Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Poiché la disposizione prevista dall'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., riguardante il procedimento di riesame di misura cautelare personale non è estensibile in via analogica al procedimento riguardante il riesame di misura cautelare reale, in quanto l'art. 324, comma settimo, stesso codice, richiama solo i commi nono e decimo, ma non il comma 8-bis dell'art. 309, il pubblico ministero appartenente all'ufficio di procura presso la pretura circondariale che abbia chiesto l'applicazione di una misura cautelare reale non è legittimato a partecipare all'udienza di riesame in luogo del pubblico ministero presso il tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1999, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 12/10/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 5560
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 18594/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LU n. il 23.06.1970
2) OT GI n. il 10.11.1944
3) GL AR n. il 19.03.1961
4) AV SE n. il 26.12.1958
5) BO GI n. il 21.06.1962
6) RR NI n. il 28.07.1956
7) AR AN n. il 16.08.1963
avverso ordinanza del 02.04.1999 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Carmine di Zenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore avv.to Salvatore Bottiglieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
In data 11/3/1999 il P.M. presso la Pretura di Genova - nel corso di procedimento penale a carico di VI CA, OT IG, NI SA, EN EP, CA IG, ER AN e AR LO, sottoposti a indagini per i reati previsti dagli artt. 718, 719 c.p. e 110 TULPS - sottoponeva a sequestro probatorio numerosi apparecchi per videogiochi rinvenuti negli esercizi commerciali dei suddetti indagati.
A seguito di richieste di riesame ex art. 3324 c.p.p., con ordinanza 31/3/1999 il Tribunale del riesame di Genova confermava tutti i disposti sequestri, osservando in particolare che in questa sede la verifica era limitata all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito agli indagati ad una determinata fattispecie di reato ed alla sussistenza del nesso di inerenza probatoria tra il bene in sequestro ed il reato oggetto di indagine, di guisa che, trattandosi di apparecchi del tipo "videopoker", la loro attivazione doveva ritenersi automaticamente illecita.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo da un lato la violazione dell'art. 324 c.p.p. in relazione agli artt. 51, 6 e 127 c.p.p. sul rilievo che il dottor RN NI, in funzione di P.M. presso la Pretura Circondariale di Genova, non era legittimato a partecipare all'udienza camerale avente ad oggetto le istanze di riesame di misure cautelari, e dall'altro il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 252 c.p.p. in relazione all'art. 110 TULPS e 718 c.p. sul rilievo che i decreti di sequestro erano nulli, in quanto mancanti della descrizione del fatto oggetto dell'imputazione, della indicazione delle cose da acquisire, del vincolo di pertinenzialità intercorrente tra l'oggetto da sequestrare e l'ipotesi criminosa ascritta.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero dal verbale 31/3/1999 risulta che all'udienza di riesame ha partecipato in veste di Pubblico Ministero il dottor RN NI, appartenente all'Ufficio di Procura presso la Pretura Circondariale di Genova, il quale ha prodotto documentazione ed ha rassegnato le conclusioni chiedendo il rigetto delle istanze di riesame. A fronte della specifica eccezione di nullità dedotta dal difensore all'inizio dell'udienza, il Tribunale ha ammesso la partecipazione all'udienza del suddetto Pubblico Ministero, osservando che - ai sensi dell'art. 309 comma 8 bis c.p.p. estensibile anche ai procedimenti di riesame di misure cautelari - il Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare reale, ancorché appartenga ad Ufficio di Procura diverso da quello presso il Tribunale, è legittimato a partecipare all'udienza.
Tale affermazione non può essere condivisa, in quanto la disposizione prevista dall'art. 309 comma 8 bis c.p.p. riguardante il procedimento di riesame di misura cautelare personale non è estensibile in via analogica al procedimento riguardante il riesame di misura cautelare reale. Infatti l'art. 324 comma 7 c.p.p., se da un lato prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p., dall'altro non richiama il comma 8 bis dell'articolo citato, di guisa che - attesa la diversa natura dei due procedimenti, da cui discende una diversità di disciplina - si deve escludere che il Pubblico Ministero appartenente all'Ufficio di Procura presso la Pretura Circondariale, il quale ha richiesto l'applicazione della misura cautelare reale, sia legittimato a partecipare all'udienza di riesame in luogo del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Ne consegue che nel caso di specie, ricorrendo la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p., l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Genova per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova
per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999