Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
a sous ut 13 quinquisESENTE DA REGISTRA ee 75250 6.26557843.150 REPUBBLICA ITALIANA 0 3 3 14 /0 3 OME I L PO DLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 684 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4570/01 - Presidente SACCUCCI Dott. Bruno ODDO Consigliere Dott. Massimo CICALA Consigliere 7635 Cron. Dott. Mario Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 01/07/02 DI PALMA Dott. Salvatore - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPROM O CASSAZIONE SEN TE NZA CAMPION CIVILE N. 75250sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURApresso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 2961 ricorrente 1
contro
D'GN MI;
- intimato avversO la sentenza n. 308/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 308/04/99 del 20 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle entrate di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da IN D'GN per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo 2 legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. - che IN D'GN, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449,n.791, art.3 comma art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- 3 gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n.46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, n. 159 sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.
1. del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce 159 dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n. 133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 1° luglio 2002 Il Presidente 1 rel. ed est. Salvatore Di Palmalateau Mar Bruno Saccucci хито лечиетمستل DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 bggi -- 6 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio