Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8837 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT A IC L MONTE 165 B - B E U 6 N P 8 A 9 се O 1 I 5 A / Z I 4 . / A R N 6 R 2 A T . S T B I R . U . P G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . L B E L D I R A R L T E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A B D Oggetto D A I T S E A N 883 7 1 TRIBUTI I SEZIONE TRIBUTARIA T E 01 3 S R N IVA 1 I E E . ACCERTAMENTO A S T Composta dagli Ill mi s N E agis rati A M R.G.N. 16205/98 Dott. Alfi Presidente FIN Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. 20204 Consigliere Dott. Massimo ODDO - Rep. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 19/04/01 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61165 sul ricorso proposto da: TARGETTI SANKEY SPA GIA' INIZIATIVE IND, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 8, presso lo studio dell'avvocato TINELLI GIUSEPPE, difesa dall'avvocato MICCINESI MARCO, giusta mandato in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 12, presso 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
927 controricorrente avversO la sentenza n. 77/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 19/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso;
l'accoglimento del terzo motivo.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La società ricorrente ha impugnato vittoriosa- mente, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, un avviso di rettifica della dichiarazione IVA relativa all'anno 1991, notificato a seguito di ve- rifica della guardia di finanza, che aveva constatato che le giacenze fisiche di magazzino ron corrispondeva- no alle risultanze contabili. Di qui la presunzione di vendita senza fattura in forza dell'art. 54, comma 2, DPR 633/72. Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributa- ria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, sul rilievo che "i discostamenti sussistono e hanno i re- quisiti della gravità a prescindere dalla incidenza quantitativa sul volume d'affari della precisione e 2 concordanza, come analiticamente accertato e rilevato dalla P.T. sulla base delle scritture contabili".
1.2. A sostegno del ricorso, la società deduce: la violazione e falsa applicazione dell'art.a) 54 DPR 633/73, in quanto nella specie mancavano i pre- supposti per procedere a rettifica analitica;
b) la carenza di motivazione, in quanto la Com- missione Tributaria Regionale, invece di dimostrare la sussistenza delle differenze tra giacenze e documenta- zione contabile si è limitata ad asserirl Infine, la società ricorrente, rilevato che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, il sistema tri- butario sanzionatorio è stato modificato, con la possi- bilità di applicare un trattamento più favorevole anche ai fatti commessi precedentemente (v. dd. legislativi 472 e 471 del 1997) ha chiesto l'applicazione dello jus superveniens.
1.3. Il Ministero resiste con controricorso.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato.
2.2. La motivazione della sentenza impugnata risul- ta insoddisfacente ed apodittica. Come rileva la socie- tà ricorrente, i giudici di merito si sono limitati ad "asserire" che "i discostamenti sussistono", senza far- si carico di specificare i termini di raffronto 3 (articoli trovati mancanti e documenti contabili di ri- ferimento), né l'entità di tali "discostamenti". Anche l'affermazione secondo la quale le differenze avrebbero il requisito della gravità "a prescindere dalla inci- denza quantitativa sul volume di affari" è censurabile. Infatti, è evidente che le differenze assumono un valo- re sintomatico inversamente proporzionale rispetto al volume di affari. Maggiore è il volume di affari, mino- re è il valore indiziario di piccole differenze, in termini assoluti, tra giacenze e contabilità. Mentre la differenza di dieci articoli è certamente un elemento di grave sospetto a carico di chi in un an- no abbia commercializzato soltanto venti articoli, evidente che la stessa differenza, a parità di condi- zioni, non può essere considerata grave in relazione ad un esercizio che tratti migliaia di articoli. Nella specie, i giudici di merito si sono limitati ad asseri- re che la differenza c'era ed era grave in termini as- soluti. Questa Corte non può entrare nel merito delle vicende processuali, ma per potere avallare le decisio- ni dei giudici di merito deve avere la possibilità di avere un quadro preciso dei fatti e degli elementi sui quali la ricostruzione di questi è stata effettuata. Nella specie, invece, ciò non è possibile. La Commis- sione Regionale non spiega come si sia giunti alla ri- 4 costruzione delle differenze e di quale entità esse siano. Anche sui requisiti della precisione e concor- danza degli indizi la sentenza è soltanto assertiva. La carenza di motivazione appare ancora più eviden- te in concreto. se, come afferma la ricorrente, la dif- ferenza sarebbe stata ricostruita sulla base di un ri- scontro "a scandaglio" e riguarderebbe soltanto 45 pro- dotti su circa 10 mila trattati, per sottrarre alla im- posizione prodotti per circa 48 milioni di lire su un fatturato di oltre 43 miliardi.
2.3. Si impone, dunque, la cassazione della senten- za impugnata, con rinvio ai giudici di merito che do- vranno integrare la motivazione nei termini sopra spe- cificati, valutando direttamente se eventualmente debba trovare applicazione lo jus superveniens e provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma il 19 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Alfio Finocchiaro) (dr. Antonio Merone) ay DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 GIU 20111 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio \ Osvaldo Ascanio 1