Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
Il R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo di competenza di architetti ed ingegneri - i progetti di lavori comportanti l'impiego di cemento armato. Tale disciplina non è mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1068 sulle opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. RO Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE GN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE S.p.A. in persona dell'Amministratore legale rappresentante Ing. OR LO, elettivamente domiciliata in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende unitamente all'avvocato DANILO CERPELLONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 548/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato RO VANNI, per delega dell'Avvocato M. D'Ottavi depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pietro RICCI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Venezia, in riforma della precedente decisione del tribunale di Verona del 9 aprile 1993, con sentenza del 18 aprile 1996, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 28 luglio 1989 del presidente dell'indicato tribunale, emanato a carico della s.p.a. LO e ad istanza del geometra De OG RO per le competenze per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di quindici case a schiera in Villafranca, decideva che nulla era dovuto al De OG, al titolo indicato. Osservava la corte veneziana che il progetto redatto dal geometra De OG, in quanto inerente a progettazione di quindici case a schiera per civili abitazioni, sviluppandosi su tre piani fuori terra con piano interrato, su una superficie coperta di mq. 900 per un volume complessivo fuori terra di mc. 8/235 e spesa complessiva nel 1989 di 1.687.950.000, con strutture, almeno in parte, in cemento armato, non rientrava nella competenza dei geometri (i quali possono soltanto progettare, dirigere e vigilare modeste costruzioni civili o rurali di limitata importanza) (art. 16, lett. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274), ma bensì in quella degli architetti ed ingegneri (R.D. 16 novembre 1939 n. 2229), senza che sul punto abbia influito la legge 5 novembre 1971 n. 1086, per cui, ai sensi dell'art. 2231 cod. civ., non spettava alcun compenso al professionista (neanche a titolo di indebito arricchimento). La sentenza della corte veneziana veniva quindi impugnata con ricorso per cassazione dal De OG, affidato a due motivi: 1) con il primo, denunciando violazione dell'art. 16, lett. m), del R.D. n. 274 del 1929 (in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.)
deduceva che la stessa corte non aveva chiarito da dove risultava che le villette in questione prevedevano l'impiego di cemento armato e comunque aveva errato nel ricavare la esclusione dell'opera progettata dalla competenza dei geometri, alla luce delle sue dimensioni e del costo presuntivo, trascurando, peraltro, che si trattava di piccole costruzioni autonome;
2) con il secondo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente deduceva che la sentenza impugnata, nell'escludere l'azione di indebito arricchimento, aveva statuito su domanda non proposta. Resisteva con controricorso la società.
Le parti hanno presentato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Corte (premesso in rito che il controricorso della società, per il fatto - dedotto dal ricorrente - che non contiene la premessa relativa allo svolgimento del processo nei gradi precedenti, non può ritenersi inammissibile, perché la più recente giurisprudenza del requisito indicato non ne fa un elemento necessario dell'atto difensivo) (art. 370 cod. proc. civ.; Cass., Sez. un., 4 febbraio 1997 n. 1049), osserva quanto segue:
a) sul primo motivo del gravame, i giudici del merito, accertato in fatto (alla luce del materiale probatorio raccolto) che il progetto di massima non riguardava costruzioni rurali ed era tale, per la sua complessità, da comportare necessariamente l'impiego di cemento armato, hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia di competenze del geometra (qual è il ricorrente), nel senso che progetti del genere esulano dalla competenza del geometra (essendo di competenza di architetti ed ingegneri) (R.D. 16 novembre 1939 n. 2229), per cui al ricorrente non spetta alcun compenso (e tanto, secondo la costante giurisprudenza in materia, pur dopo le leggi 5 novembre 1971 n.1068 sul conglommato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche, che non hanno innovato in materia) (tra le altre, Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365; Cass. 15 febbraio 1996 n. 1157; Cass. 2 aprile 1997 n. 2861);
b) per quanto concerne il secondo motivo del gravame. la corte veneziana non ha inteso provvedere su domanda di indebito arricchimento (violando, cosi, l'art. 112 cod. proc. civ.), senza apposita istanza, perché il riferimento allo stesso indebito nella motivazione è soltanto un obiter dictum , senza pratiche conseguenze, sul piano di eventuali future tutele.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese, per ragioni di equità, vanno compensate tra le parti (art. 92 cod. proc. civ.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del grado di legittimità, per intero.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999.