Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/1997, n. 3425
CASS
Sentenza 12 dicembre 1997

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Le ricognizioni fotografiche ben possono avvenire, con indubbio valore ai fini della misura cautelare, su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, come si evince dal fatto che questa deve adoperarsi (anche) per l'individuazione del colpevole e dalla locuzione "tra l'altro", contenuta nell'art. 349 comma 2 cod. proc. pen., che dimostra come gli atti di assicurazione della prova ivi espressamente indicati non esauriscono i poteri di iniziativa della p.g.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/1997, n. 3425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3425
    Data del deposito : 12 dicembre 1997

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