Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
Il principio secondo cui la soccombenza che fa sorgere l'interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, è analogicamente estensibile ai provvedimenti amministrativi assunti in materia disciplinare dagli ordini professionali locali e ricorribili in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense. Tale principio, però, incontra anche in questi casi il limite costituito dal fatto che le menzionate enunciazioni siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici della decisione (nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno confermato la sentenza del Cons. Naz. Forense che aveva dichiarato inammissibile per difetto d'interesse il ricorso proposto da un avvocato, il quale, pur essendo stato prosciolto, censurava alcuni passi della motivazione della decisione di un Consiglio dell'Ordine locale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
2 06 / 01 /S.U. E 6 8 N 9 REPUBBLICA ITALIANA 1 O / I 4 Z 2 / A 6 . 2 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T . - R S . I P G . TE SUPREMA DI CASSAZIONE E L L R Oggetto E . D B E A SEZIONI UNITE CIVILI I D S T N E 1 E 3 T S 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I N E A S E Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente f.f. R.G.N. 19449/00 Cron. 14344 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di sezione Rep. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Ud. 15/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonio VELLA Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Erminio RAVAGNANI Richiesta copia studio. Consigliere dal Sig. JL SOLE 24 ORE Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere 3000 per diritti L 4 NAG 2001 Dott. Francesco SABATINI Rel. Consigliere il IL CANCELLIERE Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CUPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. +1 sul ricorso proposto da: per diritti L. 00 LO AS PE, rappresentato e difeso da SE il IL CANCELLIERE STESSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato BRUNO LEUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE calce al ricorso;
UFFICIC COPE Richiesta copia studio - ricorrente C dal Sig. 3000 2001 contro per diritti L. 64 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAN UFFICIO COPIE Richiesta copia studi PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI dal Sig. S240 CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE per diritti L. 3000 $1 14.05.01 D'APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL CANCELLIERE IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA;
intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la decisione n. 66/00 del Consiglio nazionale UFFICIO COPIE forense di ROMA, depositata il 21/06/00; Richiesta copia studio A7471 dal Sig. udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3000 per diritti L. 18 MAG. 2001 udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco il IL CANCELLIERE SABATINI;
udito l'Avvocato Bruno LEUZZI;
LIRE 1500 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. D199039. 0199040 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFPICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. SPINA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pe: diritti 3020 LIRE 1500 Richiesta copia studio 7 618 2001. dal Sig. COM ROMA IL CANCELLIERE per diritti L. 2000 11 I b b af CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE E786211 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio LIRE 1500 dal Sig. A AMATI CANCELLE per diritti .300 || 4 IL CANCELLIERE -2- E786212 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Giuseppe Lo Mastro - dipendente del Comune di Roma addetto all'ufficio legale e ' in tale veste iscritto nell'elenco speciale di cui ' all'art. 3 ultimo comma lett. b r.d.1. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in legge 22 gennaio 1934 ' n. 36 fu incolpato di aver violato la norma - suindicata per aver assunto il patrocinio di se ' e distesso in diversi procedimenti giudiziari essere in tal modo venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza propri del professionista forense . Il 17 luglio 1999 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ' pur ritenendo inapplicabile l'art. 86 c.p.c. all'avvocato iscritto nel suddetto elenco speciale sul rilievo che tale iscrizione abilita all'esercizio delle sole cause dell'ente pubblico datore di lavoro nondimeno deliberò non esser luogo a sanzione disciplinare osservando che l'incolpato si era costituito in procedimenti giudiziari personali giammai per utilità materiale ma sempre a sostegno di cause da lui ritenute giuste e meritevoli di tanto personale impegno . Con la decisione ora gravata il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibil e per difetto di interesse ' il ricorso proposto le 1 dall'avv. Lo Mastro avversO la suindicata deliberazione ed al riguardo ha attribuito rilievo decisivo al dispositivo : adottato - ha precisato - su conforme richiesta dello stesso incolpato e del suo difensore • L'interesse non poteva scaturire dai censurati passaggi della relativa motivazione non avendo essi autonoma rilevanza né dalla richiesta di pronuncia in via generale ed astratta sul principio o sulla regola che aveva ispirato la imponendo l'eserciziocondotta del ricorrente ' della funzione giurisdizionale di decidere su casi concreti . Per la cassazione di tale decisione l'avv. Lo Mastro ha proposto ricorso affidato ad unico ' complesso motivo . