CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20591 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EP nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2026 del Tribunale del riesame di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le memorie di replica presentate dall'Aw. Giambattista Petrella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia - adito in funzione di giudice del riesame - con provvedimento emesso il 13 febbraio 2026 confermava il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 21 dicembre 2025 in esecuzione di un ordine europeo di indagine (di seguito o.i.e.), disposto dalla Procura di Norimberga nei confronti di EP AL, indagato per reati di evasione fiscale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20591 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 20/05/2026 2. Avverso il provvedimento il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 4 del d.lgs 21 giugno 2017 n. 108, per non avere la competente Procura emesso il decreto di riconoscimento dell'o.i.e. Il provvedimento adottato dalla Procura era "inesistente, nullo, inefficace" perché: a) privo di attestazione di formale deposito;
b) recante data manoscritta con biro, modalità questa che non garantirebbe l'adozione dell'atto prima della esecuzione all'o.i.e.; c) materialmente non presente nel faldone e nel cd rom;
d) mai richiamato negli atti correlati e successivamente adottati dal Pubblico Ministero procedente;
e) non menzionato nel decreto di perquisizione e di sequestro;
f) notificato al difensore solo dopo la proposizione dell'opposizione innanzi al Gip e il riesame innanzi al Tribunale;
- violazione di legge, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen, e agli artt. 4, comma 1, e 13, comma 6, d.lgs n. 108, per avere il Tribunale del riesame ritenuto il riconoscimento implicito dell'o.i.e. con l'adozione del decreto di perquisizione;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 4, 7, 9, 10 e 11 del d.lgs n. 108, per omessa motivazione del decreto, nella ipotesi in cui si volesse ritenere "esistente" il decreto, informale, privo di deposito e tardivamente notificato. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - le parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con ordine europeo di indagine datato 11 novembre 2025, l'Autorità giudiziaria tedesca di Norimberga chiedeva al Pubblico Ministero competente per territorio di procedere al compimento di atti di indagine nei confronti di EP AL, che, in qualità di amministratore della società GMBH, avrebbe, unitamente ad altri indagati, presentato dichiarazioni fiscali false, facendo risultare un ricavo inferiore a quello effettivo, al fine di evadere le imposte. Nello specifico, veniva avanzata richiesta di procedere alla perquisizione dei luoghi nella disponibilità dell'indagato e di disporre il sequestro probatorio di documentazione, relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalle aziende coinvolte nella vicenda. 2 2.1. Il Pubblico Ministero di Venezia, ricevuto l'ordine europeo d'indagine dalla omologa autorità estera, decretava in data 23 dicembre 2015 il riconoscimento dell'o.i.e. L'ordine veniva eseguito con sequestro della documentazione nella disponibilità dell'AL il 22 gennaio 2026 e notificato alle parti il successivo 2 febbraio 2026. 3. La descritta scansione procedurale è conforme alle previsioni normative, dettate per la procedura c.d. "passiva" dell'o.i.e. nel Titolo II del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108; decreto, con cui lo Stato italiano ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale. La disciplina in oggetto, per quanto di interesse in questa sede, prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove gli atti richiesti devono essere compiuti deve: a) comunicare allo Stato di emissione di avere ricevuto l'ordine di indagine entro sette giorni dal ricevimento;
b) inviare copia dell'ordine al Ministro della giustizia ed eventualmente informare il Procuratore antimafia ed antiterrorismo, qualora si tratti di indagini relative ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.; c) provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (ovvero entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, ma comunque non oltre i sessanta giorni), al riconoscimento con decreto motivato dell'ordine di indagine europeo sulla base dei parametri e dei criteri previsti dall'art. 10 d.lgs. cit., procedendo successivamente alla sua esecuzione;
