Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
L'interesse a proporre impugnazione innanzi al tribunale del riesame in relazione ad un decreto di sequestro probatorio permane anche nel caso in cui il bene sia stato restituito, qualora il decreto di dissequestro sia "condizionato", ossia contenga delle prescrizioni ed un termine per il loro adempimento; infatti, la conformità alla legge del decreto di sequestro, che deve essere valutata in sede di riesame, costituisce presupposto indefettibile della legittimità di dette prescrizioni. (Nel caso di specie, il dissequestro di un immobile, sottoposto a sequestro probatorio in riferimento al reato di cui all'art. 677 cod. pen., era stato condizionato alla realizzazione di alcune opere entro il termine di novanta giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2005, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4399
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 021037/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MORANO CALABRO;
avverso ORDINANZA del 22/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore Avv. LAGHI Roberto, anche in sostituzione dell'Avv. Mario Rosa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 22/02/2005 il Tribunale di Cosenza, pronunziandosi ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5 dichiarava inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di riesame proposta da DI GE SE, nella qualità di Vice Sindaco del Comune di Morano Calabro, avverso il decreto emesso il 01/02/2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con cui era stato disposto il sequestro probatorio dell'Istituto Scolastico "G. Scorza" di proprietà del predetto Comune. Osservava il tribunale predetto che doveva ritenersi venuto ormai meno ogni interesse del richiedente all'esame della domanda, una volta che, con decreto del 16/02/2005, il suddetto Procuratore della Repubblica aveva ordinato la restituzione di quanto in sequestro e che qualsiasi doglianza in proposito poteva essere dedotta davanti al G.I.P. ai sensi dell'art. 263 c.p.p.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei suoi difensori, il Sindaco pro tempore di Morano Calabro, lamentando violazione degli artt. 253 e 324 c.p.p., e art. 606 c.p.p., lett. b), sul rilievo che il tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla richiesta di riesame, dal momento che con il decreto di restituzione erano state imposte all'ente proprietario del bene sequestrato diverse prescrizioni, la cui legittimità non poteva che presupporre la conformità a legge del decreto di sequestro, legittimità che si contestava in quanto nella specie non era configurabile la fattispecie di cui all'art. 677 c.p., che era stata erroneamente ipotizzata, dal momento che l'edificio in questione non minacciava di rovinare e non era configurabile alcun concreto pericolo per l'incolumità pubblica, e comunque, a prescindere dalla considerazione che non si trattava di tre plessi ospitati nello stesso immobile ma di tre plessi scolastici insediati in tre strutture diverse, tale edificio non poteva considerarsi ne' corpo di reato ne' cosa pertinente al reato.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, come giustamente lamentato dal ricorrente, ha errato il tribunale del riesame nel ritenere che, a seguito dell'ordine di restituzione dell'immobile sottoposto a sequestro, fosse venuto meno, sic et simpliciter, ogni interesse dell'Ente proprietario all'esame della domanda.
Tale affermazione sarebbe stata corretta qualora la restituzione fosse stata disposta senza alcuna condizione. Ma, una volta che la restituzione del bene era avvenuta sotto condizione che, nel termine di 90 giorni, fossero realizzate alcune opere mediante la concomitante imposizione di alcune prescrizioni, il richiedente manteneva intatto l'interesse a che il tribunale procedesse alla verifica della piena legittimità del provvedimento di sequestro, incombendo comunque su di esso l'obbligo di effettuare il controllo di legalità su tale provvedimento, ed essendo evidente che presupposto per la possibilità di impartire dette prescrizioni era pur sempre la conformità a legge del decreto che aveva disposto l'adozione della misura cautelare.
Ciò, è tanto vero che l'eventuale accoglimento della domanda di riesame per illegittimità del provvedimento di sequestro avrebbe inevitabilmente comportato la caducazione delle prescrizioni, in quanto strettamente legate e connesse alla legittimità del sequestro, che era oggetto di contestazione proprio a mezzo della domanda di riesame.
Vero è che, perché sia ammissibile una domanda di riesame, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, ma è altrettanto vero che tale interesse si deve ravvisare tutte le volte in cui sia stato emesso un provvedimento idoneo a produrre una lesione nella sfera giuridica dell'impugnante e questi solleciti la eliminazione o la riforma dello stesso per la realizzazione di un risultato giuridicamente apprezzabile.
Anche l'affermazione del tribunale, secondo cui ogni doglianza attinente alle modalità di esecuzione delle prescrizioni avrebbe dovuto essere dedotta davanti al G.I.P. secondo le forme di cui all'art. 263 c.p.p., appare del tutto incongrua, in quanto, come è evidente, non era in gioco la verifica della correttezza delle modalità di esecuzione delle prescrizioni o la necessità di mantenere il sequestro a fini di prova, bensì la legalità in sè delle stesse, in quanto strettamente dipendenti da un decreto di sequestro, da sottoporre a riesame, ovverosia si trattava di questione comunque attinente alla opportunità o legittimità del sequestro.
La riprova è data dal fatto che il G.I.P. del tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 17/05/2005, parimenti portata in data odierna all'esame di questa Corte mediante ricorso per Cassazione, ha respinto l'opposizione proposta dal Comune di Morano Calabro avverso il decreto di restituzione più avanti menzionato, in base all'osservazione che il sindacato di tale giudice era limitato alla verifica della permanenza o meno delle esigenze probatorie e/o di prevenzione legittimanti il perdurare del vincolo, e non poteva riguardare questioni riguardanti la legittimità della misura, dando vita, in tal modo, ad una paradossale situazione di stallo decisionale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, l'ordinanza di cui in premessa, in quanto palesemente viziata da violazione di legge, va annullata, con conseguente rinvio, per nuovo esame della domanda, al Tribunale di Cosenza, rimanendo assorbite tutte le altre doglianze prospettate dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2006