Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
LACOR 04175/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZNE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni OLLA R.G. N. 7644/99 Cron. 3015 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. 1400 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Ud. 21/11/00 Rel. Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: DI NO EZ, quale legale rappresentante della. ARREDAMENTI DI NO di DI NO EZ & C. Snc, B domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MINGIONE MARCO, giusta procura a margine CANCELLERIA del ricorso;
- ricorrente
contro
BANK SpA, in persona del legale 00663254 DEUTSCHE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato2000 2156 RICCIO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende -1- unitamente all'avvocato LOCATELLI RO ERTO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 13554/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Rinaldi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Tropiano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CORTE O CASSAZIONE COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Aloniesta copia studio dal Sig. SAMONE Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il 1300? per diritt 16 LUG ZOOT rigetto del ricorso. CANCELLIERE LIRE 1000 CANCELLERIA D058200 AW380523 LIRE 1000 CANCELLERIA AW380524 -2- Svolgimento del processo In data 18-7-1985, il Pretore di Milano emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di Di ON ZI, quale legale rappresentante della Arredamenti Di ON s.n.c. avente ad oggetto il ' pagamento di £.
4.600.000 a favore della SC BA s.p.a. (già Banca d'America e d'Italia); ciò in quanto, poichè tra la SC BA e la società Di ON vi era stato un accordo in virtù del quale i clienti di quest'ultima richiedevano a detta banca finanziamenti, a titolo di mutuo, per l'acquisto di arredamenti e le relative somme venivano direttamente versate alla Di ON quale prezzo dei beni venduti, era stata corrisposta a detta società, a seguito dell'acquisto di merce da parte di una cliente e sulla base di una falsa documentazione, dalla SC BA la suddetta somma. A seguito dell'opposizione proposta dalla società Di ON con atto notificato il 29-9-95, il Pretore di Milano, costituitasi l'opposta, revocava detto decreto, ritenendo che la banca era stata "colposamente inadempiente” nel non rilevare, in sede di concessione di detto finanziamento, le irregolarità nella documentazione prodotta dalla cliente della società. Proponeva appello la SC BA e il Tribunale di Milano, costituitasi l'appellata società, con la decisione in esame, accoglieva il gravame e, in riforma di quanto statuito in primo grado, confermava il decreto emesso dal Pretore di Milano in data 18-7-95. Il Tribunale, premesso che nella vicenda in esame doveva differenziarsi il rapporto (chiamato "convenzione") tra la società e la banca dal rapporto (identificato in un contratto di mutuo) tra quest'ultima ed i clienti della società e che in detta convenzione era stato esplicitamente concordato il trasferimento alla società Di ON dei rischi gravanti sulla mutuante SC BA in caso di "incompletezza o non veridicità" della documentazione presentata all'atto della richiesta di finanziamento, sosteneva la sussistenza di una responsabilità oggettiva della società per l'inadempimento in questione, non essendo stato, altresì, dimostrata dalla stessa la configurabilità di un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Ricorre per cassazione, con quattro motivi, il Di ON, nella qualità; resiste con controricorso la banca. Il Di ON ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt .633 e 634 c.p.c., dell'art. 2710 c.c. e dell'art.50 dlg. n.385 del 1993, e relativo difetto di motivazione, per non avere i giudici dell'appello preso in considerazione l'omessa produzione in giudizio da parte dell'odierna resistente della documentazione attestante il credito in questione. Con il secondo e terzo motivo si sostiene il difetto di motivazione in ordine all'interpretazione delle clausole della convenzione riguardante il passaggio del rischio alla società nei casi di irregolare documentazione. Con il quarto motivo si deduce, ancora, il difetto di motivazione “circa la prova raggiunta dalla ricorrente in ordine alle proprie argomentazioni", con particolare riferimento ai capitoli della prova testimoniale, non espletata in corso di giudizio, ed alla documentazione prodotta. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Tutte le suesposte censure tendono, infatti, ad un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, delle risultanze probatorie e documentali su cui il Tribunale ha fondato, dandone conto, la propria decisione. Deve, in proposito, osservarsi che i giudici di secondo grado, a seguito di una completa valutazione degli elementi di giudizio ed in base a quanto disposto dagli artt. 1362 e seguenti c.c. in tema di interpretazione dei contratti, hanno, dapprima, nell'esercizio del proprio potere discrezionale non ulteriormente sindacabile da questa Corte, individuato un accordo tra banca e società, autonomo rispetto al connesso rapporto di mutuo tra banca e clienti, per poi, sempre con sufficienti e logiche argomentazioni tali da rendere agevole l'identificazione del percorso decisionale, ritenere contrattualmente assunto dalla società il rischio per l'inadempimento di un cliente, con particolare riguardo ai casi di documentazione falsa o contraffatta. Ulteriori accertamenti non sono, sulla base delle doglianze sopraesposte, possibili nella presente sede, ove si tenga conto che dal ricorrente, a parte i prospettati vizi di motivazione, sono richiesti l'esame della documentazione della fase di merito, l'interpretazione della convenzione intercorsa tra banca e società, anche con riferimento alla sua natura, e la valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente nei pregressi gradi di giudizio. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 10000 In Roma, il 21-11-2000 290000 Il Presidente L'estensore Ви бемори From th LIGRE CORTE A 2001 2 ROMA 30 MAG. 200 Serie 4. CANDELLIERE ENTRATE DELLE date UFFICIO 290.000 25842 verscat ILA in NOVANTAM Registrato II Dirigente Area Servier S. O) Il Responsabile Servizio Ale Gudizial DUECENTO (D.ssa Maria Grazia Di A . al n ) HIA (lire p. RACC (Dr M