procura a vendere, procura che comunque sottintende la consapevolezza dell'operazione, avendo in buona sostanza impostato la loro difesa sul fatto che la decisione di gestire i beni sociali nella maniera descritta nell'imputazione fosse da ricondurre all'autonoma scelta della TI, che avrebbe agito senza nemmeno rendere partecipi di ciò i fratelli, che peraltro non avrebbero neppure compreso le dinamiche di gestione aziendali, pur essendo coinvolti nella produzione). D'altra parte, la corte d'appello, a differenza di quanto pure si lamenta in ricorso e nella memoria, non si è affatto limitata a ratificare la decisione del G.u.p. semplicemente sottolineando come la signora LA TI non fosse laureata e particolarmente istruita, nè ha trascurato il dato che la stessa ha ammesso le proprie responsabilità escludendo quelle dei fratelli, avendo piuttosto essa inteso evidenziare che le dichiarazioni della TI non escludessero in alcun modo la responsabilità penale degli imputati e ciò di là dei tentativi da parte della medesima di tenere fuori i fratelli sulla base, peraltro, di 7 circostanze di fatto che sono state superate dai congrui argomentl sviluppati nelle conformi - sul punto - pronunce di primo e secondo grado. Né potrebbe infine assumere rilievo decisivo il fatto - prospettato nella memoria difensiva - che le operazioni bancarie sottese agli episodi bancarottieri da cui gli imputati sono stati assolti avevano visto quali unici contraenti attivi proprio la signora LA ed il direttore della banca, trattandosi di vicenda a sé che, secondo la ricostruzione del giudice di merito, è intercorsa - solo - tra tali due soggetti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del .ricorsb:, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/3/2023.