Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20117
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Sentenza 1 giugno 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto fondato il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non si confronta criticamente con le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. Nel caso specifico, i motivi di appello sono stati ritenuti generici poiché reiteravano le argomentazioni di primo grado senza un confronto specifico con le motivazioni del Tribunale, in particolare riguardo alla qualificazione del fatto come tentativo di furto e al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20117
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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