Sentenza 26 aprile 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (art. 647 cod. pen.).
Commentari • 13
- 1. Separazione tra coniugi: la Cassazione apre ai patti pre-divorzioAvv. Carlo Totino · https://www.avvocatoandreani.it/ · 18 agosto 2025
- 2. Il fallimento del matrimonio come condizione sospensiva (lecita) in un contratto stipulato dai nubendi (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2012, n. 23713).https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 500/2024 pubblicata il 15 maggio 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, che aveva respinto la domanda proposta da M.M. nei confronti del coniuge separato M.B., volta a sentire accertare la nullità, per contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative di legge, quali gli artt. 143 e 160 c.c., della scrittura privata 27 novembre 2011 con cui, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente n. …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. L'accordo transattivo in sede di separazione non può regolare l'assegno di divorzio.Avv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 19 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2000, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Antonio Morgigni Presidente del 26/04/2000
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti Consigliere N.427
3. " Diana Laudati Consigliere R.G.N.
4. " Francesco Tirelli Cons. Relatore N.22409/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI SA
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze in data 6/2/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tirelli, Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui al capo B) e per il rigetto del ricorso nel resto,
La Corte,
Osserva quanto segue.
Tratto a giudizio davanti al Pretore di Firenze con l'accusa di aver ricevuto un assegno bancario smarrito da AL LA e di averlo poi falsificato per acquistare della merce nel negozio, "Casa dello Sconto", NI SA veniva ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 640, 648/2 e 61, n. 2, CP e, per l'effetto, condannato alla pena di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa, di cui mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa per il delitto di ricettazione e mesi due di reclusione e L. 200.000 di multa per quello di truffa.
L'imputato si doleva alla Corte di Appello, che coni sentenza in data 6/2/1999 rigettava però il gravame. Il difensore ricorreva allora per cassazione, lamentando l'insufficienza degli elementi a carico del NI nonché il fatto che l'impossessamento dell'assegno non avrebbe dovuto essere qualificato come furto, ma come appropriazione indebita di cose smarrite, con l'ulteriore conseguenza che non essendo stata presentata querela da parte della AL e risalendo i fatti ad epoca antecedente la riforma del 1993, i giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente escludere il delitto di ricettazione per difetto di procedibilità del reato presupposto.
Tali essendo le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che quella relativa alla pretesa inconsistenza degli elementi d'accusa deve ritenersi generica e, comunque, infondata, visto che la Corte di Appello ha ribadito la colpevolezza dell'imputato all'esito di una valutazione immune da palesi incongruenze perché fondata su, circostanze obiettive sufficientemente univoche e concordanti e, cioè, sulle risultanze della perizia grafica (da cui è emerso senza ombra di dubbio che era stato proprio il NI a compilare l'assegno in ogni sua parte), nonché sull'evidente somiglianza riscontrata de visu dal Pretore fra le sembianze fisiche del prevenuto e la foto applicata sul passaporto intestato a AG AN ed utilizzato per spacciare l'assegno nel negozio "la Casa dello Sconto". Ugualmente infondata appare anche la restante doglianza relativa alla qualificazione giuridica dell'impossessamento dell'assegno smarrito dalla AL.
Questa stessa Sezione della Suprema Corte ha, infatti, di recente riconfermato che nell'ipotesi di cose che, come ad esempio gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa stessa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione, commette il reato di furto e non quello previsto dall'art. 647 CP (C. Cass. Sez. II, 99/110 34, P.M. in proc. Occigano, Sez. V, 98/11 860, De Antonis, Sez. VI, 96/08 328, PG in proc. Arno, Sez. VI, 92/03 784, Arduini e Sez. II, 89/17393, Femiano France).
Aggiungasi, in ogni caso, che la doglianza del ricorrente non avrebbe potuto essere condivisa neppure nel caso in cui si fosse voluto seguire il contrario indirizzo secondo il quale l'impossessamento di un assegno smarrito integrerebbe gli estremi dell'appropriazione indebita di cui all'art. 647 CP (C.Cass. Sez. IV, 97/05 844, D'Ambrosio e Sez. V, 99/03 646, Mantoan). Questa Suprema Corte ha invero stabilito che anche, prima della riforma di cui alla L.n.328/1993, il delitto di ricettazione e ra comunque configurabile indipendentemente dalla procedibilità o meno del reato presupposto (C. Cass. Sez. II, 92/05 808, Berti e Sez. VI, 93/07/1986, Cappellotto). Ciò posto, devesi tuttavia rilevare che il reato di truffa ascritto al NI sotto la lettera B) del capo d'imputazione risulta oramai prescritto per intervenuto decorso del termine massimo di cui agli artt. 157/1, n.4 e 160/3 CP. A questo proposito non varrebbe obiettare che all'imputato era stata contestata anche la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, perché trattandosi di circostanza aggravante non valutata dai giudici di merito al momento della quantificazione della pena, dell'aumento ad essa collegato non può tenersi più conto ai fini della prescrizione (C. Cass. Sez. V, 99/04 412, Albanese). La sentenza impugnata va pertanto confermata per la parte relativa al delitto di ricettazione ed annullata senza rinvio per quanto riguarda, invece, quello di truffa.
Dovendosi di conseguenza espungere l'aumento per il medesimo calcolato, la pena complessivamente inflitta al NI dev'essere ridotta di mesi due di reclusione e L. 200.000 di multa e, quindi, rideterminata in mesi Quattro di reclusione e L. 400.000 di multa.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena di mesi due di reclusione e L. 200.000 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2000