Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
Non si applicano al procedimento di sorveglianza le regole che presiedono alla formazione della prova nel dibattimento penale. (Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di dare ingresso, nel procedimento riguardante l'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute, all'esame dei periti già richiesto dal ricorrente e negato dal tribunale di sorveglianza).
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- 1. Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianzaAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianzaAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La questione in esame trae spunto dall'ordinanza emessa in data 28 luglio 2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale veniva respinta l'impugnazione proposta da un soggetto internato in ospedale psichiatrico giudiziario avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze il 19 novembre 2014. Il soggetto ricoverato in O.P.G. veniva ritenuto non imputabile per vizio totale di mente dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza emessa in data 7 giugno 2000 per l'omicidio commesso in danno della madre. Conseguentemente, l'infermo di mente veniva sottoposto a misura di sicurezza, con ricovero in O.P.G., con diagnosi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 43487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43487 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - N. 2718
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 11107/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AR N. IL *13/02/1947*;
avverso l'ordinanza n. 1412/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 18/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Delehaye chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute proposta da NO NO, osservando che le relazioni sanitarie escludevano la sussistenza di una situazione di incompatibilità con la detenzione, così come la perizia medica che aveva concluso per la gravità della situazione che poteva però essere contrastata con un periodo di detenzione presso un centro diagnostico dell'amministrazione penitenziaria, con ricoveri mirati presso ospedali per svolgere accertamenti clinici mirati sempre che vi fosse la collaborazione del paziente, in alcuni casi rifiutata.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva la nullità dell'ordinanza per aver omesso di dare ingresso all'audizione dei periti, nonostante fosse stato chiesto dalla difesa ai sensi dell'art. 220 c.p.p., applicabile anche al procedimento di sorveglianza.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto il rispetto della procedura prevista dagli artt. 220 e seguenti c.p.p., anche nel procedimento di sorveglianza, appare conforme alle esigenze di rispetto del contraddittorio, ma non sussiste alcuna possibilità di estendere al procedimento di sorveglianza le regole che presiedono al dibattimento penale quali quella di cui all'art. 511 c.p.p., comma 3, che, prevedendo la previa audizione dei periti, risponde ad esigenze di acquisizione degli atti in sede di dibattimento.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010