Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1923
CASS
Sentenza 18 dicembre 2015

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In tema di circonvenzione di persone incapaci, qualora venga dimostrato che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora "compos sui", essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l'abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1923
Data del deposito : 18 dicembre 2015

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