Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2003, n. 38154
CASS
Sentenza 12 giugno 2003

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Ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine a delitto commesso per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, è irrilevante la mancata contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 dovuta all'anteriorità del fatto rispetto alla norma introduttiva della detta circostanza, atteso che la non applicabilità di questa sul piano sostanziale non incide sulla possibilità di valutare, ai fini della norma processuale, per la quale opera il principio "tempus regit actum", la condotta realmente tenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2003, n. 38154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38154
    Data del deposito : 12 giugno 2003

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