Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
È legittima la confisca per l'intero del complesso aziendale acquistato in regime di comunione legale dal solo coniuge imprenditore poi condannato, ove l'attività imprenditoriale continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento della comunione, in quanto bene strumentale rientrante nella cosiddetta comunione "de residuo". (In motivazione la Corte ha precisato che al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni, al coniuge non imprenditore spetta soltanto un diritto di credito di natura personale pari alla metà del valore dei beni facenti parte della comunione "de residuo", sicché l'effettiva disponibilità, a titolo di proprietà, di detti beni può essere attribuita al coniuge non imprenditore solo se vi sia stata cessazione dell'impresa o se il bene sia stato sottratto alla sua originaria destinazione attraverso la richiesta di divisione dei beni oggetto della comunione: in difetto di tali condizioni il bene è soggetto a confisca per l'intero).
Commentari • 3
- 1. On the communion de residuo: juridical nature, main characteristics and application problemsGiuseppe Maria Marsico · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstract: The United Sections therefore affirm the credit nature of the right on the assets subject to the communion of the residual, recognizing a right of sharing on the credit plan, equal to half the amount of the money or the fruits object of the communion of the residual, or of the countervalue of the corporate assets and any increases, net of liabilities. In the case of a company attributable to only one of the spouses established after the marriage and falling under the so-called residual community, at the time of dissolution of the legal community, the other spouse is entitled to a credit right equal to 50% of the value of the company, as an organized complex, determined at the …
Leggi di più… - 2. Sezioni Unite: la comunione “de residuo” ha natura creditiziaMaria Avossa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. (ABSTRACT ITA) In the case of an enterprise attributable to only one of the spouses, established after the marriage, and falling within the so-called “communion of the residual”, at the time of the dissolution of the legal community, the other spouse is …
Leggi di più… - 3. Ditta individuale e separazione dei coniugiRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2010, n. 42182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42182 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 10/11/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1486
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3470/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avv. DE CARO AGOSTINO, difensore di fiducia di NG ES, n. a *Potenza l'8.10.1966*;
avverso l'ordinanza in data 18.11.2009 del G.I.P. del Tribunale di Potenza, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla NG\ avverso l'ordinanza in data 21.5.2009;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da NG ES avverso l'ordinanza in data 21.5.2009 del medesimo G.I.P., con la quale era stata rigettata l'istanza di restituzione, prò quota, di un terreno e di un opificio dei quali ere stata disposta la confisca con sentenza in data 31.5.2007 emessa nei confronti del coniuge dell'istante, IA O\, e divenuta irrevocabile.
Nell'ordinanza si osserva che i beni oggetto di confisca, acquistati dal IA\ con atto del 29.3.1999 e destinati dal medesimo all'esercizio della impresa, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 178 c.c., e, pertanto, fanno parte della comunione dei beni tra i coniugi "de residuo"; che, nel caso in esame, avendo i coniugi posto in essere in data *29.3.2001* una convenzione di separazione dei beni, è sorto in capo alla NG\ un diritto di credito nei confronti del coniuge, IA O\, che avendo natura personale e non reale non può essere tutelato con l'azione di rivendicazione, che invece presuppone l'esistenza di un diritto reale.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della NG\, che la denuncia per violazione ed errata applicazione degli artt. 178 e 179 c.c.. Si deduce che a seguito dello scioglimento della comunione si produce automaticamente la contitolarità tra i coniugi dei beni residui con la conseguenza che il diritto del coniuge dell'imprenditore ha natura reale ed i beni saranno successivamente soggetti alla divisione prevista dall'art. 194 c.c.. Si aggiunge che all'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte del IA\ vigeva tra i coniugi il regime della comunione dei beni e, non avendo la NG\ presenziato all'atto di acquisto, il terreno comprato dal IA\ deve considerarsi oggetto della comunione legale ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2. Con memoria depositata il 18.10.2010, la difesa della NG\ ha ribadito le precedenti deduzioni, osservando che l'impresa di cui era titolare il IA\ è stata costituita il *19.2.1996*, dopo il matrimonio, e che il diritto del coniuge sull'immobile oggetto della comunione ha natura reale.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso l'applicabilità, nel caso in esame, del disposto di cui all'art. 179 c.c., comma 2, ed inquadrato la fattispecie nella disciplina dettata dall'art. 178 c.c.. La previsione contenuta nell'art. 179 c.c., comma 2, che consente di escludere i beni immobili e mobili registrati dalla comunione legale, purché all'atto di acquisto abbia partecipato il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione, si riferisce infatti soltanto alle ipotesi contemplate dal medesimo art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f), non potendosi peraltro equiparare, con riferimento alla lett. d), l'esercizio di una professione allo svolgimento di attività imprenditoriale, (sez. 1^, 29.11.1986 n. 4533, lago e Comit, RV 449134; sez. 1^, 19.9.2005 n. 18456, Massacra c. Chirilli, RV 583000) Osserva quindi la Corte che l'istituto della comunione "de residuo", disciplinato dall'art. 178 c.c., e, cioè, del differimento della comunione legale sui beni acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio dell'impresa al momento dello scioglimento della comunione stessa, sempre che risultino ancora esistenti, è finalizzato ad assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, attribuendo al coniuge imprenditore la totale disponibilità dei beni destinati all'attività aziendale, mentre all'altro coniuge è riservata solo una aspettativa di potenziale acquisto in ordine ai medesimi beni ove residuino.
