Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, qualora venga dimostrato che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora "compos sui", essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l'abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato).
Commentari • 2
- 1. Circonvenzione di incapace: quali requisiti (anche nel testamento)? (Cass. 46552/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
Non sussiste, ai fini della dimostrazione della presenza dei presupposti soggettivi del reato la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. La prova dell'instaurazione di un rapporto squilibrato risulta adeguatamente valutato in considerazione della presenza di precedenti costanti dazioni dalla vittima all'indagato, reiterate nel corso degli anni costituisce elemento qualificante: la presenza di …
Leggi di più… - 2. Annullamento del testamento per circonvenzione di incapacePaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
1 9 2 3/ 1 6 23 sentenza N. 2623/2015 R. Gen. N. 42392/2014 U.P. del 18/12/2015 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI GEPPINO RAGO Relatore LUCIANO IMPERIALI MARCO MARIA ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IC, nata il [...], avverso la sentenza del 06/06/2014 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore, avv. Giampaolo Zancan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO e DIRITTO 1. Con sentenza del 06/06/2014, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con la quale, in data 03/10/2011, il giudice monocratico del Tribunale di Cuneo aveva ritenuto TI DO colpevole del reato di cui all'art. 643 cod. pen. a danno di RD AN TI.
2. Contro la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 643 cod. pen. sotto il profilo di seguito indicato. 1 La difesa, innanzitutto, sostiene che entrambi i giudici di merito non avrebbero inquadrato la vicenda nella sua giusta e concreta dimensione: il RD e la TI erano stati amanti per più di quarant'anni, nel corso dei quali, il facoltoso RD, con la consapevole accondiscendenza delle stesse figlie che stimavano la TI, aveva regalato alla sua amante notevoli somme di denari e costosi oggetti, consentendole, quindi, di mantenere un alto tenore di vita. Le modalità di questa relazione erano, poi, proseguite anche quando il RD era invecchiato, sicchè non vi era motivo di ritenere che fosse stato circuito: i giudici di merito, non avevano tenuto in alcun conto la circostanza fondamentale «rappresentata dalla mancata accettazione da parte della TI di sposare il RD, così rifiutando la soluzione più semplice e adottata dagli "amanti" dopo la morte del coniuge amato». In altri termini, sostiene la difesa, non vi sarebbe alcuna prova dell'induzione perché il RD continuò «ostinatamente a fare ciò che aveva sempre fatto».
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. I punti di fatto del tutto pacifici perché non messi in discussione neppure dalla difesa nel presente ricorso dai quali occorre partire per la - disamina del presente ricorso sono i seguenti: a) il RD e la TI furono amanti per circa quarant'anni; la suddetta relazione non era osteggiata dalle figlie del RD che, anzi ammiravano la TI;
il facoltoso RD non lesinava alla TI né denaro né regali che le consentivano di tenere un alto tenore di vita;
b) dal 2004, incominciò per il RD, un lento, costante ed inarrestabile decadimento fisico e psichico a causa di una sofferenza cerebrale: a partire dal 2005, il RD cominciò a prelevare un'anomala quantità di denaro tanto che il funzionario di banca, allarmato, ritenne di avvisare la famiglia che, in effetti, potette accertare «una vera e propria emorragia di denaro dal conto corrente»> quantificata nella somma di circa € 250.000,00, somma di cui risultò beneficiaria la TI (pag. 11 sentenza impugnata); c) a partire dall'inizio del 2007, si era verificata una compromissione globale, intesa come completa incapacità di intendere e di volere, ravvisabile a terzi, per quanto frequentatori abituali, per le modalità di stile di vita dello stesso che, in precedenza, avevano coperto i deficit cognitivi»: pag. 4 sentenza impugnata;
2 d) sottoposto all'amministrazione di sostegno, il RD che era - in modo diventato totalmente succube della TI (pag. 12 sentenza) - ossessivo, cercava di racimolare e mettere da parte più soldi possibili che metteva in una busta destinata alla TI che la ritirava quando lo andava a trovare (pag. 12-13).
