Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8182 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
E N O I IN NOME D08 182 /02 Z A R T S I G P E R REPUBBLICA TANIA A D E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMONTS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 21344/99 - Consigliere - Cron. 222543 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato NC RENATA NATALE, difesa dall'avvocato ROBERTO LAGHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL NC;
intimata avversO la sentenza n. 5/99 del Giudice conciliatore di CASTROVILLARI, depositata il 17/05/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 373 udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio -1- MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato NATALI ES Renata, per delega dell'Avv. LAGHI pervenuta via fax il 6/3/02, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 25/2/1988 EO ES citava in giudizio EO AR chiedendone la condanna al pagamento in favore di essa at- trice di £ 160.958 a titolo di spese per fornitura di energia elettrica per illu- minazione delle scale comuni. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo- ne l'infondatezza. Con sentenza 17/5/1999 l'adito conciliatore di Castrovillari condannava EO AR al pagamento in favore di EO ES della somma di £ 160.958. Osservava il giudice del merito: che era infondata la tesi della convenuta relativa alla sua carenza di legittimazione passiva atteso che, co- me si evinceva dalle dichiarazioni della teste Di FA TA madre delle par- ti, EO AR aveva sempre corrisposto la metà della bolletta Enel alla sorella intestataria del contratto di fornitura;
che ciò realizzava un compor- tamento concludente della convenuta tale da farla ritenere comproprietaria a tutti gli effetti;
che la teste aveva fatto riferimento a pagamenti eseguiti pre- cisando di non essere in grado di specificare le relative bollette;
che se la metà delle bollette era stata sempre corrisposta e se era stato richiesto il pa- gamento del 50% di quella indicata dall'attrice, era evidente che tale paga- mento non era stato effettuato. La cassazione della sentenza del conciliatore di Castrovillari è stata chie- sta da EO AR con ricorso affidato ad un solo motivo. EO Fran- cesca non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione 3 In via preliminare va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G., il ricorso non è inammissibile per tardività: la sentenza di cui si chiede l'annullamento è stata notificata alla ricorrente il 28/8/1999 per cui, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ( ossia dal primo agosto al 15 settembre), l'impugnazione proposta con atto notifi- cato il 15 novembre 1999 è da considerare tempestiva - a norma del terzo comma dell'articolo 155 c.p.c. - essendo festivo ( domenica) il 14 novem- bre 1999 giorno di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'ultimo comma dell'articolo 327 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso EO AR denuncia: violazione di equità; violazione di legge;
omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione e travisamento dei fatti. Deduce la ricorrente che l'affermazione del conciliatore, secondo cui “se viene richiesto il pagamento per cui è causa, è ovvio che non è stato pagato", è assurda ed iniqua con elu- sione del principio dell'onere della prova. L'attrice non ha provato nulla e non si capisce quale sia la fonte dell'obbligazione di essa ricorrente. Inoltre, come risulta dall'esibito atto pubblico, l'usufrutto sull'intera palazzina per cui è causa è solo in capo all'unica teste escussa De CO TA per cui vi è carenza di legittimazione sia attiva che passiva. La decisione impugnata si basa poi sul travisamento del fatto per aver la teste escussa riferito circo- stanze diverse da quelle riportate in detta sentenza. Le uniche prove sono state addotte da essa ricorrente e sono state interpretate in modo illogico, iniquo ed antigiuridico. La controparte non ha provato neppure il quantum debeatur non avendo prodotto le bollette a suo dire pagate. Il conciliatore ha altresì violato la normativa relativa alle tariffe professionali forensi liqui- 4 dando somme eccedenti i massimi consentiti. Infine nell'impugnata senten- za risulta indicato come procuratore e difensore di controparte l'avvocato Attanasio e non l'avvocato Cersosimo. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure relative ad una pronun- cia di equità del giudice conciliatore. Occorre premettere che riguardo alle decisioni del conciliatore, pronun- ciate ex articolo 113 comma 2, c.p.c., la sentenza è secondo equità anche quando risolva la controversia con l'applicazione di specifiche norme di legge, senza menzionare l'equità, dovendo in tal caso ritenersi che il giudi- cante abbia dato per implicito la corrispondenza delle prime alla seconda. Detta sentenza attesa l'insindacabilità del giudizio equitativo - è ricorribile ― per cassazione solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, con i principi regolatori della materia (da intendersi come le linee essenziali della disciplina giuridi- ca del tipo di rapporto dedotto in causa) e con la disciplina processuale, sal- va l'applicabilità dell'articolo 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza, perples- sità