Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 43487
CASS
Sentenza 24 novembre 2010

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Non si applicano al procedimento di sorveglianza le regole che presiedono alla formazione della prova nel dibattimento penale. (Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di dare ingresso, nel procedimento riguardante l'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute, all'esame dei periti già richiesto dal ricorrente e negato dal tribunale di sorveglianza).

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  • 1Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianza
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianza
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La questione in esame trae spunto dall'ordinanza emessa in data 28 luglio 2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale veniva respinta l'impugnazione proposta da un soggetto internato in ospedale psichiatrico giudiziario avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze il 19 novembre 2014. Il soggetto ricoverato in O.P.G. veniva ritenuto non imputabile per vizio totale di mente dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza emessa in data 7 giugno 2000 per l'omicidio commesso in danno della madre. Conseguentemente, l'infermo di mente veniva sottoposto a misura di sicurezza, con ricovero in O.P.G., con diagnosi di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 43487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43487
Data del deposito : 24 novembre 2010

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