Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 2799
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Sentenza 22 ottobre 2014

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La fattispecie di bancarotta fallimentare semplice per spese personali eccessive, prevista dall'art. 217, comma primo n. 1, l. fall. non può essere integrata dall'amministratore di società di capitali, atteso che questi non è legittimato a compiere spese personali, neppure se non eccessive, e può, invece, essere chiamato a rispondere di operazioni manifestamente imprudenti o delle altre ipotesi di cui all'art. 217, nn. 4 e 5, l. fall.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 2799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2799
    Data del deposito : 22 ottobre 2014

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