d) comunicare detto decreto al difensore della persona sottoposta alle indagini, secondo tempistiche diverse che risentono della natura dall'atto, posto che, là dove si tratti di un atto "a sorpresa", al quale il difensore ha diritto di assistere senza preavviso, il decreto di riconoscimento deve essere comunicato al momento in cui l'atto viene compiuto o immediatamente dopo (cfr. art. 4, comma 4, del citato d.lgs). La procedura in oggetto si snoda attraverso tre fasi: 1) ricezione;
2) riconoscimento;
3) esecuzione. Si tratta «di fasi temporalmente e logicamente connesse, ma fra loro ben distinte sul piano strutturale e funzionale, e in nessun modo sovrapponibili, poiché rispondenti a diversi presupposti giustificativi ed orientate a soddisfare diverse finalità, alla cui realizzazione o meno si ricollegano effetti diversi, anche sul piano della concreta operatività della procedura di cooperazione attivata dall'autorità di emissione» (così in motivazione Sez. 6, n.8320 del 31/01/2019, PM/Creo, Rv. 275732-01). 3 ru," 4. Con il presente ricorso viene "contestata" la fase intermedia, eccependo il ricorrente, seppur sotto diversi profili, la "inesistenza, invalidità e inefficacia" del decreto di riconoscimento dell'o.i.e. Sostiene la difesa che si sarebbe al cospetto di un "simulacro" di provvedimento, privo di data (certa) di emissione, privo di formale deposito e privo di adeguata motivazione, tanto da potere dubitare della esistenza del provvedimento stesso. Il tema devoluto alla Corte impone, dunque, in via preliminare di individuare il tipo di rimedio giurisdizionale che il destinatario dell'atto investigativo ha a disposizione per contestare la "regolarità" della fase del riconoscimento dell'o.i.e. e, nello specifico, la "validità" del provvedimento di riconoscimento. 4.1. Prima di affrontare il devoluto, occorre precisare che, nel caso in esame, la questione non afferisce alla esistenza del decreto, che - seppur contestata dal ricorrente - non può essere messa, ad avviso del Collegio, in discussione: non solo dagli atti, ma dalla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato e nello stesso ricorso, risulta l'emissione di un formale atto, qualificato come decreto di riconoscimento dell'o.i.e. e anche ritualmente notificato al difensore, dopo l'esecuzione della perquisizione e del sequestro, così come previsto dall'art. 4 del cit. d.lvo n. 108: la circostanza dell'avvenuta notifica costituisce un dato oggettivo, attestante l'esistenza dell'atto e il suo distacco dall'organo che lo ha adottato. Si tratta, piuttosto, di accertare - alla stregua delle puntuali doglianze del difensore - se le dedotte "anomalie" si siano tradotte in un vizio genetico dell'atto (rectius del decreto di riconoscimento) di portata e natura tali da inficiarne la validità o, comunque, l'efficacia. 5. Ebbene il testo normativo di riferimento disciplina, all'art. 13, uno speciale regime di impugnazione, direttamente esperibile avverso il decreto per il riconoscimento dell'o.i.e.: si tratta dell'opposizione innanzi al Gip. La norma, oltre all'ipotesi ordinaria in cui «il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza», che è «comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato», prevede all'ultimo comma una diversa procedura per il caso in cui l'impugnazione riguardi il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova. In tal ultimo caso, «la norma ora citata stabilisce che il Giudice per le indagini preliminari «provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale». Pertanto, con riferimento al sequestro probatorio, il decreto legislativo ha inteso garantire agli interessati (tra i quali anche la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) una procedura partecipata, in luogo di quella de plano prevista 4 per tutti gli altri casi» (così in motivazione Sez. 6, n. 11491 del 14702/2019, Bonanno, Rv 275291-01). Al Pubblico Ministero e agli interessati è poi riconosciuta la facoltà di proporre (nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione) ricorso per cassazione (privo di effetto sospensivo) per violazione di legge. 5.1. Che il decreto di riconoscimento sia impugnabile per il tramite dell'opposizione ex art. 13 è opzione interpretativa che la Corte di cassazione ha sempre mantenuto ferma e costante nel tempo. Al contrario diversi orientamenti si sono registrati sul versante diverso afferente ai rimedi esperibili avverso gli atti investigativi emessi in adempimento dell'o.i.e. e, dunque, in relazione alla fase esecutiva. Due sono, infatti, gli orientamenti che si fronteggiano: a) quello espresso con la già citata sentenza n. 11491 del 2019 (che ha richiamato Sez. 3 n. 5940 del 11/10/2018, Rv 274855-01), con cui si è ritenuto che fosse impugnabile, con il rimedio dell'opposizione innanzi al Gip, il solo decreto di riconoscimento, ma non anche gli atti esecutivi, non potendosi introdurre un "doppio binario", che avrebbe potuto dare luogo ad esiti diversi e contrapposti;
