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Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 11264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11264 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC ST, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Fabiola Furnari, ha chiesto l’annullamento della sentenza emessa, limitatamente alla eccezione di cui al primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli, per provvedere, e il rigetto del ricorso quanto al secondo motivo in quanto infondato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 aprile 2024, escludeva la recidiva e rideterminava in mesi quattro di reclusione la pena applicata a ST CC per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11264 Anno 2026 Presidente: DE TI AN IA Relatore: AR EL Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc. pen., 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 601 cod. proc. pen. Si deduce che la Corte di appello non ha proceduto alla trattazione orale del procedimento all’udienza del 1 luglio 2025, nonostante la rituale richiesta avanzata entro il termine di legge di quindici giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 601 cod. proc. pen. 2.2. Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc. pen., e 601 cod. proc. pen. Si deduce il mancato rispetto del termine per comparire di quaranta giorni di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come tempestivamente eccepito con il medesimo atto con il quale era stata richiesta la trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e i due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 2. La Corte ha chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine per comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01); dunque, tale termine per compartire è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale l’appello è stato proposto in data 19 settembre 2024. 2.1. La Corte ha anche affermato che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02). 2.2. Per quanto riguarda le conseguenze della mancata celebrazione dell'udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, la Corte ha chiarito che, nel 3 vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681 – 01; Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 – 01). 2.3. Nella fattispecie, dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendo stata dedotta una violazione di legge processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il decreto di citazione per l’udienza del 1 luglio 2025 dinanzi alla Corte di appello è stato notificato all’imputato in data 18 giugno 2025, in violazione del termine per comparire di giorni quaranta fissato dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Emerge anche che, con atto datato 23 giugno 2025 e pervenuto alla Corte di appello di Napoli in pari data tramite posta elettronica certificata, l’imputato e il suo difensore hanno tempestivamente eccepito la tardività della ricezione del decreto di citazione, per il mancato rispetto del termine per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 2.4. Inoltre, con il medesimo atto del 23 giugno 2025, è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del procedimento, nel rispetto del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., previsto dall’art. 598-bis comma 2, cod. proc. pen., ma, nonostante ciò, la Corte di appello ha disposto procedersi alla trattazione cartolare «non essendo pervenuta alcuna richiesta delle parti di trattazione orale ed in presenza del processo». 2.5. Ne consegue che la sentenza è affetta da nullità a regime intermedio per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni, tempestivamente eccepito dall’imputato e dal suo difensore, e da nullità assoluta perché, pur essendo stata presentata rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo è avvenuto con rito camerale non partecipato. 3. Per le considerazioni esposte, la sentenza affetta da nullità deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AR AN IA DE TI
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Fabiola Furnari, ha chiesto l’annullamento della sentenza emessa, limitatamente alla eccezione di cui al primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli, per provvedere, e il rigetto del ricorso quanto al secondo motivo in quanto infondato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 aprile 2024, escludeva la recidiva e rideterminava in mesi quattro di reclusione la pena applicata a ST CC per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11264 Anno 2026 Presidente: DE TI AN IA Relatore: AR EL Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc. pen., 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 601 cod. proc. pen. Si deduce che la Corte di appello non ha proceduto alla trattazione orale del procedimento all’udienza del 1 luglio 2025, nonostante la rituale richiesta avanzata entro il termine di legge di quindici giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 601 cod. proc. pen. 2.2. Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc. pen., e 601 cod. proc. pen. Si deduce il mancato rispetto del termine per comparire di quaranta giorni di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come tempestivamente eccepito con il medesimo atto con il quale era stata richiesta la trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e i due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 2. La Corte ha chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine per comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01); dunque, tale termine per compartire è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale l’appello è stato proposto in data 19 settembre 2024. 2.1. La Corte ha anche affermato che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02). 2.2. Per quanto riguarda le conseguenze della mancata celebrazione dell'udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, la Corte ha chiarito che, nel 3 vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681 – 01; Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 – 01). 2.3. Nella fattispecie, dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendo stata dedotta una violazione di legge processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il decreto di citazione per l’udienza del 1 luglio 2025 dinanzi alla Corte di appello è stato notificato all’imputato in data 18 giugno 2025, in violazione del termine per comparire di giorni quaranta fissato dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Emerge anche che, con atto datato 23 giugno 2025 e pervenuto alla Corte di appello di Napoli in pari data tramite posta elettronica certificata, l’imputato e il suo difensore hanno tempestivamente eccepito la tardività della ricezione del decreto di citazione, per il mancato rispetto del termine per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 2.4. Inoltre, con il medesimo atto del 23 giugno 2025, è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del procedimento, nel rispetto del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., previsto dall’art. 598-bis comma 2, cod. proc. pen., ma, nonostante ciò, la Corte di appello ha disposto procedersi alla trattazione cartolare «non essendo pervenuta alcuna richiesta delle parti di trattazione orale ed in presenza del processo». 2.5. Ne consegue che la sentenza è affetta da nullità a regime intermedio per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni, tempestivamente eccepito dall’imputato e dal suo difensore, e da nullità assoluta perché, pur essendo stata presentata rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo è avvenuto con rito camerale non partecipato. 3. Per le considerazioni esposte, la sentenza affetta da nullità deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AR AN IA DE TI