Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2002, n. 14456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14456 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIA144 56 / 0 2 IN NOME EL PO LA CORTE SUPREMA DI CAONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 1064/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 33672 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Corrado Consigliere GUGLIELMUCCI C.C. 15/05/02 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN T ENZA 14 sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo PACI, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. AO Marchini, Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
ON NC PA nella qualità di ex liquidatore della s.n.c. SC AO e c. in liquidazione, M nonché : LL FR, quale socio della suddetta 2173 società, elettivamente domiciliati in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso l'avv. Furio Tartaglia che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Terni del 12 ottobre 1998-15 gennaio 1999 n. 98 del 1998, RGAC 1840 del 1997, cron. 224; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Terni ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avversO la decisione del locale Pretore che aveva accolto la opposizione svolta dalla società SC AO e c. in M liquidazione e dai signori AO SC e Franco Cerulli, in proprio, revocando il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dello stesso Istituto e relativo а contributi previdenziali omessi e relative sanzioni dovute per il periodo luglio 1986-luglio 1990 nei confronti del lavoratore MA AS. I giudici di appello osservavano che la società era in 2 liquidazione e che lo SC non avrebbe mai potuto assumere il AS come lavoratore subordinato se non contravvenendo agli obblighi di liquidatore al medesimo imposti dalla legge (contestazione, questa, che non era mai stata mossa allo stesso SC). In ogni caso, Osserva ancora il Tribunale, la società non potrebbe essere chiamata a rispondere delle conseguenze di questa pretesa assunzione, poiché tale rientrava nei poteri del liquidatore (con atto non l'ulteriore conseguenza della assoluta carenza di legittimazione passiva della stessa società nell'ambito del presente giudizio). Rileva inoltre il Tribunale che lo stato di liquidazione faceva presupporre l'interruzione di qualsiasi attività lavorativa all'interno della società. Infine, vi era assoluta incertezza persino in ordine alle causali delle somme richieste (oltre ottantamilioni di lire) а titolo di contributi previdenziali, e i giudici di appello non avevano preso nella dovuta considerazione la circosta nza che 10 stesso AS aveva espressamente dichiarato, in un'altra vertenza, di non essere legato da alcun rapporto di lavoro subordinato con la società. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un unico motivo di ricorso. 3 Gli intimati hanno proposto controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, 1' INPS denuncia violazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile in relazione all'art. 2697 codice civile (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art.360 n.5 codice di procedura civile). Il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui la stessa ha omesso di motivare adeguatamente in ordine al rigetto della istanza di ammissione della prova per testi che avrebbero dovuto riferire particolari importanti in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il AS MA e la società. Il ricorso è infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, 1'omessa specifica inpugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili per difetto di interesse le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non 4 potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta deinifitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (vedi da ultimo Cass. 12 aprile 2001 n. 5493). Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale solo per quanto riguarda la mancata ammissione delle prove per testi, senza censurare le altre, autonome, "rationes decidendi". Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, riunita in Camera di Consiglio, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle 15,37 spese che liquida in euro...% .'.oltre ad euro 1.500 (millecinquecento) per onorari di avvocato. бич Così deciso in Roma il 15 maggio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE / / I D , O L L O Hlavelliere B 3 3 0 8 1 ШИ келне . . A T S N S R A 3 A ' T 7 L , - L 8 A E - S 1 E D 1 P I IL CANCELLIERE S S I I E N D N Depositato in Cancelleria E G G S A G O I T A Oggi 10/10/09 E S A A L O D P O E A T M M , L T E I I O R L R A R E P I U T IL CANCELLIERE D D S D S I E O G T Рише. ШИ E N R E S E