Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17744 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7744/ 0 2 REPUBBLICA ITAL AN LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Perfurallite eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17089/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Consigliere Dott. Francesco SABATINI 41713 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 4753 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Rep. Ud. 08/07/02Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP AF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GARGIULO, difeso dagli avvocati FERDINANDO CATAPANO, FERDINANDO RENZULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GALLONE, che la difende, giusta 2002 delega in atti;
1584 controricorrente nonchè
contro
AB AR;
intimata avverso la sentenza n. 321/98 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, emessa il 28/10/98 e depositata il 30/10/98 (R.G. 149/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giorgio GALLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo EN RA, assumendo che alle ore 20,30 del 21/10/1994 un suo cane era stato investito ed ucci- So da una autovettura condotta dalla proprietaria Aba- gnale AR ed assicurata dall'LI - Le Assicura- zioni d'Italia s.p.a., convenne dinanzi al Giudice di pace di Sarno la BA e l'LI per esserne ri- sarcito. I convenuti resistettero alla domanda. Il Giu- dice di pace condannò la BA e l'LI per es- serne risarcito, I convenuti resistettero alla domanda. Il Giudice di pace condannò la BA e 1'LI in solido al pagamento della somma di £.
6.100.000 in 2 favore del EN a titolo di risarcimento. Su ap- pello dell'LI il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 30/10/1998, in riforma della sentenza del Giudice di pace, ha rigettato la domanda del Pappa- cena, osservando che non poteva ritenersi che il sini- stro si fosse realmente verificato, ghiacchè risultava denunziato alla società assicuratrice (ai fini del ri- sarcimento) con una lettera, la cui busta recava nel timbro postale di spedizione la stessa data del sini- stro, che il EN aveva affermato essersi verifi- cato alle ore 20,30 e cioè dopo la chiusura degli uffi- ci postali. Ricorre il EN con unico motivo. Re- siste l'LI con controricorso illustrato anche da memoria. Motivi della decisione Il ricorrente denunzia "omessa", insufficiente e + contraddittoria motivazione in ordine ad un punto deci- sivo della controversia". Deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la richiesta di risarci- mento del danno rivolta alla società assicuratrice fos- se stata inviata in data 21/10/1994 e cioè nello stesso giorno in cui il EN aveva affermato che il sini- stro si era verificato, giacchè la relativa missiva re- cava, invece, nel timbro postale la data del 22/10/1994. Lamenta che in conseguenza di tale errore 3 T il Tribunale abbia, altrettanto erroneamente, escluso che il sinistro avesse avuto effettivamente luogo. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente, pur enuncian- do il motivo di impugnazione in termini di vizio moti- vazionale, prospetta in realtà che il Tribunale sarebbe incorso in una errata percezione del contenuto del do- cumento dedotto in contestazione e, quindi, in una vera e propria "svista", alla quale, se davvero sussistente, avrebbe potuto porsi riparo non già col proposto ricor- SO per cassazione, bensi col diverso rimedio previsto dall'art.395 n. 4 Cod. Proc. Civ. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 8/7/2002 A IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Добой Свобо IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 12 DIC 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista