Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5409
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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In materia di trattamento pensionistico di anzianità, la disposizione dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 199 del 1993 (convertito con modificazioni dalla legge n. 293 del 1993), sulla non applicazione ai lavoratori alle dipendenze delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali - sempreché, già in servizio alla data del 1 gennaio 1992, fossero stati sospesi dal servizio entro il 1993 in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario - della sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 384 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992), e poi più volte prorogata, non può intendersi richiamata ed estesa di efficacia - tanto da potersi riferire a lavoratori licenziati negli anni successivi al 1993 (nella specie, nel 1995) - per effetto dell'art. 4, comma 19, del D.L. n. 510 del 1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, e preceduto da decreti legge non convertiti contenenti disposizioni analoghe), che è intervenuto quando ormai la materia dei pensionamenti di anzianità era stata oggetto di un'organica riforma, comportante la regola generale dello "slittamento" delle pensioni di anzianità a seconda dell'età dei pensionati, che avrebbe dovuto essere oggetto di una deroga espressa; del resto il citato art. 4, comma diciannove, ha ad oggetto un diverso tipo di trattamenti, in relazione a cui va interpretata la generica previsione della applicabilità, per quanto non diversamente disposto, degli articoli da 1 a 4 del D.L. n. 199/1993.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5409
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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