Sentenza 12 dicembre 1997
Massime • 1
Le ricognizioni fotografiche ben possono avvenire, con indubbio valore ai fini della misura cautelare, su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, come si evince dal fatto che questa deve adoperarsi (anche) per l'individuazione del colpevole e dalla locuzione "tra l'altro", contenuta nell'art. 349 comma 2 cod. proc. pen., che dimostra come gli atti di assicurazione della prova ivi espressamente indicati non esauriscono i poteri di iniziativa della p.g.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/1997, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Ferruccio Scorrelli Presidente del 12/12/1997
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " CA IU " N. 3425
3. " TO SA " REGISTRO GENERALE
4. " MA AN " N. 40606/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI EG, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza 5/7/1997, n. 1001/97 R.T.L., del Tribunale di bari.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Fattori;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
NI EG è indagato in ordine a due distinti reati continuati di cessione d'eroina verso corrispettivo in danaro (artic.81 cpv. c.p. e 73 comma 1^ D.P.R. n. 309 del 1990; fatti avv.
nell'agosto 1996 e nel novembre 1996) e il G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18.6.1997, ha disposto, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere. Il EG ha avanzato istanza di riesame, ma quel Tribunale, con l'ordinanza n. 1001/97 RTL del 5.7.1997, ha confermato il provvedimento del G.I.P.
Per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza di cui si parla li ricava dalle dichiarazioni rese spontaneamente alla P.S. di San Severo da due tossicodipendenti, A. Castelnuovo e M. ER, i quali, in sede di riconoscimento fotografico del EG (oltrecché di altre persone coindagate nello stesso procedimento), hanno ravvisato in lui (che, secondo un particolare fornito dal primo, e risultato rispondente al vero, ha il padre invalido ad un braccio) la persona che ripetutamente cedette ad essi eroina, dietro corrispettivo di somme di danaro.
Il Tribunale puntualizza che i due riconoscimenti fotografici del EG sono pienamente legittimi ed utilizzabili in quanto compiuti su delega del P.M. di turno e visto che l'art. 370 c.p. p. non pone alcun limite alla delegabilità degli atti d'individuazione e che in nessuna norma è stabilito che la delega, dal P.M. alla P.G., debba avvenire per iscritto;
aggiunge che la violazione dell'obbligo di documentare le individuazioni con apposito verbale non è munita di espressa sanzione e che la documentazione mediante semplice annotazione può essere comunque utilizzata a fini cautelari;
osserva -ancora- che di fronte a plurimi e concordanti riconoscimenti diventa difficile sostenere la tesi della suggestione, specie poi se uno degli acquirenti indica particolari quali il braccio invalido del padre dello spacciatore, che, una volta riscontrati, non possono certo ritenersi frutto di suggestione ricevuta. dalla visione delle foto segnaletiche del prevenuto e sottolinea che il ER ha riconosciuto la fotografia di colui che gli cedette la droga fra altre settantacinque e il Castelnuovo tra ben centodieci e che perciò ben poco conta la pretesa, mancata descrizione somatica, da parte degli stessi, dello spacciatore da individuare;
rileva -infine- che non emerge dagli atti il benché minimo indizio di animosità o rancore, verso il EG, nei due tossicodipendenti che hanno effettuato il riconoscimento e che perciò costoro devono essere ritenuti attendibili. Per quello poi che riguarda le esigenze cautelari -osserva sempre il Tribunale- sussiste la probabilità che l'indagato ricada nello stesso tipo di reati, probabilità dimostrata (anche se il EG risulta incensurato) dal fatto ch'egli ha posto in essere, stando alle dichiarazioni del Castelnuovo e del ER, un'attività di spaccio non occasionale, ma ripetuta, e nei confronti di più persone;
e, se si considera che il EG spacciava praticamente in casa o nelle immediate vicinanze (se no il ER -recte: Castelnuovo- non si sarebbe accorto del particolare del braccio invalido del padre dell'indagato), che egli risulta legato al sottobosco criminale locale e che il reato di detenzione a fini di spaccio può, per la sua particolare natura, essere compiuto anche stando agli arresti domiciliari, la custodia cautelare appare l'unica misura idonea a bloccare la pericolosità dell'indagato.
Nei confronti di BI HE BE RB e di DE ID BE IN, indagati per il reato di cui agli artic. 110 c.p. e 731 comma D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di spaccio di gr. 25,8 lordi di eroina, suddivisi in undici confezioni, in una con sostanza da taglio e materiali per il confezionamento), il C.I.P. presso il Tribunale di Torino ha disposto, con provvedimento del 10.9.1997, la misura cautelare della custodia in carcere. I due indagati hanno fatto istanza di riesame, ma il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2.10.1997, dep.ta il 6.10 seguente, ha confermato il provvedimento del G.I.P.
Nell'ordinanza (che ricorda come i due extracomunitari si siano difesi, in sede di convalida, asserendo che la sostanza stupefacente era destinata non allo spaccio ma al loro personale consumo) si legge:
Allo stato degli atti, non essendo ancora pervenuto l'esito della perizia già disposta dal AM, non è possibile stabilire la quantità di sostanza stupefacente effettivamente sequestrata. Invero la presenza del mannitolo e del Dulcosol, sostanze usate per il taglio, unitamente alle bustine di cellophane già confezionate e da confezionare, inducono a ritenere la destinazione allo spaccio. Gli indagati ricorrono adesso per cassazione, con identici motivi, con i quali deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Essi osservano che, tenendo conto anche del loro stato di tossicodipendenza, gli elementi di fatto accertati sono perfettamente compatibili con l'uso personale e che non può essere fatto pesare, nei loro confronti, il mancato accertamento del dato quantitativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono quindi essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del processo. Premesso infatti che, com'è pacifico, in materia di misure cautelari personali è necessaria e sufficiente la probabilità (sia pur elevata), e non la certezza, della responsabilità, e che (v. da, ultimo S.U. 28.5.1997, P.M. e Iacolare) la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacente, sempre che la condotta non appaia correlata al consumo in termini d'immediatezza, va effettuata dal giudice in base a tutte le circostanze del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei casi di manifesta illogicità, è evidente che, nel caso concreto, l'ordinanza impugnata ha desunto, in modo del tutto ragionevole, (quanto meno) la probabilità della destinazione allo spaccio della droga sequestrata, dal quantitativo abbastanza rilevante (se non altro finché una perizia dimostri che si tratta di droga scadente, con un modesto contenuto di eroina pura) e dal ritrovamento di tutto ciò ch'era necessario (bustine di cellophane;
sostanza da taglio) per il confezionamento di dosi singole da cedere a terzi oltrecché dal fatto che sono state sequestrate bustine già preparate allo scopo.
che le critiche avanzate con l'atto d'impugnazione riguardano sostanzialmente il merito e non sono perciò suscettibili di apprezzamento in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 ter, norme di attuaz. del c.p.p.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1998