Sentenza 2 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
0 1 446/0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AULA "A" UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig... SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " FORC E UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale REPUBBLICA ITALIANA al Sig. PERSIANT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti L. ✓ 11 15.1.1. R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIL CANCELLIERE 10833/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Rosario De Musis Presidente Cron.314+ Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Mario Putaturo Donati Rep. Consigliere Ud. 9 no- Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere vembre 2000 Dott. Pasquale Picone Consigliere , ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Roma, viale delle NI RG, 19 (Largo Trionfale), studio avv. Ornella Manfredini, Milizie n. сол presso l'avv. Alessandro Rovai, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente - contro 4578 società A. Menarini INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.r.l., in per- sona dell'Amministratore Unico dott. Alberto Aleotti e per esso il procuratore speciale dott. Antonettore Maury, elettivamente domicilia- 1 to in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso gli avvocati prof. Marco Papaleoni e prof. Mattia Persiani che la rappresentano e difendono giusta deloge in attic okl Notes M. Santoro di no cures notaull Furense de 13/12/99, rep.n244343;ว · controricorrente - avverso la sentenza n. 342/97, decisa il 4 giugno 1997 e pubblica- ta l'11 giugno 1997, resa dal Tribunale di Firenze nel procedimen- to n. 148/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Guido Rossi per delega dell'avv. Mattia Persiani, nell'interesse della controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 8 febbraio 1996 il Pretore di Firenze acco- glieva la domanda proposta da NI RG e intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di trasferta anche per il periodo anteriore al marzo 1991, in relazione a rapporto di lavoro inter- corso con la società A. Menarini, Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.. con durata 1 settembre 1988 31 maggio 1993. Condannava conseguentemente parte datoriale a corrispondere la somma di lire 14.115.654, già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi fino a scadenze indicate in dispositivo. Interponeva appello la società A. Menarini e in esito il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 342/97, emessa in data 4 - 11 giugno 2 A 1997, in accoglimento del gravame respingeva la domanda di parte attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la de- cisione. Sottoponeva a vaglio critico le risultanze processuali, in parti- colare: a) una comunicazione aziendale del 18 dicembre 1990; b) il comportamento delle parti;
c) il tenore della domanda del ricorrente il quale nulla aveva ri- chiesto per il periodo successivo all'aprile 1991, essendogli stata attribuita una trasferta di lire 142.859, pur se la voce relativa al superminimo, già quantificata in lire 1.492.196 complessive, era stata ridotta di uguale ammontare, in concreto a lire 1.349.338, sempre con percezione della stessa cifra globale. Da tali elementi traeva la conclusione che in effetti l'indennità di trasferta era sempre stata corrisposta mediante conglobamento nel superminimo, come consentito dal comma VII dell'art. 27 del contratto collettivo, con un risultato in concreto più favorevole per il dipendente posto che l'indennità in discorso era stata di fatto erogata anche sulle mensilità aggiuntive e non solo per i mesi di effettivo servizio. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne NI RG con atto notificato in data 5 giugno 1998; de- duce a sostegno due motivi. La Società Menarini S.r.l. resiste con controricorso notificato in 3 data 13 luglio 1998 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione "delle norme sull'inter- pretazione della volontà contrattuale (in particolare in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1366 cc) nonché degli artt. 2739 e 2735 CC". Si afferma che la lettera 18 dicembre 1990, della datrice di lavo- ro, varrebbe a dimostrare la mancanza di qualsiasi accordo in or- dine alle modalità di erogazione dell'indennità di trasferta;