b) quello espresso nella sopra indicata sentenza n. 4320 del 2019, con cui si è ribadito che il decreto di riconoscimento è « impugnabile esclusivamente mediante l'opposizione al giudice per le indagini preliminari prevista dall'art.13, d.lgs. n.108 del 2017» , ritenendosi tuttavia che, oltre al decreto, fossero autonomamente impugnabili, mediante l'ordinario ricorso per riesame, anche gli atti investigativi ( nel caso di specie il sequestro probatorio), eseguiti in adempimento dell'o.i.e. 5.2. Da questo breve excursus emerge, dunque, la solidità del principio di diritto, secondo cui il decreto di riconoscimento può essere oggetto di impugnazione solo ed esclusivamente attraverso lo specifico rimedio dell'opposizione innanzi al Gip, previsto dall'art. 13 del d.lvo n 108, come il chiaro testo normativo impone di ritenere. 6. Ed allora, la contestazione del decreto di riconoscimento dell'o.i.e., attraverso la prospettazione di "anomalie" genetiche - quali l'assenza di data certa, la mancanza di formale deposito, la omessa motivazione - poteva e può essere fatta valere con l'unico rimedio esperibile, ovvero quello previsto dall'art. 13 del cit. d.lvo n. 108. Nel caso di specie tale conclusione si impone anche considerando che in concreto non sono stati formulati specifici rilievi inerenti alla fase esecutiva e all'oggetto di quanto sottoposto a sequestro, a seguito di perquisizione. Deve peraltro aggiungersi che il ricorrente, consapevole delle suesposte problematiche, ha attivato anche il rimedio dell'opposizione, comunicando in 5 prosieguo che quella fase è stata sospesa in attesa delle determinazioni della Corte di cassazione. 7. In tale quadro il ricorso risulta di per sé inammissibile, in quanto incentrato su tema deducibile con opposizione. Al contempo risulta opportuno che quella fase processuale abbia il suo regolare corso dovendosi all'effetto dare comunicazione al G..i.p. presso il Tribunale di Venezia della presente sentenza. All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi tuttavia nella concreta situazione profili di colpa tali da giustificare una sanzione aggiuntiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al G.i.p. del Tribunale di Venezia. Così deciso, 20/05/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le memorie di replica presentate dall'Aw. Giambattista Petrella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia - adito in funzione di giudice del riesame - con provvedimento emesso il 13 febbraio 2026 confermava il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 21 dicembre 2025 in esecuzione di un ordine europeo di indagine (di seguito o.i.e.), disposto dalla Procura di Norimberga nei confronti di EP AL, indagato per reati di evasione fiscale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20591 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 20/05/2026 2. Avverso il provvedimento il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 4 del d.lgs 21 giugno 2017 n. 108, per non avere la competente Procura emesso il decreto di riconoscimento dell'o.i.e. Il provvedimento adottato dalla Procura era "inesistente, nullo, inefficace" perché: a) privo di attestazione di formale deposito;
b) recante data manoscritta con biro, modalità questa che non garantirebbe l'adozione dell'atto prima della esecuzione all'o.i.e.; c) materialmente non presente nel faldone e nel cd rom;
d) mai richiamato negli atti correlati e successivamente adottati dal Pubblico Ministero procedente;
e) non menzionato nel decreto di perquisizione e di sequestro;
f) notificato al difensore solo dopo la proposizione dell'opposizione innanzi al Gip e il riesame innanzi al Tribunale;
- violazione di legge, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen, e agli artt. 4, comma 1, e 13, comma 6, d.lgs n. 108, per avere il Tribunale del riesame ritenuto il riconoscimento implicito dell'o.i.e. con l'adozione del decreto di perquisizione;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 4, 7, 9, 10 e 11 del d.lgs n. 108, per omessa motivazione del decreto, nella ipotesi in cui si volesse ritenere "esistente" il decreto, informale, privo di deposito e tardivamente notificato. