Sentenza 27 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11135 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DANNI OA SEZIONE TERZA CIVILE 11 1 35 /02 CIRCOLAZIONE STRADA CE Composta dagli 11.mi Sige ri M strati: R.G.N. 1943/99 Dott. Gaetano NICASTRO 2897/99 - Consid ere Dott. Paolo VITTORIA 28742 Cron. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 2880 Rel. Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Ud.19/03/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LU, AR BA VED AN, CORTE SUPREMA DI CASSAZI. KL AN OR, domiciliati in ROMA presso LA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati MILANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 35 GIOVANNI, MILANA UBALDO con studio in 95129 CATANIA VIA if29 LUG 2002 CONTE RUGGERO 8, giusta delega in atti;
CANCELLIERE ricorrenti CANCELLERI
contro
ITAL INCENDIO VITA & RISCHI DIVERSI SPA, LI ES & F SNC, LA RU QU;
- intimati -
2002 e sul 2° ricorso n° 02897/99 proposto da: 719 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E 1 RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in persona del suo Condirettore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Luino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALCUTTA 25, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BRUNO, difesa dall'avvocato ANTONINO SPADARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e da LA RU QU, LI ES & FIGLI SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Cassibile (Sr), elettivamente domiciliati in ROMA VIA CALCUTTA 25, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MAURIZIO, difesi anche disgiuntamente dall'avvocato RUGGERO GIBILISCO e dall'avvocato ANTONINO SPADARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AN LU, AR BA VED AN, AN OR, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati MILANA GIOVANNI, MILANA UBALDO CON STUDIO IN 95129 CATANIA VIA CONTE RUGGERO 6, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 256/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 12/03/98 e depositata il 17/03/98 2 (R.G. 1116/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Giovanna MILANA;
udito l'Avvocato Vincenzo TUCCITTO (per delega avv. Antonino SPADARO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 15.1.1989, in ora notturna, La UN Pasqua- le, mentre percorreva l'autostrada Messina-Catania, al- la guida di un autoarticolato di proprietà della snc TT AN e figli, tamponava violentemente un autocarro, carico di agrumi, guidato dal proprietario CA AN e con а bordo il figlio di quest'ultimo, CA UC. L'autocarro precipitava nella scarpata. CA AN perdeva la vita e CA UC riportava lesioni gravissime. Quindi, con due atti di citazione, CA UC, US BA vedova di CA AN e Scan- durra TO, altro figlio di quest'ultimo, conveni- vano in giudizio, avanti al Tribunale di Siracusa, La UN UA, la snc TT AN e figli e la 3 spa Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi, assicura- tore dell'autoarticolato, onde essere risarciti dei danni da loro subiti per effetto dell'incidente suddet- to. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande contro di loro proposte, assumendo che l'incidente era imputabile a colpa esclusiva di Scan- durra AN. Il Tribunale adito, con sentenza 17.6-7.10.1994, dichiarava la responsabilità esclusiva di La UN Pa- squale nella produzione dell'evento dannoso de quo e condannava il predetto, la SOC. TT AN e figli e la soc. Italiana Incendio Vita e Rischi Diver- si, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subi- ti dagli attori. Proponeva appello la soc. assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie proposte dagli CA e dalla US per essere l'incidente imputa- 1 bile a colpa esclusiva di CA AN. Lamenta- va inoltre l'erronea ed eccessiva liquidazione dei dan- ni e chiedeva applicarsi la compensatio lucri cum damno in relazione alle rendite liquidate dall'INAIL in fa- vore di CA UC e US BA. Gli appel- lati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello principale. Proponevano altresì appello incidentale per la ri- 4 valutazione delle somme liquidate, per l'elevazione della somma liquidata a CA UC per danno pa- trimoniale e biologico, tenuto conto della sua inabili- tà totale al lavoro, nonché per gli interessi legali sulla provvisionale concessa a CA UC relati- vamente al periodo di tempo intercorso tra l'evento e il pagamento. La Corte di Appello di Catania, con sen- tenza 12/17.3.1998, dichiarava l'incidente imputabile a colpa esclusiva di La UN Casquale;
riteneva l'inabilità totale al lavoro di CA UC per ef- fetto dei postumi permanenti derivatigli Z dall'incidente; elevava la somma liquidata per risarci- mento del danno patrimoniale da invalidità permanente a lire 229.635.000; applicava la compensatio lucri cum damno sulla base dei costi riportati dall'INAIL; rite- neva che la Compagnia assicuratrice avesse versato som- me eccedenti il dovuto CA UC e а US NA e ne disponeva la restituzione;
