Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 23347
CASS
Sentenza 3 maggio 2016

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Massime1

Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fattispecie in cui uno spedizioniere aveva utilizzato, per il pagamento di diritti doganali dovuti da un cliente, le somme ricevute al medesimo scopo da altro cliente, facendo affidamento nel sistema del c.d. "differito doganale", che consentiva di pagare in ritardo i diritti doganali in seguito all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate. Nell'affermare il principio, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, osservando che il "differito doganale" costituiva solo un sistema di agevolazione contabile che consentiva allo spedizioniere di adempiere ai mandati senza anticipare denaro, ma non lo legittimava alla distrazione delle somme per fini diversi da quelli concordati).

Commentari4

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Art. 646 - Appropriazione indebita
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Foglio di giurisprudenza.
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  • 4Foglio di giurisprudenza.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 23347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23347
Data del deposito : 3 maggio 2016

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