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - le parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con ordine europeo di indagine datato 11 novembre 2025, l'Autorità giudiziaria tedesca di Norimberga chiedeva al Pubblico Ministero competente per territorio di procedere al compimento di atti di indagine nei confronti di EP AL, che, in qualità di amministratore della società GMBH, avrebbe, unitamente ad altri indagati, presentato dichiarazioni fiscali false, facendo risultare un ricavo inferiore a quello effettivo, al fine di evadere le imposte. Nello specifico, veniva avanzata richiesta di procedere alla perquisizione dei luoghi nella disponibilità dell'indagato e di disporre il sequestro probatorio di documentazione, relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalle aziende coinvolte nella vicenda. 2 2.1. Il Pubblico Ministero di Venezia, ricevuto l'ordine europeo d'indagine dalla omologa autorità estera, decretava in data 23 dicembre 2015 il riconoscimento dell'o.i.e. L'ordine veniva eseguito con sequestro della documentazione nella disponibilità dell'AL il 22 gennaio 2026 e notificato alle parti il successivo 2 febbraio 2026. 3. La descritta scansione procedurale è conforme alle previsioni normative, dettate per la procedura c.d. "passiva" dell'o.i.e. nel Titolo II del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108; decreto, con cui lo Stato italiano ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale. La disciplina in oggetto, per quanto di interesse in questa sede, prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove gli atti richiesti devono essere compiuti deve: a) comunicare allo Stato di emissione di avere ricevuto l'ordine di indagine entro sette giorni dal ricevimento;
b) inviare copia dell'ordine al Ministro della giustizia ed eventualmente informare il Procuratore antimafia ed antiterrorismo, qualora si tratti di indagini relative ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.; c) provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (ovvero entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, ma comunque non oltre i sessanta giorni), al riconoscimento con decreto motivato dell'ordine di indagine europeo sulla base dei parametri e dei criteri previsti dall'art. 10 d.lgs. cit., procedendo successivamente alla sua esecuzione;
d) comunicare detto decreto al difensore della persona sottoposta alle indagini, secondo tempistiche diverse che risentono della natura dall'atto, posto che, là dove si tratti di un atto "a sorpresa", al quale il difensore ha diritto di assistere senza preavviso, il decreto di riconoscimento deve essere comunicato al momento in cui l'atto viene compiuto o immediatamente dopo (cfr. art. 4, comma 4, del citato d.lgs). La procedura in oggetto si snoda attraverso tre fasi: 1) ricezione;
2) riconoscimento;
3) esecuzione. Si tratta «di fasi temporalmente e logicamente connesse, ma fra loro ben distinte sul piano strutturale e funzionale, e in nessun modo sovrapponibili, poiché rispondenti a diversi presupposti giustificativi ed orientate a soddisfare diverse finalità, alla cui realizzazione o meno si ricollegano effetti diversi, anche sul piano della concreta operatività della procedura di cooperazione attivata dall'autorità di emissione» (così in motivazione Sez. 6, n.8320 del 31/01/2019, PM/Creo, Rv. 275732-01). 3 ru," 4. Con il presente ricorso viene "contestata" la fase intermedia, eccependo il ricorrente, seppur sotto diversi profili, la "inesistenza, invalidità e inefficacia" del decreto di riconoscimento dell'o.i.e. Sostiene la difesa che si sarebbe al cospetto di un "simulacro" di provvedimento, privo di data (certa) di emissione, privo di formale deposito e privo di adeguata motivazione, tanto da potere dubitare della esistenza del provvedimento stesso. Il tema devoluto alla Corte impone, dunque, in via preliminare di individuare il tipo di rimedio giurisdizionale che il destinatario dell'atto investigativo ha a disposizione per contestare la "regolarità" della fase del riconoscimento dell'o.i.e. e, nello specifico, la "validità" del provvedimento di riconoscimento. 4.1. Prima di affrontare il devoluto, occorre precisare che, nel caso in esame, la questione non afferisce alla esistenza del decreto, che - seppur contestata dal ricorrente - non può essere messa, ad avviso del Collegio, in discussione: non solo dagli atti, ma dalla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato e nello stesso ricorso, risulta l'emissione di un formale atto, qualificato come decreto di riconoscimento dell'o.i.e. e anche ritualmente notificato al difensore, dopo l'esecuzione della perquisizione e del sequestro, così come previsto dall'art. 4 del cit. d.lvo n. 108: la circostanza dell'avvenuta notifica costituisce un dato oggettivo, attestante l'esistenza dell'atto e il suo distacco dall'organo che lo ha adottato. Si tratta, piuttosto, di accertare - alla stregua delle puntuali doglianze del difensore - se le dedotte "anomalie" si siano tradotte in un vizio genetico dell'atto (rectius del decreto di riconoscimento) di portata e natura tali da inficiarne la validità o, comunque, l'efficacia. 