Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "nomen juris" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309 comma decimo cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che nelle procedure "de libertate" la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2010, n. 42146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42146 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/11/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1715
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 32853/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO EB, N. IL *15/01/1972*;
avverso l'ordinanza n. 463/2010 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 08/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'8 luglio 2010, il Tribunale di Messina, riqualificata la impugnazione come richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 25 maggio 2010, in sede di condanna, dal tribunale di Mistretta nei confronti di PO O\ a norma dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, per estorsione aggravata. Propone ricorso per Cassazione il difensore il quale rinnova la eccezione relativa alla perdita di efficacia della misura per decorso dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, sottolineando che nella specie il Tribunale avrebbe dovuto comunque ravvisare nel gravame proposto il rimedio del riesame, con la conseguente applicazione dei relativi termini.
Il ricorso è destituito di fondamento, posto che è lo stesso ricorrente a sottolineare come, nella specie, la intestazione della impugnazione proposta, nella quale originariamente si leggeva "richiesta di riesame" risultasse poi modificata in quella "atto di appello". Tale essendo, dunque, la qualificazione della impugnazione risultante dall'atto, ne deriva che il giudice del gravame era tenuto a provvedere alla relativa riqualificazione nella debita sede, con la conseguenza che i termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, non potevano ritenersi decorsi. Va infatti qui ribadito che, in tema di riesame, qualora il giudice attribuisca alla impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto nomen juris di riesame, il termine stabilito dall'art. 309 c.p.p., comma 10, decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto: il che, nelle procedure de libertate, non può che coincidere con il momento in cui il giudice deve pronunciarsi sulla impugnazione (Cass., Sez. 5, 26 aprile 2006, Celano).
Alla rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010