Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15187 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D S Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO.. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 11097/00 Cron. 3543649 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Corrado Dott. Paolo STILE Consigliere €0,17 11500 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RE NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2. presso lo studio dell'avvocato EGIDIO DE ARCANGELIS, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA 172, presso lo studio VIA GERMANICO dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, 2002 che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
3239 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 808/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 02/03/00 - R.G. N. 1270/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. FR RE, dipendente della spa Ferrovie dello Stato, inquadrato come marinaio, a seguito ad accertata inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni, c stato adibito a quelle di applicato, con conseguente diminuzione dei livello retributivo;
2- che, con delibera n.330 del 1985, è stato disposto il ripristino dei profilo di marinaio, senza conseguenziale reintegrazione nelle mansioni e nel livello retributivo;
3- che il Tribunale di Messina, con sentenza del 2.3.00, ha rilevato che : la predetta delibera ripristinava solo il profilo di marinaio, senza tuttavia a- reintegrare il sign. RE nelle mansioni per le quali era stato ritenuto inidoneo;
dalla c.t.u. era risultato un deficit visivo emendabile solo con uso di occhiali, b- rimedio, questo, non consentito dalic tabciic di idoncità; il passaggio ad un diverso profilo, contenuto nella medesima categoria originaria C- di appartenenza, era subordinato alla disponibilità nella pianta organica del posto richiesto ed, ai sensi dell'art. 30 del ccnl 1990/92 per il personale ferroviario, alla disponibilità di fabbisogno organico;
d- che nessuna di dette condizioni cra stata provata dal sign. RE;
4- che questi chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi, cui resiste con controricorso la spa FS che ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO che con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa cd insufficicntc 1- motivazione circa un punto decisivo della controversia ed addebita al Tribunale di aver ignorato ia sua istanza di reintegrazione nelic mansioni originaric per cffetto del contenuto della predetta delibera, che lo restiturva a quelic originaric;
che il Tribunale ha, in sostanza, dichiarato infondata tale pretesa, ritenendo che 2- la delibera si limitava a ripristinare il profilo di marinaio, senza alcuna ulteriore conseguenza sul piano retributivo e dell'esercizio delle mansioni per le quali era stato ritenuto inidoneo;
che in ordinc a tale interpretazione della delibera non è stato dal ricorrente 3- formulata alcuna censura;
chc,con il secondo motivo,denuncia violazione dell'art.9 1. 564/81 c si duoic che 4- u Tribunalc abbia ritenuto che egli non avesse provato alcuna dciic condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per essere assegnato a profilo diverso ma rientrante nella medesima categoria di quello per il quale era stato dichiarato inidoneo, laddove la sussistenza delle stesse avrebbe potuto esser riscontrata anche d'ufficio; 1. 1099/98c 761/02 dille S.V., ncl processo del lavoro i che secondo quando affermato dalle decisioni 5- fatti non costituenti mere eccezioni possono essere rilevati di iniziativa del giudice sempre che siano stati tempestivamente allegati secondo ic modalita propric di actto rito;
che non risulta che tale allegazione sia avvenuta;
6- 2 che il terzo motivo, con cui si sostiene che 7- carico della controparte, è infondato, essendo della soccombenza;
che il ricorso va, pertanto, rigettato;
8- chc sussistono giusti motivi per compensare le 9-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 2 luglio 2002 Il Consigliere es. Lortel Suglelly ANCELLIEBE Depositaton Cancelleria oggi 28 OTT 2002 CANCEL ERE 3 3 0 1 5 A . I . S T S D N R A , A T ' O , L L A L L S E O E B P S I I D N A G T S O P M I le spese di lite andavano postea la condanna alle spese un effetto spese di lite;
Il Presidente Viicriso Tressa مستقل 3 7 - 8 - D 1 I 1 S N E E G S O I G A E A D L O E T , A T O A L I R R D L T I E S E D I D T G N E E R S E