Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
A C I C.C. 66753 L E B N B O U I Z 6 A 5 A 8 R 04 0 9 8 / 02 ITALIANA I 9 : T 1 R N S / I - A 4 / G T B 6 ME DEL E 2 U R L . B R I A A TE SUPREMA DI CASSAZIONE R P D B T E L A E T T SEZIONE QUINTA CIVILE D N 1 A E I 3 I S S 1 R N E E E 1 Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: S T I A Dott. Pasquale Reale Presidente R.G. n. 19350/99 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Cron. 4689 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 11 dicembre 2001 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: IVA rimborso / o- SENTENZA messa tempestiva no- sul ricorso proposto il 15 ottobre 1999 da: tifica accertamento / LP s.n.c. -in persona del legale rappresentante pro tem- obbligo elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, alla via M. pore اروه Calderaia, n. 4, presso l'avv. Vittorio Messa, che la rappresenta e di- fende in unione all'avv. Cesare Formato di Bergamo per procura a margine del ricorso ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 1 controricorrente 5 5 2 proc. n. 19350/99 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. LXIII n. 132/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la controricorrente l'avv. gen. dello Stato dott. Alessandro De Stefano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Milano con provvedimenti del 21 settembre 1990 denegava alla LP s.n.c i rimborsi dei crediti d'imposta, ri- chiesti dalla società contestualmente alle dichiarazioni relative agli anni 1984 e 1985, sul rilievo della loro assoluta incertezza in base al- € le risultanze dei bilanci. I distinti ricorsi proposti dalla contribuente il 7 dicembre 1990, pre- via riunione dei procedimenti, erano accolti il 7 febbraio/2 marzo 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, la quale osservava che, secondo il testo vigente all'epoca dell'art. 38-bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l'amministrazione finanziaria era ob- bligata a rimborsare i crediti del contribuente ove, come in specie, non avesse rettificato la sua dichiarazione d'imposta entro due anni. La decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 22 ottobre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che riget- tava entrambi i ricorsi in base alla considerazione che la società, a- proc. n. 19350/99 R.G. 2 vendo aderito al sollecito di documentare la propria richiesta di rim- borso per l'anno 1984 ed insistito per il suo esame, aveva sostan- zialmente rimesso l'amministrazione nei termini scaduti e che la stessa non aveva documentato neppure in giudizio la fondatezza delle sue pretese. La LP ricorreva per la cassazione della sentenza e con un solo motivo deduceva la falsa applicazione dell'art. 38-bis, d.p.r. n. 6331972, n. 633, atteso che con la scadenza del termine perentorio stabilito per la rettifica delle dichiarazioni il diritto ai rimborsi sareb- be divenuto definitivamente certo e liquido e che, in ogni caso, nes- sun comportamento concludente della società ai fini della remissione nel termine medesimo poteva trarsi dall'istanza di dilazionare la pro- D'N duzione dei documenti concernenti il solo anno 1984. L'Amministrazione finanziaria dello Stato resisteva con controricor- so notificato il 25 gennaio 2000 e la ricorrente depositava memoria il 9 febbraio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. La procura speciale conferita dalla società a margine del ricorso per cassazione non reca l'indicazione del nome della persona che l'abbia conferita e non risulta dal contenuto dell'atto d'impugnazione che la sottoscrizione illegibile, la cui autografia è stata certificata dal difen- sore, sia stata apposta da un soggetto al quale per la qualità rivestita spettasse la legale rappresentanza della parte. Nel conferimento della procura alle liti, ai sensi dell'art. 83, 3° co., proc. n. 19350/99 R.G. 3 c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula, invece, che ne sia accertata l'i- dentità e conseguentemente esige che ne sia indicato il nome. La non identificabilità di colui che abbia agito in nome della società e l'incertezza sulla persona del conferente e sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi rendono, dunque, invalida la pro- cura medesima ed inammissibile il ricorso, essendo mancata anche la produzione di qualsiasi ulteriore atto che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., abbia successivamente documentato il riferimento della qualità di legale rappresentante della LP al sottoscrittore dell'atto (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 23 aprile 2001, n. 5963, Cass. civ., sez. I, sent. 14 febbraio 2000, n. 1597; Cass. civ., sez. lav., sent. 23 maggio 1998, n. 5154). Sussistono giusti motivi tenuto conto dell'oggetto della controversia per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'11 dicembre 2001. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Pasquale Reale IL GANCELLIERE C1 AR SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 MHK. 2002 риово чаши IL CANCELLIERE C1 Arnalog Gasano, proc. n. 19350/99 R.G.