condannava la compagnia assicuratrice, La UN UA e la snc Lin- zitto, in solido tra loro al pagamento, in favore di CA UC, degli interessi dovuti sulla somma versata a titolo di provvisionale dall'evento al paga- mento nonché al pagamento in favore di CA UC e TO della ulteriore somma di lire 1.716.000 a titolo di risarcimento del danno. 5 CA UC, CA TO e US Bar- barina, hanno proposto ricorso con due motivi. La Compagnia di Previdenza, Assicurazioni e Riassi- curazioni spa, già Italiana Incendio Vita e Rischi di- nonché La UN UA e la soc. u.c. Lin-versi spa zitto AN e FI, hanno prodotto controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Riuniti i ricorsi perché proposti contro la medesi- ma sentenza, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di rito proposta con memoria dalla Compagnia Italiana di Previdenza. principale èLa Compagnia Osserva che il ricorso inammissibile perché notificato. in data 23.12.1998, alla soc.p.a. Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi, che, in quella data, aveva cessato la sua giuridica esistenza a seguito di profesione con l'Istituto Italia- no di Previdenza spa, dando così vita alla nuova socie- tà, cui doveva essere quindi notificato il ricorso. L'eccezione è priva di fondamento. Come risulta dalla gazzetta ufficiale n. 289 del 12.12.1995, laprevisionevisione tra la società Italia Incen- dio Vita e Rischi Diversi spa e l'Istituto Italiano di Previdenza spa è avvenuta per incorporazione della se- conda nella prima, mentre la variazione della denomina- 6 zione sociale della società incorporante avvenuta per effetto di delibera assunta dai soci della stessa. Com'è nota la fungione per incorporation determina l'estinzione della sola società incorporata, cui succe- incorporante Cass. società (vedi. Cass. de a titolo universale la 27.1.1994 n. 833). verificata l'estinzione Pertanto, non essendosi della spa Compagnia Italiana, il ricorso risulta ben notificato. Il primo motivo del ricorso principale si articola in sei punti. CM denunciano Vil primo punto 1' omessa I ricorrenti correzione dell'errore materiale compiuto dal Tribunale, che a pag. 2 della sentenza di primo grado ha indicato US NA ved. CA come CA Barberi- na ved. CA. La doglianza non merita accoglimento giacchè l'errore in questione è emendabile con il mezzo della rettificazione ex art. 287 c.p.c. e non può co- stituire motivo di ricorso per cassazione. Del resto trattasi di e re di nessuna rilevanza pratica, stante l'assoluta ed indiscutibile riferibilità di ambedue le sentenze di merito a US BA. Anche con il punto successivo i ricorrenti princi- pali deducono la mancata correzione dell'errore mate- riale per omissione sull'assunto secondo cui il Tribu- 7 nale dopo avere, nella motivazione, ritenuto doversi ap- plicare la rivalutazione e gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni, non ha poi fatto menzione, nel dispositivo, di tale capo della decisione. La censura è infondata. Infatti, mentre in ordine agli interessi è fatta specifica menzione del dispositivo della sentenza di primo grado, nulla è det- to per quanto attinente alla rivalutazione, in quanto le somme in questione sono state liquidate dal Tribunale all'attualità della decisione. Cosicchè l'istanza di correzione proposta alla Corte di Catania risultava pa- lesemente infondata. Con i punti terzo, quarto e quinto del primo mezzo di gravame i ricorrenti denunciano l'erroneità, per di- fetto, delle liquidazioni del danno biologico e di quello morale subiti da CA UC. Osservano che il danno biologico, determinato nella misura del 40% della validità, doveva essere invece considerato come incidente in misura totale (100%) nella validità dello CA, in considerazione dei gravissimi esiti per- manenti da lui subiti;
che per le stesse ragioni doveva essere elevata ad almeno 200 milioni la somma destinata al risarcimento del danno morale. Osservano, infine, che la Corte di merito non ha risposto alle censure re- lative alla determinazione del punto di invalidità fis- 8 sato in lire 2.500.000 dal Tribunale e alla misura del risarcimento del danno morale. Anche tali doglianze non meritano accoglimento. La Corte distrettuale ha motivato sufficientemente in me- rito alla prima censura, avendo rilevato che non sussi- T stevano motivi per disattendere le conclusioni del CTU, il quale aveva indicato nel 60% della validità l'incidenza del danno biologico;
