Sentenza 27 ottobre 2017
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2017, n. 52186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52186 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2017 |
Testo completo
52186-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/10/2017 GIACOMO PAOLONI Presidente - Sent. n. sez. 1510/2017 ANNA CRISCUOLO -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE PIERLUIGI DI STEFANO N.36236/2016 ORLANDO VILLONI GAETANO DE AMICIS Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT NI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/05/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 36236/16 FATTO E DIRITTO Giudicando in sede di rinvio da questa Corte (annullamento della precedente sentenza di appello relativamente al trattamento punitivo per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale), con decisione del 18.5.2015 la Corte di Appello di Roma, nel confermare in punto di responsabilità (come, peraltro, già statuito da questa Corte) la sentenza resa il 12.2.2008 in giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena inflitta a OL ZU in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (illecita detenzione per fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana) in misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. Il difensore dell'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello emessa ex artt. 624 e 627 cod. proc. pen., adducendo un'unica ragione di censura per violazione del combinato disposto degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di appello omesso, nella rideterminazione della pena inflitta al ZU, di computare in diminuzione sulla "nuova" pena base (due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa) le circostanze attenuanti generiche, già concesse con le due precedenti decisioni di merito, ivi compresa la sentenza di appello del 16.1.2013, parzialmente annullata da questa Corte (Sez. 7, n. 31972 del 06/04/2014). Il ricorso va accolto perché il motivo di impugnazione è fondato. Effettivamente la Corte di appello in sede di rinvio ha tralasciato di considerare le attenuanti generiche già riconosciute all'imputato e per certo non incise dalla sentenza di annullamento di questa S.C., che -espressamente statuendo la definitività della colpevolezza del prevenuto (giudicato parziale)- ha circoscritto l'annullamento alla sola "illegalità" della pena base individuata per il reato allo stesso ascritto (illegalità da emendare in base alla decisione n. 32/2014 della Corte Costituzionale e alle connesse novelle normative sulla disciplina penale degli stupefacenti sopravvenute alla prima sentenza di appello ed applicabili a norma dell'art. 2, comma 4, cod. pen.). La pena irrogata al ricorrente va, pertanto, ridefinita con il computo delle circostanze attenuanti generiche omesso dall'impugnata sentenza di rinvio. Avuto riguardo alle connotazioni puramente aritmetiche di siffatto calcolo (attenuanti generiche già concesse nella misura massima consentita di riduzione di un terzo della pena base), a tale correzione può e deve procedere questa stessa Corte di legittimità a norma dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 103/2017), apparendo del tutto superfluo un nuovo rinvio al giudice di merito. La pena inflitta al ricorrente deve essere, quindi, ricalcolata in misura di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.666,66 di multa (p.b. due anni ed euro 6.000 di multa;
art. 62-bis cod. pen.: un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa;
riduzione per il rito ex art. 442 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che, ai sensi dell'art. 620 -comma 1, lett. /)- cod. proc. pen., ridetermina in dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.666,66 di multa. Così deciso il 27 ottobre 2017 Depositato in Cancelleria Il consigliere estensore Il Presidente U 5 NOV 2017 E Giacomo Paoldni Anna Criscuolo R P ogg IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO