Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1999, n. 5560
CASS
Sentenza 12 ottobre 1999

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Poiché la disposizione prevista dall'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., riguardante il procedimento di riesame di misura cautelare personale non è estensibile in via analogica al procedimento riguardante il riesame di misura cautelare reale, in quanto l'art. 324, comma settimo, stesso codice, richiama solo i commi nono e decimo, ma non il comma 8-bis dell'art. 309, il pubblico ministero appartenente all'ufficio di procura presso la pretura circondariale che abbia chiesto l'applicazione di una misura cautelare reale non è legittimato a partecipare all'udienza di riesame in luogo del pubblico ministero presso il tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1999, n. 5560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5560
    Data del deposito : 12 ottobre 1999

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