La funzione dell'istituto è altresì quella di garantire i creditori dell'impresa, che normalmente fanno affidamento anche sulla consistenza dei beni strumentali allo svolgimento dell'attività aziendale per valutarne l'affidabilità e che, pertanto, possono aggredire integralmente i beni, acquistati dal coniuge imprenditore e destinati all'esercizio dell'impresa, per il soddisfacimento delle loro pretese.
È stato, infatti, affermato da questa Corte in proposito che "In regime di comunione legale tra coniugi, il fallimento di uno di essi determina la comunione "de residuo" sui beni destinati "post nuptias" all'esercizio dell'impresa solo rispetto ai beni residui a seguito della chiusura della procedura". (Cass. civ. sez. 1^, 200407060, Curatela Fall. Ranaldo, RV 572044).
È evidente, pertanto, che finché il bene immobile continua ad essere utilizzato nell'esercizio dell'impresa, restando nella effettiva disponibilità esclusiva del coniuge imprenditore, non vengono meno le (unzioni proprie dell'istituto della comunione "de residuo", di assicurare la piena libertà dell'imprenditore nelle sue scelte di politica aziendale e di garantire i creditori che abbiano fatto affidamento sulla consistenza della compagine dell'impresa, consentendo a questi ultimi di soddisfare le proprie pretese mediante l'aggressione di tutti i beni che ne fanno parte.
Lo scioglimento della comunione de residuo ex art. 178 c.c., implica, quindi, necessariamente che il bene che residui al momento della richiesta di scioglimento non faccia più parte dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa e non venga più utilizzato a tale scopo, venendo altrimenti violata, mediante una cessazione fittizia o meramente formale della comunione, la ratio dell'istituto. Peraltro, è stato anche osservato da questa Corte che all'atto dello scioglimento della comunione deve tenersi conto del valore dei beni facenti parte della comunione "de residuo" in accredito al coniuge non imprenditore (cit. sez. 1^ n. 7060 del 1986), sicché il coniuge non imprenditore acquista la effettiva disponibilità del bene facente parte della comunione "de residuo" a titolo di proprietà solo per effetto della sua assegnazione in sede di divisione. Orbene, nel caso in esame, non vi è stata affatto la cessazione dell'impresa del IA\, che è avvenuta solo nel 2009, come risulta dalla certificazione allegata alla memoria difensiva, ed il bene immobile di cui si tratta, anche dopo l'asserita cessazione della comunione, ha conservato la sua destinazione all'esercizio dell'impresa.
Sicché l'immobile continuava ad assolvere le specifiche funzioni garantite dall'istituto della comunione "de residuo" allorché è stato commesso il reato, successivamente alla citata data del 29.3.2001.
Pertanto, nella specie non si sono verificate le condizioni che determinano la effettiva contitolarità sull'immobile quale effetto dello scioglimento della comunione del residuo, non essendosi verificata ne' la cessazione dell'impresa, ne' la sottrazione del bene immobile di cui si tratta al suo esercizio, che il coniuge non imprenditore avrebbe dovuto pretendere, chiedendo la divisione dei beni.
Va anche osservato che la diversa conclusione prospettata dalla ricorrente implica necessariamente il consenso della NG\ alla prosecuzione della utilizzazione dell'immobile nella attività aziendale, secondo la destinazione d'uso ad esso attribuita dal coniuge imprenditore, con la conseguente assunzione del rischio derivante dall'esercizio dell'impresa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010