5. Ebbene il testo normativo di riferimento disciplina, all'art. 13, uno speciale regime di impugnazione, direttamente esperibile avverso il decreto per il riconoscimento dell'o.i.e.: si tratta dell'opposizione innanzi al Gip. La norma, oltre all'ipotesi ordinaria in cui «il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza», che è «comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato», prevede all'ultimo comma una diversa procedura per il caso in cui l'impugnazione riguardi il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova. In tal ultimo caso, «la norma ora citata stabilisce che il Giudice per le indagini preliminari «provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale». Pertanto, con riferimento al sequestro probatorio, il decreto legislativo ha inteso garantire agli interessati (tra i quali anche la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) una procedura partecipata, in luogo di quella de plano prevista 4 per tutti gli altri casi» (così in motivazione Sez. 6, n. 11491 del 14702/2019, Bonanno, Rv 275291-01). Al Pubblico Ministero e agli interessati è poi riconosciuta la facoltà di proporre (nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione) ricorso per cassazione (privo di effetto sospensivo) per violazione di legge. 5.1. Che il decreto di riconoscimento sia impugnabile per il tramite dell'opposizione ex art. 13 è opzione interpretativa che la Corte di cassazione ha sempre mantenuto ferma e costante nel tempo. Al contrario diversi orientamenti si sono registrati sul versante diverso afferente ai rimedi esperibili avverso gli atti investigativi emessi in adempimento dell'o.i.e. e, dunque, in relazione alla fase esecutiva. Due sono, infatti, gli orientamenti che si fronteggiano: a) quello espresso con la già citata sentenza n. 11491 del 2019 (che ha richiamato Sez. 3 n. 5940 del 11/10/2018, Rv 274855-01), con cui si è ritenuto che fosse impugnabile, con il rimedio dell'opposizione innanzi al Gip, il solo decreto di riconoscimento, ma non anche gli atti esecutivi, non potendosi introdurre un "doppio binario", che avrebbe potuto dare luogo ad esiti diversi e contrapposti;
b) quello espresso nella sopra indicata sentenza n. 4320 del 2019, con cui si è ribadito che il decreto di riconoscimento è « impugnabile esclusivamente mediante l'opposizione al giudice per le indagini preliminari prevista dall'art.13, d.lgs. n.108 del 2017» , ritenendosi tuttavia che, oltre al decreto, fossero autonomamente impugnabili, mediante l'ordinario ricorso per riesame, anche gli atti investigativi ( nel caso di specie il sequestro probatorio), eseguiti in adempimento dell'o.i.e. 5.2. Da questo breve excursus emerge, dunque, la solidità del principio di diritto, secondo cui il decreto di riconoscimento può essere oggetto di impugnazione solo ed esclusivamente attraverso lo specifico rimedio dell'opposizione innanzi al Gip, previsto dall'art. 13 del d.lvo n 108, come il chiaro testo normativo impone di ritenere. 6. Ed allora, la contestazione del decreto di riconoscimento dell'o.i.e., attraverso la prospettazione di "anomalie" genetiche - quali l'assenza di data certa, la mancanza di formale deposito, la omessa motivazione - poteva e può essere fatta valere con l'unico rimedio esperibile, ovvero quello previsto dall'art. 13 del cit. d.lvo n. 108. Nel caso di specie tale conclusione si impone anche considerando che in concreto non sono stati formulati specifici rilievi inerenti alla fase esecutiva e all'oggetto di quanto sottoposto a sequestro, a seguito di perquisizione. Deve peraltro aggiungersi che il ricorrente, consapevole delle suesposte problematiche, ha attivato anche il rimedio dell'opposizione, comunicando in 5 prosieguo che quella fase è stata sospesa in attesa delle determinazioni della Corte di cassazione. 7. In tale quadro il ricorso risulta di per sé inammissibile, in quanto incentrato su tema deducibile con opposizione. Al contempo risulta opportuno che quella fase processuale abbia il suo regolare corso dovendosi all'effetto dare comunicazione al G..i.p. presso il Tribunale di Venezia della presente sentenza. All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi tuttavia nella concreta situazione profili di colpa tali da giustificare una sanzione aggiuntiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al G.i.p. del Tribunale di Venezia. Così deciso, 20/05/2026