Sentenza 12 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine a delitto commesso per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, è irrilevante la mancata contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 dovuta all'anteriorità del fatto rispetto alla norma introduttiva della detta circostanza, atteso che la non applicabilità di questa sul piano sostanziale non incide sulla possibilità di valutare, ai fini della norma processuale, per la quale opera il principio "tempus regit actum", la condotta realmente tenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2003, n. 38154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38154 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE - PRESIDENTE -
1.Dott. MOCALI PIERO - CONSIGLIERE -
2.Dott. CAMPO STEFANO - REL. CONSIGLIERE -
3.Dott. GIRONI EMILIO - CONSIGLIERE -
4.Dott. CASSANO MARGHERITA - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR OR N. IL 25/08/1957;
avverso ORDINANZA del 05/12/2002 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe FEBBRARO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore avv. VA ZAGARESE, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2002 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avanzata da OR LV, indagato per i reati di omicidio volontario aggravato in danno di MO GA e di quello di ricettazione, avverso il provvedimento emesso in data 16 settembre 2002 dal g.i.p. dello stesso tribunale, con il quale era stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere.
Il tribunale, relativamente alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza, affermava che le dichiarazioni accusatorie rese da US MA, partecipe dell'omicidio del MO sia nella fase preparatoria del delitto, che in quelle esecutiva e successiva allo stesso, erano state riscontrate da quelle rese da altri collaboratori di giustizia (CC TO, IP PA e MI VA) e, per quanto concerneva le esigenze cautelari, precisava che le stesse erano presunte ex art. 275 co. 3° C.P.P., trattandosi di crimine - eliminazione di persone rimaste fedeli al "vecchio" capo dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "locale di Sibari" - commesso al fine di agevolare l'attività di associazione per delinquere ex art. 416-bis C.P.. 2. Ricorre per cassazione il OR, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli art. 192, 273, 292 e 275 co. 3° stesso codice), contestando l'affermata attendibilità del collaboratore di giustizia US e la credibilità delle dichiarazioni, indicate come confermative delle stesse, rese da gli altri collaboratori, a tale fine indicando gli elementi di fatto posti a sostegno di quanto affermato, nonché rilevando che le esigenze cautelare non potevano presumersi ex art.275 co. 3° C.P.P., poiché la circostanza aggravante di cui all'art.7 della legge 12.7.1991 n. 203 era entrata in vigore in epoca posteriore a quella della commissione del contestato delitto di omicidio, e che non v'era alcuna motivazione in ordine alla effettività ed attualità dell'esigenza cautelare e alla esclusiva adeguatezza della custodia inframuraria, atteso il tempo decorso tra l'episodio omicidiario e l'emissione del provvedimento custodiale.
3. Il ricorso è infondato.
Invero, le censure oggetto del primo motivo di gravame si risolvono in critiche in fatto, atteso che i giudici del merito hanno adeguatamente e compiutamente motivato sia in relazione all'attendibilità del collaboratore di giustizia, sia in ordine alla positiva valenza probatorio delle altre dichiarazioni oste a conferma della prima, direttamente argomentando sul punto ovvero facendo riferimento alle puntuali valutazioni, asseritamene condivise, esistenti nel provvedimento custodiale, di guisa che le stesse si appalesano come mirate a ottenere in sede di legittimità un nuovo apprezzamento di detti elementi probatori, in tale maniera richiedendosi un giudizio sul fatto non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere per cassazione. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Infatti, questa Corte ha più volte affermato (tra le tante, Sez. I, 11.10.1996 (c.c. 21.6.1996, Vonaro, rv. n. 205.743) che ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 co. 3° C.P.P., è irrilevante il fatto che non sia contestabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 12.7.1991 n. 203, in quanto, in sede cautelare, le modalità del fatto di reato e le modalità della condotta vengono prese in considerazione del solo fine della valutazione della pericolosità del soggetto che il legislatore, salvo prova contraria, ritiene di particolare rilevanza nelle ipotesi tipiche indicate nel terzo comma dell'art. 275 C.P.P..
La decisione di contrario avviso citata dal ricorrente (Cass. Sez. I, 14.7.1999, Pipitone, rv. n. 214.212) non solo è rimasta isolata, ma non ha tenuto conto dei principi che regolano in maniera diversa la valenza e l'applicabilità temporali delle norme sostanziali rispetto a quelle processuali, vigendo, per le prime, quello della non retroattività (art. 2 co. 1 ° C.P.) e, per le seconde, quello del tempus regit actus.
Ne discende che al momento dell'emissione della misura custodiate, trattandosi di reato commesso per agevolare l'attività delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, la sussistenza delle esigenze cautelaci sono presunte per legge (art. 275 co. 3° C.P.P.), (salvo l'ipotesi, non ricorrente nella specie che ci occupa, della presenza di elementi che escludano tali esigenze) a prescindere dalla data di commissione del reato, anteriore o posteriore all'introduzione legislativa della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 12.7.1991 n. 203, la cui valenza rileva soltanto per la configurabilità sostanziale per i soli reati commessi in data successiva alla entrata in vigore della suddetta legge e non già in tema di esigenze cautelari "presunte" dal citato art. 275 co. 3°.
Infine, è opportuno chiarire che, in presenza di un delitto rientrante tra quelli indicati nel terzo comma dell'art. 275 C.P.P., la motivazione in ordine al tempus commissi delitti non è richiesta, operando per tali reati la presunzione di adeguatezza di cui al sopra citata norma, dal momento che il disposto dell'art. 292 co. 2° lett. c) C.P.P. presuppone l'adeguatezza della custodia alla normalità di verificazione dei fatti di reato, mentre la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati nell'art. 275 co. 3° C.P.P. costituisce una eccezione alla suddetta regola generale.
Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La cancelleria provvederà aire incombenze di cui all'art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1°-ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 OTTOBRE 2003.