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva Il ricorrente ha depositato • memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce con l'unico ' complesso motivo del ricorso ' la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. 568 quarto ' ' 3 e 40 r.d. n. 1578/33 86 c.p.c. comma c.p.p. ' 3 e 24 cost. nonché eccesso di potere e/o ' contraddittoria motivazione su punti decisivi , e , pur non contestando che per poter ricorrere al 2 Consiglio nazional forense avversO le deliberazioni assunte in materia disciplinare dal Consiglio locale dell'ordine professionale è necessario avervi interesse ' sostiene in contrasto con la decisione ora impugnata che ' nella specie tale interesse sussisteva giacché : 1 ) la deliberazione del Consiglio dell'ordine di Roma aveva riguardato non soltanto il passato ma anche la condotta futura di esso incolpato : la pronuncia infatti nel porre in evidenza l'illiceità del di lui comportamento e la necessità che esso non fosse rinnovato si era ' tradotta in un avvertimento e quindi in una vera e propria sanzione disciplinare i ) la stessa decisione poteva produrre effetti pregiudizievoli sul suo status di pubblico dipendente , come tale soggetto anche al potere disciplinare della propria T;
3 ) egli poteva e dovevaamministrazione tutelare la propria reputazione professionale e personale preliminarmente la Corte che Osserva ' per giurisprudenza i procedimenti costante improntati ad disciplinari contro gli avvocati una certa semplicità di forme ' ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa 3 ' e caratterizzati inoltre dall'ammissibilità della difesa personale dell'interessato presentano esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi ed i modi del processo civile per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale ( in tal senso tra le altre ' Cass. 27.7.1999 n. bio S.U. ) : inammissibile è la censura basata sull'art. 568 quartopertanto comma c.p.p. al quale la decisione impugnata si è ' riferita ad abundantiam ' a dimostrazione della necessità che "1 anche " nel processo penale sussista per l'ammissibilità dell'impugnazione ' il relativo interesse Tanto premesso devesi osservare ' quanto al ' dedotto ma denegato interesse ad impugnare la decisione assolutoria del Consiglio locale ' che rettamente il Consiglio Nazionale ha escluso che i passaggi l'iter argomentativo della ' quali ildeliberazione dell'Ordine locale dei ricorrente si doleva,, potessero determinare tale interesse E' bensì vero che la soccombenza ' che fa insorgere l'interesse ad impugnare deve essere ' valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione ma tale principio ' analogicamente estensibile ai provvedimenti amministrativi assunti in materia disciplinare degli ordini professionali locali e ricorribili in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale fotense incontra il limite ' che questa C.S. ha più volte segnalato ( sent. nn. 8148/98 e 10869/99 ) dell'essere ' suscettibili tali enunciazioni di passare in giudicato quali presupposti logici della decisione : limite che non può dirsi nella specie valicato stante il ' dispositivo ampiamente assolutorio in concreto adottato . Deve escludersi che i passi della motivazione ' dei quali il ricorrente si duole si traducano ' nella pena disciplinare dell'avvertimento , di cui all'art. 40 primo comma r.d.l. n. 1578/33 richiedendo essa al pari delle altre pene disciplinari , un provvedimento formale che nella ' specie non è stato emesso • Non rilevano i dedotti effetti pregiudizievoli che si sarebbero о potrebbero verificarsi sul rapporto di pubblico impiego e sulla reputazione professionale e personale : una volta infatti ' che il procedimento disciplinare si sia concluso ' come nella specie con il ' proscioglimento dell'incolpato ' questi non può giovarsi del per raggiungeresistema delle impugnazioni obiettivi ad esso estranei dovendo ' l'interesse alla impugnazione essere attuale e concreto e ' non essendo pertanto ravvisabile allorquando il soggetto intenda perseguire finalità ( di tutela ' ' del proprio rapporto di lavoro e della appunto propria reputazione ) del tutto estranee alla giurisdizione speciale del Consiglio nazionale . Le censure basate sulla pretesa violazione degli artt. 86 c.p.c. 3 r.d.
1. n. 3 e 241578/33 ' cost. sono inammissibili : non è infatti ' ' questa la sede per accertare se l'avvocato iscritto nell'elenco speciale possa non esercitare attività professionale anche per se stesso giacché pur avendo la decisione dell'ordine locale risolto tale questione in senso negativo , la pronuncia assolutoria nondimeno adottata ' ' esclude l'interesse ad impugnarla . Il ricorso deve pertanto essere respinto ' ' ' provvedimenti sulle spese non avendo gli senza intimati vittoriosi svolto attività difensiva .
p.q.m.
La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso Nulla per le spese • Così deciso in Roma ' nella camera di consiglio della Corte il 15 febbraio 2001 . ' Il P.Presidente Aggiunto Il Consigliere est. Fra sabutic Depositato in Cancelleria W Collaboratore Roma, li 14 MAG. 2001 D IL COLLABORATORE DI LLERIA S E E R 6 : 8 2 N A 9 . O 1 N I / N I Z 4 - L / A P 6 D I R 2 . T C . L S S R I . L I P A G . D E . D B R L A E T A A D I D 1 I R S 3 E 1 N E E T T . S N A N I E A M S E 7