Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9143 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
I D Aula 'A' , O 0 1 L L A S E S CORTE SUPREMA DICASSAZ O A F 3 REPUBBLICA ITALIANA 3 5 E M I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, 0.1 D S A I E D , A E O A O T R T T N Oggetto S T E I L S G E O E A EZI NE LAVORO Lavoro L R D L C E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 8055/98 Cron. 41062Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO -Consigliere Rep. MINICHIELLO - Consigliere Dott. Florindo Ud.04/12/00 - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: GN PP, OS MO, DI IS SS, AD TE, FE AN, GN TE, AR PI RI, IN RA, OSS ANDREA, SESTER MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SCIUBBA PIETRO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSI ALFREDO, GOVONI MAURO, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 2000 AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA, in persona del legale 5166 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata -1- in ROMA VIA ALESSANDRO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLETTO ALBERTO, BARILLARI GIANNI, ZAMPIERI ALESSANDRA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 6/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 09/02/98 R.G.N. 66/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
uditi gli Avvocati ROSSI e GOVONI;
udito l'Avvocato BARILLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Trento, NA IU, con altri litisconsorti, convenivano in giudizio la s.p.a. Autostrada del Brennero onde sentir dichiarare il diritto al più elevato inquadramento, dal giugno 1994, nell'ottavo livello, con qualifica di addetto al traffico, del vigente contratto collettivo, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, esperita l'istruttoria, accoglieva la domanda. Proposto appello dalla Società, il Tribunale di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, in particolare ritenendo che: accertato che i compiti e le mansioni degli appellanti, quali risultanti dalla istruttoria, consistevano nella attività di cerniera e collegamento tra i CSA (centri sicurezza autostradale) e i CAT (centri assistenza al traffico), oltre alla gestione guasti, e al soccorso autostradale, doveva ritenersi che tali mansioni non potevano integrare la declaratoria di cui all'ottavo livello, ovvero l'esercizio di mansioni di coordinamento e controllo di unità con l'assunzione di decisivi e organizzative, 3 rilevanti poteri per la propria unità produttiva, in applicazione di adeguate tecniche specialistiche. Precisandosi altresì che, come ancora emerso in sede istruttoria, agli appellanti incombeva altresì l'onere, verificatosi il sinistro, di stabilire il tipo e il numero dei mezzi da far confluire, pur essendo da considerare tale mansione di modesta rilevanza, tale comunque da non giustificare un salto di due livelli nella carriera professionale. Il Tribunale concludeva, quindi, nel senso che dalla istruttoria era apparso chiaro che le mansioni svoltesufficientemente dagli appellati, consistenti nella soluzione di problemi d media variabilità e complessità, in applicazione di conoscenze teorico pratiche, all'interno, peraltro, di costanti e preordinate procedure, erano legittimamente inquadrate nel livello fruito e non nell'ottavo livello. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione NI IU con altri litisconsorti, censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso la Società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce la ricorrente vizio di omessa e insufficiente motivazione, oltre a 116 c.p.c., rilevando che, violazione dell'art. dalla comunicazione di servizio, come risulta trascritta nel ricorso, del 15 maggio 1996, dalla quale risulta la analitica indicazione delle mansioni appartenenti ai componenti del CAU (Centro assistenza utenza), come i lavoratori intimati, facendo un confronto con le mansioni indicate dal Tribunale, deve ritenersi che tale giudice abbia dato una interpretazione restrittiva delle mansioni effettive, non considerando che le responsabilità ad essi affidate prevedevano anche un'analisi critica del contenuto delle informazioni, una valutazione immediata e attenta al fine delle interrelazioni tra eventi origine e