Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 04 34 2 /02 n. 16086 18447/99 20239 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 21. 1. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: classificazione aziende CRON. 10125 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Paolino Dell'Anno Presidente 2. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 3. Dottor Giuseppe Cellerino Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Hotel Cipria- ni, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Antonio Gramsci 20 presso lo stu- dio dell'avvocato Giancarlo Perone, che, unitamente all'av- vocato Marina Marinoni, la rappresenta e difende giusta de- lega a margine del ricorso;
contro 62 1 - 1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli av- vocati Antonino Sgroi, Antonietta Coretti e Fabio Fonzo;
2) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di A- ziende Industriali, in persona del suo legale rappresentan- te, elettivamente domiciliato in Roma in via Orazio 31 pres- so lo studio dell'avvocato Costantino Tonelli Conti, che lo rappresenta e difende giusta delega in clace al controricor- so con ricorso incidentale;
3) ON AT e TO AN, elettivamente domici- liati in Roma in via Pacuvio 34 presso lo studio dell'avvo- cato Guido Romanelli, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia del 2 luglio 1998, depositata il 24 settembre 1998, numero 123, r.g. 57/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 gennaio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Perone, Romanelli, Tonelli Conti e Sgroi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principa- le e del ricorso incidentale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per la inammissibilità del ricorso in- 2 cidentale dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Diri- genti di Aziende Industriali;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 22 maggio 1995, la società Hotel Cipriani convenne in giudizio, avanti il pretore di Venezia, l'Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo accertar- si la legittimità del versamento effettuato a quello per i dirigenti di aziende industriali con riferimento ai propri dipendenti con tali qualifiche e la illegittimità della pre- tesa avanzata dal primo dei due enti con la quale le si era contestato l'omesso versamento a esso dei relativi contribu- ti. Costituitosi il contraddittorio con l'ente di cui sopra, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di Azien- de Industriali, nonchè con ON AT e TO AN, dirigenti della società, intervenuti volontariamente, il pretore, con pronuncia resa il 23 ottobre 1997, statuì che: a) era da escludersi che la domanda di condono previdenziale con riserva di ripetizione all'esito favorevole della azione giudiziale presentata dalla attrice all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale potesse essere parificata a una ri- nuncia alla domanda di accertamento negativo del debito con- tributivo;
b) risalendo l'inquadramento nel settore indu- stria dei dipendenti della società ai quali si era riferito l'accertamento ispettivo dell'ente a data antecedente alla entrata in vigore della legge numero 88 del 1989, lo stesso era da considerarsi intangibile;
c) andava accolta la doman- da di accertamento negativo proposta dalla attrice e dagli 3 intervenuti. L'appello interposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato accolto dal tribunale di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, limitatamente alla domanda principale di accertamento svolta dalla SO- cietà, avendo determinato la presentazione della istanza di condono, anche se effettuata con espressa clausola di riser- la cessazione della materia del contendere tra le due va, parti relativamente alla sussistenza o meno del credito og- getto della pretesa dell'ente. Della decisione la società Hotel Cipriani chiede la cassa- zione con ricorso sostenuto da quattro motivi e illustrato con memoria. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Con
contro
- ricorso si è costituito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali che a sua volta pro- pone ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo. Il ON e il TO resistono con controricorso. La so- cietà ricorrente principale resiste con controricorso nei confronti dei ricorsi incidentali. Motivi della decisione: In applicazione della regola di cui all'articolo 335 del co- dice di procedura civile va disposta la riunione dei due ri- corsi incidentali a quello principale. Del controricorso e del ricorso incidentale dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Indu- striali deve dichiararsi la inammissibilità in quanto tardi- 4 vo, essendo stati proposti con atto notificato il 28 ottobre 1989, data successiva a quella della scadenza del termine dei quaranta giorni a decorrere dalla notificazione del ri- corso principale (20 agosto 1989), unica della quale deve tenersi conto ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione della impugnazione incidentale. Con i primi tre motivi della impugnazione principale, la so- cietà Hotel Cipriani deduce, sotto vari profili (vizi della motivazione e violazione di norme di diritto), che erronea- mente il giudice di merito ha concluso per la sussistenza di una causa di cessazione della materia del contendere, ravvi- sandola nella domanda formulata da essa società di benefi- ciare del condono previdenziale, nonostante la stessa fosse accompagnata da espressa clausola di riserva alla ripetizio- ne delle somme a tale titolo versate per la ipotesi che ve- nisse accertata dal giudice la inesistenza del debito con- tributivo. Delle censure si impone l'accoglimento per effet- to della specifica nuova disciplina introdotta dall'articolo 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 numero 448, appli- cabile, quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso, prevedendo la stessa che le clausole di riserva di ripeti- zione, subordinate agli effetti del contenzioso per il di- sconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 numero 79, convertito nella legge 28 maggio 1997 numero 140, e di altri precedenti prov- vedimenti normativi, sono valide e non precludono la possi- 5 bilità di accertamento negativo, nella fase contenziosa, della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del pro- prio debito contributivo (ex plurimis, Cass., 8 giugno 1999, n. 5655). Quanto sopra esime dal valutare la fondatezza della questio- ne di costituzionalità proposta dalla ricorrente in via su- bordinata. Relativamente al residuo ricorso incidentale, deve respin- gersi la fondatezza della eccezione di inammissibilità svol- ta con il controricorso dalla ricorrente principale. E in- fatti, se è vero che nella parte espositiva dello stesso manca la esposizione dei fatti processuali, limitandosi il proponente a un rinvio alla lettura della sentenza impugna- ta, pur tuttavia le argomentazioni delle ragioni svolte sia per resistere al ricorso principale e sia per l'accoglimento delle censure che, per la ipotesi di una decisione favorevo- le sul primo, giustificherebbero una riforma della sentenza del merito in senso pur sempre favorevole al suo proponente, sono sufficienti a fornire gli elementi per la cognizione dell'origine e dello svolgimento del processo e delle posi- zioni assunte dalle parti. L'esame della fondatezza dello stesso resta assorbito nell'accoglimento del ricorso principale, essendo subordina- 6 ta ogni valutazione delle ragioni addotte a suo fondamento dall'accertamento, in concreto, della permanenza di un ob- bligo contributivo a carico della società Hotel Cipriani e della risoluzione della questione che involge accertamenti - in punto di fatto della possibile intervenuta causa di - prescrizione dell'eventuale debito proposta dalla stessa. Della decisione si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di appello che si designa nella Corte d'appello di Trieste, alla quale si demanda di provve- dere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ri- corso incidentale dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, accoglie quello princi- pale e dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2002. Il presidente estensore Shill Rizim. Millihun. IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 26 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 7