Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 7332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7332 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 87
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 028319/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC SA N. IL 20/08/1948;
avverso SENTENZA del 16/02/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv. Maisano Francesco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
PO CE si vedeva confermata dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 18.2-17.5.2007, la responsabilità in ordine all'incendio doloso di un bosco di proprietà della famiglia Morretta, ma stante la prevalenza dell'attenuante applicata di cui all'art. 62 c.p. n. 4 sulla contestata recidiva, si vedeva diminuire la pena inflitta in primo grado da anni 4 e mesi 4 di reclusione ad anni due e mesi 8 di reclusione.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, con due motivi distinti. Col primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte territoriale confermato la qualificazione del reato come incendio doloso ai sensi dell'art. 423 bis c.p., mentre - stante la limitatezza dell'estensione del fuoco (che aveva interessato solo un centinaio di metri quadri), del danno, della rapidità con cui il fuoco era stato domato (circa un'ora), la contestazione peccava per eccesso.
Col secondo motivo deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto la teste Calori non poteva aver visto con certezza che il fuoco era stato appiccato dal ricorrente, tanto più che i VV.FF. avevano parlato di due focolai d'incendio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla qualificazione del reato, per incendio boschivo, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 2 che ha introdotto l'art.423 bis c.p., si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree.
Il reato di cui all'art. 423 bis si distingue cioè da quello dell'articolo precedente solo per l'oggetto.
Non c'è dubbio poi che, solo l'intervento tempestivo dei VV.FF. giunti sul posto in meno di dieci minuti (p. 3 sentenza) abbia permesso di evitare che l'incendio si espandesse concretamente oltre i cento metri quadrati di bosco che già aveva colpito, ma senza quel tempestivo intervento l'azione del PO - di per sè - avrebbe permesso l'estendibilità del fuoco al resto del bosco. Quanto alla teste Calori, è preclusa a questa corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito:
la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione logica del perché ha ritenuto credibile la teste oculare quando ha ricostruito la condotta del PO, e non può dirsi incoerente ed illogico il ragionamento del giudice di merito che attribuisce agli elementi valutati (distanza di osservazione, conoscenza diretta dell'imputato da parte della teste, mancanza di rapporti di inimicizia fra teste e imputato) un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni del ricorrente.
La Corte di legittimità non è, infatti, giudice della gravità indiziaria, ma solo della correttezza del ragionamento, e non c'è alcuna contraddizione logica fra l'accertata esistenza di due focolai d'incendio e la presenza del PO - notato dalla teste accanto ad uno di questi punti - pochissimo prima del manifestarsi dell'incendio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008