il documento conterrebbe anzi una confessione stragiudiziale circa l'omessa corresponsione di detta indennità. La doglianza non è fondata. Si premette che secondo l'insegnamento di questa Corte si ha violazione di norme di diritto “quando vi sia stata la nega- zione o il fraintendimento di una disposizione di legge esi- stente o l'affermazione di una norma inesistente, mentre la falsa applicazione ricorre allorquando una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma stessa ov- vero in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie ad essa" (ex plurimis, cass., 25 maggio 1987, n. 4698, 19 maggio 1990, n. 454, 18 marzo 1995 n. 3205). Le due censure non possono essere quindi indicate come alter- native dal momento che l'una presuppone l'affermazione di un principio di diritto errato, l'altra di un esatto principio. Nel caso in esame peraltro il ricorrente, dopo aver enunciato le disposizioni di legge, non indica alcun errore di lettura delle stesse e neppure ipotizza un'applicazione a fatti non pertinenti ma solo lamenta l'erronea interpretazione della lettera 18 dicembre 1990 ove, a suo avviso, andrebbe ravvisa- ta una confessione in ordine alla mancata corresponsione del- la trasferta, dovendosi escludere, in forza del tenore del documento, qualsiasi accordo per il conglobamento in altre voci retributive. Appare quindi evidente il tentativo di introdurre una nuova valutazione di elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità al di fuori dell'ipotesi di rilievo del vizio di motivazione, tra l'altro neppure denunciato col motivo in esame. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non- ché la violazione o falsa applicazione delle regole legali di interpretazione degli atti di autonomia privata, in relazione alla lettura offerta dal Tribunale dell'art. 27 del contratto collettivo di categoria, data anche in violazione degli artt. 5 2065, 2069 e 2071 CC e ancora dell'art. 437 secondo comma cpc. Si afferma che la motivazione data al Tribunale si fonderebbe su affermazioni apodittiche, contrastanti con elementi docu- mentali e della normazione collettiva. Si sostiene che, secondo il disposto dell'art. 27, comma del Contratto Collettivo di settore, l'indennità di trasferta "'non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presen- te contratto" e pertanto un eventuale accordo per il conglo- bamento nel superminimo sarebbe nullo ed inefficace. Si lamenta infine il mancato ricorso ai poteri istruttori di ufficio per accertare la reale volontà dei contraenti. La doglianza non è fondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Su- prema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione degli ele- menti sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezza- mento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argo- abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontàmenti lo della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della de- cisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motiva- 6 л re si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il pro- prio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo cano- ni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibi- li dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. A tali principi non si è attenuto il ricorrente il quale non ha indicato vizi argomentativi di sorta e si è limitato a riproporre la tesi a lui favorevole. Questa Corte deve quindi limitarsi a dare atto che la motivazione offerta dal Tribunale si appalesa coerente nell'offrire una orga- nica verifica degli elementi di fatto acquisiti e risulta immune da errori logici. In ordine all'asserita nullità del patto per il conglobamento dell'indennità di trasferta nel superminimo, in quanto vietata dal contratto collettivo, si osserva che il ricorrente non indica gli atti della fase di merito nei quali la questione è stata solleva- ta. Essa pertanto deve ritenersi nuova e non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. È però il caso di segnalare che il Tribunale ha comunque affronta- to in qualche modo il problema, dando atto che il risultato com- plessivo era di miglior favore per il prestatore d'opera, posto che l'indennità di trasferta veniva di fatto corrisposta anche per le mensilità aggiuntive. Tale argomento non viene in alcun modo censurato dal ricorrente il quale, nel prospettare una eventuale violazione del contratto col- 7 lettivo, si limita ad enunciare un contrasto formale, senza consi- derare il risultato concreto della stipula. Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio, si osserva che, a parte ogni rilievo sulla novità della questione che non risulta essere mai stata trattata nel giudizio di merito, trattasi di un potere discrezionale insuscettibile di controllo in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi, insussistente pro- prio perché nulla al riguardo era stato chiesto in precedenza e nulla quindi doveva esser detto, di carenza di motivazione o erro- re argomentativo. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
3 0 3 1 5 A I . S . La Corte D S T , A R N T O A ' , L 3 L L A 7 L Rigetta il ricorso. S - O E E 8 B - D P I S 1 I D I 1 S N N A Compensa le spese del giudizio di legittimità. E G E T S S O G I O G A P A E D Roma, 9 novembre 2000 L M E O I , T A O A T IL PRESIDENTE Poprio be ujumis I L R D R T L I E S E I D T D G N O E Иваль да E R S E IL CONSIGLIERE ESTENSORE S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA oggi, 2 FEB, 2001 Depositata in Cancelleria 12 --LABORATORE DI CANCELLERIA