Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 014 16 /0 1 RE PUBBL ICA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.n.22171/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.3039 Dott. Marino Donato Santojanni - Presidente - Prestipino - Consigliere Rel. Rep. " Giovanni Ud. 21.11.2000 Francesco Antonio Maiorano " " Guido "Vidiri CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ES "T "T Guglielmo Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TENZA per dirit FEB. 2001diritti L. 3000 il sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da dom.to in Roma, Via ET DI, elett.te Francesco De Sanctis n. 4, presso lo studio dell'Avv. LIFE 3000 CANCELLERIA Giampaolo Petti, che 10 rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
CG408296 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Presidente proCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 4784 Richiesta copia studio 144, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonino Catania dal Sig. D'AMATI e Rita Raspanti per procura speciale in calce aper diritti L. 3000 1-5 FEB. 2001.. LIRE 3000 CANCELLERIA IL CANCELLIERE CG073300 ། controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 24 del 16.1.1998 (R.G. n. 269/94). Udita nella pubblica udienza del 21.11.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Antonino Catania per il resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorsa. Svolgimento del processo Con ricorso del 29 ottobre 1993 DI ET conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ancona l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL e chiedeva che lo stesso fosse condannato a erogargli la rendita prevista dalla legge, per avere contratto, nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaio preposto alla conduzione di caldaie destinate alla produzione di vapore acqueo, una periartrite scapolo-omerale bilaterale. Nel contraddittorio dell'INAIL, il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 31 ottobre 1994, rigettava il ricorso. 2 Questa decisione, impugnata dal ET, veniva confermata dal Tribunale di Ancona con sentenza del 16 gennaio 1998. Il giudice di appello Osservava che anche il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di secondo grado aveva escluso che l'attività lavorativa esercitata "sotto sbalzi di temperatura e di umidità” potesse avere influito, come causa unica о concausa, sull'affezione denunciata, essendo questa riferibile a microtraumi, determinati, in alcune professioni, dall'uso continuo di attrezzatura a percussione;
e, aggiungeva il Tribunale non sotto questo profilo - poteva essere preso in considerazione l'assunto del ET, secondo cui l'affezione era derivata "dalla ripetizione di un gesto rotatorio della spalla necessario all'espletamento del suo lavoro", dato che tale assunto era stato espresso per la prima volta nell'udienza successiva al deposito della consulenza tecnica in grado di appello e dato che in tal modo era stato introdotto nel giudizio un nuovo elemento, "non consentito", che aveva immutato il fatto come dedotto nel giudizio di primo grado e nell'atto di impugnazione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ET in base ad un unico motivo. 3 L'INAIL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il ET denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 66 e 74 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, senza tenere conto c.p.c. e sostiene che il Tribunale, dell'attività lavorativa esercitata dall'assicurato, il quale, per svariate volte nel corso del turno di lavoro, era costretto ad eseguire ripetuti movimenti di rotazione della spalla, non ha considerato che tali gesti lavorativi, aventi evidente carattere traumatico, avevano determinato una flogosi dalla quale era derivata la tecnopatia di origine professionale. 5 Il ricorso è inammissibile. Come è stato esposto in narrativa, il Tribunale, nel confermare la pronuncia di rigetto della domanda emanata dal primo giudice, ha basato la sua decisione sulle due seguenti ragioni: al la periartrite riscontrata dai due consulenti tecnici d'ufficio non era stata causata, al contrario di quanto il ET aveva affermato nel giudizio di primo grado e nell'atto di appello, dall'ambiente caldo ed umido nel quale il medesimo aveva svolto l'attività lavorativa e, sotto 4 questo aspetto, quindi, non poteva essere riconosciuto il diritto alla rendita;
b) secondo il consulente tecnico nominato nel giudizio di appello, la malattia era stata causata da microtraumi collegati, "in alcune professioni traumatizzanti per la spalla, all'uso continuo di attrezzatura a percussione", ma questo profilo non poteva essere preso in considerazione, dato che il ET aveva solo tardivamente dedotto che nell'attività esercitata era costretto "alla ripetizione di un gesto rotatorio della spalla necessario all'espletamento del suo lavoro" e dato che tale tardiva allegazione integrava "una vera e propria immutazione del fatto non consentita dopo l'atto introduttivo di primo grado". Ora, come risulta dalle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, il ET non ha censurato né la prima né la seconda delle due ragioni, essendosi limitato a discutere di una questione mai esaminata, nel merito, dal giudice di appello. Pertanto, non essendo stata dedotta una specifica censura avverso la decisione impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non deve essere emesso alcun sulle spese delprovvedimento presente giudizio di legittimità. 5
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 novembre 2000 Il Presidente: Миючіно Занторалий Il Consigliere estensore: No Shill I D , A O S L S 0 L 1 EL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A T O . 3 , B 3 T A I Depositata in Cancelleria R 5 S D 'A E . SP L A N L T - 1 FEB. 2001 I E S 3 N D O -7 G P I O S -8 oggi, IM N A 1 CASIL COLLABORATORE E D 1 A S A D E M I OL , E E DI CANCELLERIA E A R O T G P R O N G T T E IS E IT S L E G IR T E R A R D O L C L O E D • 6