o apparenza della motivazione. Nella specie la ricorrente non ha sollevato alcuna specifica censura ba- sata sulla violazione di definiti principi costituzionali o di principi regolatori delle materie in questione o di principi generali dell'ordinamento. Quanto all'asserita violazione del principio dell'onere della prova ( anche a voler considerare tale principio di carattere generale) va tenuto presente che le norme poste dal libro VI titolo II del codice civile regolano solo la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifi- 5 che esigenze, della forma che ciascuno di essi deve assumere, non anche la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento degli stessi, valuta- zione disciplinata invece dagli articoli 115 e 116 c.p.c. Nel caso in esame la ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla violazione dell'articolo 2697 c.c. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex articolo 360 n. 3 c.p.c. ( tra le tante, sen- tenze 23/5/2001 n. 7005; 10/4/1999 n. 3507; 12/5/1998 n. 4777) per cui il principio dell'onere della prova e della corretta sua applicazione non può ritenersi violato, giacché il conciliatore, al cui operato nessuna censura la ri- corrente muove per mancato rispetto delle norme di rito, è pervenuto all'adottata decisione svolgendo argomentazioni basate sulla valutazione delle prove (testimoniali) astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite, per cui non è ravvisabile alcuna violazione della norma in que- stione non essendo stato escluso l'onere probatorio a carico della parte istante. La ricorrente, dunque, lamenta piuttosto un eventuale vizio di motivazio- ne che, come rilevato con riferimento alla sentenza del conciliatore resa ex articolo 113 c.p.c., può formare oggetto di censura con ricorso per cassazio- ne solo ove affetta da nullità ex articolo 360 n. 4 c.p.c. per essere la motiva- zione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomentazioni ini- donee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o del tutto contraddittoria. Nel ricorso in esame non è dato riscontrare la deduzione di alcuno dei menzionati specifici vizi motivazionali, né comunque detti vizi sono ravvi- sabili nell'impugnata sentenza essendo logico e coerente il ragionamento del 6 conciliatore che ha deciso nell'ambito del suo potere di valutare equitativa- mente la questione sottoposta al suo giudizio e le relative prove, fornendo adeguata motivazione: pertanto le censure al riguardo mosse dalla ricorren- te, che si sostanziano nella contestazione delle argomentazioni svolte dal conciliatore e non condivise dalla EO AR, non sono ammissibili. E' appena il caso di rilevare poi che la questione prospettata dalla ricor- rente - relativa alla titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della lite risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata in giudizio. Infatti la ri- corrente, assumendo la propria estraneità al rapporto per cui è causa, non solleva una questione di legittimazione passiva - come tale attinente alla re- golarità del contraddittorio ma nega, in sostanza, di essere titolare del rap- - porto sostanziale posto a base della domanda avanzata dall'attrice, sollevan- do in tal modo una tipica questione di merito. Per quanto riguarda la censura concernente la lamentata violazione della tariffa forense, è sufficiente osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la detta questione non può essere prospettata con riferi- mento ad una sentenza del conciliatore ( o del giudice di pace) pronunciata secondo equità non riguardando vizi procedurali, o violazione di precetti co- stituzionali o di principi generali della materia ( sentenze 14/11/2000 n. 14745; 7/8/2000 n. 10363; 10/5/2000 n. 5959). Inoltre la ricorrente non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di indicare specificamente le voci della tariffa professionale che sarebbero state violate. In proposito è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la parte che la- 7 menti in cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare le voci per le quali, in relazione all'attività difensiva ef- fettivamente espletata, fosse dovuta una liquidazione diversa, in modo da consentire senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti - il controllo della violazione del massimo tariffario avuto riguardo alla com- plessità delle questioni trattate ( sentenze 25/5/2000 n. 6864; 23/5/2000 n. 6733 ). Deve infine essere evidenziata l'irrilevanza dell'errore commesso dal conciliatore il quale, nell'intestazione della sentenza, ha indicato come di- fensore dell'attrice l'avvocato Francesco Attanasio e non l'avvocato France- sco Cersosimo: trattasi di mero errore materiale che nessuna conseguenza sostanziale o processuale ha determinato e del quale si è reso agevolmente conto il difensore della ricorrente come risulta dalla intestazione dello stesso atto di impugnativa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nel quale l'intimata Galli- leo ES non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente A liph IL CANCELLIERE C1 Paolo Tatarico Talez.co0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 GIU, 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 8