5. Alla stregua dei suddetti fatti, la decisione della Corte Territoriale non si presta ad alcuna censura. La difesa della ricorrente fa leva sostanzialmente su un unico argomento: il RD, anche dopo la malattia, continuò a fare ciò che aveva fatto per tutta la vita e cioè continuò ad elargire denaro alla TI, sicchè, non essendo ravvisabile alcuna induzione, di nulla sarebbe responsabile l'imputata. In realtà, proprio in punto di fatto, come ha rilevato la Corte Territoriale così non è, tenuto conto del fatto che, per un verso il RD, a differenza di quanto accadeva negli anni passati, non era più libero di determinarsi nelle sue donazioni verso la TI, a causa della sua deficienza psichica e, per altro verso, veniva indotto dall'imputata a proseguire in tali donazioni di denaro con una costante attività di suggestione, di pressione morale, volta a determinare la sua minorata volontà. Ma v'è di più, solo che si consideri che in un quinquennio (1998/2002) il RD ha versato alla TI l'anzidetta somma di € 260.000, con una media di circa € 50.000 per ciascuno degli anni sopra indicati;
viceversa, come si è visto nell'anno 2005 - quando il RD già versava in una situazione di deficienza psichica per diffusa destrutturazione sul piano citoarchitettonico della cosiddetta "materia grigia", con compromissione della deambulazione sul piano ortopedico (deficit motori primari su base traumatica) e visivo (ipovedente grave) la TI ha ricevuto dallo stesso una somma che, certamente, non è di molto inferiore ai complessivi prelievi effettuati tra il primo e secondo semestre di tale anno, pari a circa € 185.000,00» (pag. 14-15 sentenza). Il suddetto accertamento di fatto, consente, quindi, di disattendere la tesi difensiva della mancanza di prova in ordine all'elemento dell'induzione, dovendo, sul punto, ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l'attività di induzione dev'essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima (Cass. II, 18583/2009 Rv. 244546; Cass. 4816/2010 Rv. 246279. E' irrilevante che il RD, quando era compus sui, elargiva alla TI regali che le consentivano di tenere un alto tenore di vita. Infatti, una volta che un soggetto sia dichiarato affetto da uno stato di deficienza psichica, la legge fa scattare intorno a lui una sorta di "cordone sanitario" proprio al fine di impedire che altri (chiunque esso sia) se ne possa approfittare. Diventa, quindi, del tutto irrilevante ragionare sulla base del comportamento tenuto dal circuito quando era compus sui, proprio perché, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se - I ove fosse stato compus sui - avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento: di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacità erano normali ed incensurabili (nella specie: atti di donazione di notevole valore), diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d'incapacità. Ovviamente, il suddetto meccanismo legislativo non è assoluto in quanto la legge ha richiesto la prova dell'abuso, da parte dell'agente, dello stato di infermità o deficienza psichica e dell'induzione al compimento di atti dannosi. Prova che, nel caso di specie, l'accusa ha ampiamente fornito e a fronte della quale la ricorrente si è limitata ad allegare un irrilevante comportamento pregresso del circuito peraltro smentito, in punto di fatto (pag. 14-15 supra cit.), da entrambi i giudici di merito. Deve, sul punto, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto: In tema di circonvenzione di persone incapaci una volta che la pubblica accusa, مسة abbia provato l'abuso, da parte dell'agente, dello stato di infermità o deficienza psichica e l'induzione al compimento di atti dannosi - diventa del tutto irrilevante il comportamento tenuto dal circuito quando era compus sui, proprio perché, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se ove fosse - stato compus sui avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento: di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacità erano norm ali ed incensurabili (nella specie: atti di donazione di notevole valore), diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d'incapacità».
6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
दद DICHIARA 4 inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 18/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Geppino Rago44 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 GEN 2016 IL DICASS CANCELLIERE C4 Claudia Pianelli S A Z I O N S A 5 0