Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fattispecie in cui uno spedizioniere aveva utilizzato, per il pagamento di diritti doganali dovuti da un cliente, le somme ricevute al medesimo scopo da altro cliente, facendo affidamento nel sistema del c.d. "differito doganale", che consentiva di pagare in ritardo i diritti doganali in seguito all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate. Nell'affermare il principio, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, osservando che il "differito doganale" costituiva solo un sistema di agevolazione contabile che consentiva allo spedizioniere di adempiere ai mandati senza anticipare denaro, ma non lo legittimava alla distrazione delle somme per fini diversi da quelli concordati).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 23347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23347 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
23 347/ 1 6 47 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1155 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE N. 37322/2015- Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA ICAM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONBILITA' LIMITATA nei confronti di: AN IV N. IL 05/08/1946 D'LE OM SA N. IL 20/01/1946 avverso la sentenza n. 729/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE S. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per I n nherre- Udito, per la parte civile, l'Avv P Co le dhe duk 1 steforte concise wote sfase воседели более техе Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste assolveva il DA ed il D' SA dal reato di appropriazione indebita. Si contestava agli imputati, rispettivamente amministratore e socio di una società di spedizionieri di essersi appropriati delle somme versate dalla parte civile per il pagamento dei tributi doganali. Venivano revocate le statuizioni civili. sentenza 2. Avverso tale proponeva ricorso per cassazione la parte civile che deduceva:
2.1. vizio di motivazione. Si deduceva che il sistema del "differito doganale" che secondo la Corte di appello sarebbe incompatibile con la condotta appropriativa non poteva avere nessuna incidenza sull'accertamento di responsabilità. Gli imputati avrebbero infatti utilizzato le somme loro consegnate dalla parte civile per il pagamento di tributi doganali di altri clienti e non per il fine specifico per il quale erano state corrisposte;
2.2. vizio di motivazione. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione delle somme integrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale una condotta che manifesta la piena consapevolezza della "appropriazione" delle somme destinate a fini diversi;
con la condotta contestata gli imputati avrebbero lucrato il profitto ingiusto utilizzando le somme devolute al pagamento di debiti diversi da quelli che avrebbero dovuto soddisfare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio condivide l'orientamento secondo cui il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Cass. sez. 5, n. 46475 del 26/05/2014 Rv. 260676; Cass., sez. 2, 03/03/1989, rv. 182001). Se, dunque, il possesso di una somma di denaro da parte del soggetto agente, trova giustificazione nello scopo e nei limiti di un incarico conferitogli ciò implica, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione di tale somma, un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione della proprietà del denaro stesso da parte dell'agente, che, pertanto, non può appropriarsi del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico, così violando le A disposizioni al riguardo impartitegli, pena l'applicazione nei suoi confronti delle 2 sanzioni previste dall'art. 646 cod. pen. La Corte di cassazione ha così deciso che commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (Cass. sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Rv. 265513; Cass. sez. 2, 17/10/2013, n. 46256, rv. 257446).
1.2. Nel caso di specie la Corte d' appello riteneva insussistente l'elemento soggettivo del reato reputando che l'affidamento nel sistema del c.d. differito doganale (che consentiva di pagare in ritardo i diritti doganali in seguito alla autorizzazione della Agenzia delle Entrate), fosse incompatibile con la volontà di distrarre il denaro dalla specifica finalità per cui lo stesso era stato conferito, ovvero il pagamento dei diritti doganali dei singoli clienti. Invero la agevolazione concessa dalla agenzia delle Entrate non legittimava la distrazione delle somme dal fine cui le stesse erano destinate, configurando solo un sistema di agevolazione contabile finalizzata ad < adempiere ai mandati dei clienti senza anticipare denaro, potendo attendere l'incasso dei corrispettivi» (pag 8 della sentenza impugnata). La gestione dell'azienda pur fruendo dell'agevolazione correlata alla autorizzazione al pagamento differito, doveva comunque garantire l'adempimento immediato dei diritti anche in caso di (prevedibile) revoca del beneficio, con conseguente riallineamento della destinazione delle somme alla soddisfazione del credito per il quale erano state conferite. Il fatto che le somme versate dai clienti, risultino essere state utilizzate per soddisfare crediti diversi da quelli cui erano destinate integra un caso di appropriazione indebita. Il reato risulta perfetto anche sotto il profilo soggettivo, essendo gli imputati consapevoli sia della diversa destinazione data alle somme conferite, sia della finalità di tale operazione a tenere «l'operatività aziendale bilanciata» (pag 8 sentenza impugnata).
1.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al giudice per valore civile competente in grado d'appello. La condanna alle spese sarà valutata con il provvedimento definitivo.
P.Q.M.
pervalore Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente Vin grado d'appello. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, il giorno 3 maggio 2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA L'estensore Il Presidente SECONDA SEZIONE PENALE Sandra Recchione IL 6 GIU 2016 franco Fandary' Franco Fiandanese CANCELLIERE 3 Claudia Planelli (४०० O N J E *