che il punto di inva- lidità era stato determinato in conformità ai valori monetari dell'epoca della decisione. Mentre in ordine alla seconda censura devesi osservare che CA Lu- cio non sottopoff a specifica impugnazione, in appel- 10, il capo della sentenza di primo grado concernente il danno morale. Cosicchè la Corte di Appello, non in- vestita della questione, non poteva e non doveva pro- nunziare su tale tema. Analoga osservazione vale anche in ordine al punto quinto della censura concernere il rimborso delle spese. Merita invece accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, a mezzo del quale i ricorrenti si dolgono della disposta compensatio lucri cum damno in relazione ai costi sopportati dall'INAIL per rendite ed erogazioni medico-sanitarie. I ricorrenti deducono la carenza di legittimazione attiva della compagnia alla applicazione della compen- 9 satio, nonché alla restituzione delle somme asserita- mente versate in eccesso, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 legge n. 990/1969. Deducono ancora violazione di legge nel calcolo seguito dalla Corte di esso sono state merito per le restituzioni, giacchè con impegnati titoli di danno non risarciti e non risarci- bili dall'assicuratore sociale. Il primo rilievo è fondato ed ha valore assorbente. L'art. 28 della legge 990/69 prevede infatti, per il rimborso diretto dall'assicuratore all'ente ngentore sociale, che quest'ultimo abbiadell'assicurazione esercitato tempestivamente il diritto di surrogazione prima che sia stato pagato il risarcimento al danneg- giato. Nella fattispecie la Compagnia non ha dedotto il tempestivo esercizio della surroga, ma anzi, dalle stesse sue difese, risulta ad essa sconosciuta, sino all'atto di appello, la force dizione creditoria dell'INAIL. Né ha pregio alcuno l'assunto secondo cui la Compagnia rimarrebbe esposta nei confronti dell'assicuratore So- ciale, poiché, avvenuto il pagamento in favore del dan- neggiato, senza il preventivo esercizio dell'azione di surroga, essa compagnia non sarebbe più legittimata passiva rispetto alle ragioni creditorie del predetto assicuratore sociale. 10 Pertanto la sentenza deve essere cassata sul punto relativo alla applicazione della compensatio lucri cum damno e alle disposte restituzioni in favore della Com- pagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassi- curazioni spa. Il ricorso incidentale non merita accoglimento per le ragioni che seguono. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di moti- vazione circa la ricostruzione dell'incidente e l'attribuzione della responsabilità ad esclusivo carico del La UN. P I ricorrenti affermano infatti che la Corte di- strettuale è caduta nel vizio di contraddittorietà al- lorchè, dopo aver ritenuto sprovvisti di prova i profi- li di colpa dedotti a carico di CA AN, perché da libere affermazioni, ha poi fondato la decisione sul rapporto della polizia stradale, nel quale la muzo predetti elementi. La doglianza non merita accoglimento. Infatti la Corte distrettuale, con discrezionalità insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto non provati gli elementi di colpa indicati dalla Compagnia e, allorchè si è richiamata al rapporto della polizia stradale, ha fatto esclusivo riferimento all'andatura 11 dell'autocarro tamponato, che procedeva diritto occu- pando la corsia riservata alla marcia normale;
nonché alla velocità veramente eccessiva del veicolo tamponan- te che, nonostante 51 mt. di frenata, impresse al vei- colo tamponato una velocità doppia rispetto a quella da proiettandolo poi nella scarpata dopoesso tenuta, l'abbattimento del guardrail laterale. Con il secondo ed il terzo motivo di censura i ri- correnti lamentano violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine alla ritenuta presunzione di colpa derivante dal tamponamento. Osservano che, nel caso di specie, tale presunzione non poteva trovare applicazio- ne in considerazione degli elementi di colpa riscontra- ti a carico dello CA. La censura incide sostan- tu zialmente vun punto di merito, avendo la Corte escluso ogni elemento di responsabilità del conducente il vei- colo tamponato. Ciò ritenuto, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi più volte affermati in ordine alla ipotesi del tamponamento. Infine con l'ultimo motivo i ricorrenti incidentali lamentano l'omessa motivazione in ordine alla censura concernente la liquidazione del danno morale in favore di CA UC, tanto per le lesioni da lui ripor- tate, quanto per l'avvenuto decesso del padre, SC ra AN. La Corte ha risposto a tale censura aven- 12 do ritenuto che il danno morale era in re ipsa, quale conseguenza dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali gravissime in danno di prossimo congiunto (CA AN) e dello stesso CA UC.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo moti- vo del ricorso principale e il ricorso incidentale;
ac- coglie per quanto di ragione il secondo motivo del ri- corso principale;
cassa in relazione al sentenza impu- gnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte 109T 129.11 di Appello di Catania. 158T 41,32 Così deciso in Roma, addì 19.3.2002. TOT. 170,43 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. планира Рибали шля IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancefferia Oggi, 26.07.02 002 IL CANC ERE C1 Dott.ssa Merja Aiello AGENCIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2.1 NOV. 2002 Registrato o dofa Serie 4 4999 110,43 versate (euro GEN SETTANCA 143 p. Dirigente Area Servizi (Outsa Maria Grazia #Responsabile Servizio Atti diziar (Dr. M. RACO CANI) 13