ambiente complessivo di riferimento, una scelta mirata sulle risorse da mobilitare, una responsabilità nel determinare tipologia e quantità de mezzi da utilizzare, sì che se tali qualità delle mansioni fossero state considerate, il Tribunale sarebbe logicamente pervenuto a conclusioni opposte a quelle in concreto già adottate. A sostegno del motivo la ricorrente richiamava la deposizione del teste Cavestro, quindi, nel successivo punto del medesimo mezzo, affermava che il Tribunale era incorso nell'ulteriore vizio di motivazione 5 contraddittoria, per un verso avendo fatto una descrizione delle attribuzioni dell'operatore COA inequivocabilmente dicoinvolgenti attività valutazione e di analisi, oltre ad autonomia decisionale sulle scelte, per l'altro, avendo mero compito di limitato le mansioni ad un verso il servizio smistamento di notizie competente. Da qui per la ricorrente, anche, 1'impossibilità di individuare la ratio decidendi e il procedimento logico seguito dal tribunale nel decidere. Apoditticamente appare inoltre al ricorrente la valutazione, quali espressioni di compiti di modesta entità, della responsabilità corresponsione dell'operatore COA nel determinare tipologie e quantità dei mezzi di intervento;
altra censura, sotto 10 stesso profilo del difetto di motivazione, è rivolta alla decisione del Tribunale per aver utilizzato l'allegato alla Cds 15 maggio 1996 per avallare le proprie tesi, ma compiendo una indebita extrapolazione, coprendo con "omissis" una frase che dava l'esatta idea e dimensione delle funzione di operatore COA, che, se è vero che ricevute, 10 fa dopocanalizza le informazioni averle valutate criticamente, anche in relazione al contesto e dopo averle riscontrate e approfondite. Tale fondamentale puntualizzazione, afferma il ricorrente, è stata completamente omessa, per una interpretazione rivolta a comprimere la professionalità dei lavoratori, perché, dalle espressioni extrapolate sarebbe risultato che i doveri dell'operatore COA erano diversi da quelli di mero collegamento, sui quali si basa tutta la motivazione della sentenza. Con il secondo mezzo si deduce violazione ritenendosidell'art. 2103 c.c. e 1362 e seg. CC., che il Tribunale ha emesso una sentenza in violazione dei suddetti canoni legislativi. Ritiene la Corte che i suesposti motivi devono essere rigettati. Quanto al primo, perché, il Tribunale, accertate le mansioni e le declaratorie contrattuali di appartenenza e quella superiore oggetto di domanda, ha ritenuto, con specifica e congrua motivazione, che il lavoro svolto dagli appellati era tale da non giustificare l'inquadramento in tale livello, esprimendo così compiutamente un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. Né può convenirsi sul fatto che nell'esprimere tale giudizio si sia omesso di valutare quegli aspetti qualitativi delle mansioni dei COA, di analisi critica, di 7 valutazione immediata, di scelta mirata, di esame critico, di responsabilità nel determinare i mezzi di intervento che, per la società intimata, nel loro insieme, costituirebbero la ragione per il superiore inquadramento, trattandosi di attività strumentali e necessarie allo svolgimento della mansione, talora di momenti dell'esercizio della stessa mansione che, quindi, era e restava quella stessa individuata e valutata dal Tribunale. Quanto essere altrettanto al secondo motivo deve rigettato, ponendo la questione della legittimità procedimento logico seguito dal Tribunale, del necessariamente inficiato da errore se errata è, come si sostiene, Vesatta individuazione delle mansioni esercitate: la questione, infatti, è chiaramente superata da quanto detto nella dellamotivazione precedente a proposito ricostruzione, tramite istruttoria, e della valutazione effettuata dal Tribunale nel definire la posizione professionale dei ricorrenti. Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso;
le spese sono compensate per giusti motivi, come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. 8 Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000. il Presidente: Romo be Mury II Cons. estensore: жорий IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi,/ 6 LUG. 2001 CANCELLIERE D , O L L A O 0 S 1 B S . I A 3 T D T 3 P A 5 A E D G E G T T A S L N I E G S E A E R L L E D