Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In materia di trattamento pensionistico di anzianità, la disposizione dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 199 del 1993 (convertito con modificazioni dalla legge n. 293 del 1993), sulla non applicazione ai lavoratori alle dipendenze delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali - sempreché, già in servizio alla data del 1 gennaio 1992, fossero stati sospesi dal servizio entro il 1993 in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario - della sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 384 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992), e poi più volte prorogata, non può intendersi richiamata ed estesa di efficacia - tanto da potersi riferire a lavoratori licenziati negli anni successivi al 1993 (nella specie, nel 1995) - per effetto dell'art. 4, comma 19, del D.L. n. 510 del 1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, e preceduto da decreti legge non convertiti contenenti disposizioni analoghe), che è intervenuto quando ormai la materia dei pensionamenti di anzianità era stata oggetto di un'organica riforma, comportante la regola generale dello "slittamento" delle pensioni di anzianità a seconda dell'età dei pensionati, che avrebbe dovuto essere oggetto di una deroga espressa; del resto il citato art. 4, comma diciannove, ha ad oggetto un diverso tipo di trattamenti, in relazione a cui va interpretata la generica previsione della applicabilità, per quanto non diversamente disposto, degli articoli da 1 a 4 del D.L. n. 199/1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2407/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 31/7/97 R.G.N. 3001/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'avvocato LI MARZI, per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 settembre 1996 al Pretore di Genova il sig. SS NT, premesso di essere stato licenziato il 14.8.1995 dalla s.r.l. OR per diminuzione dell'attività aziendale a seguito dell'abolizione delle frontiere doganali e di avere 35 anni di contribuzione, chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di anzianità, negatagli in sede amministrativa. Assumeva che non poteva essergli applicata la legge n.335/95 e le relative tabelle in quanto l'art. 2, comma 2, della legge n.293/93, e succ. proroga, prevedeva l'esenzione dalla sospensione dei trattamenti pensionistici per i licenziati dalle imprese di spedizione. In subordine chiedeva il trattamento previsto dall'art.2, primo comma, della legge n.293/93 o, in ulteriore subordine,
l'indennità di disoccupazione.
L'INPS, costituitosi irritualmente, si opponeva alla domanda. Con sentenza del 14.1/11.2.1997 il Pretore accoglieva la domanda principale, ritenendo che la sospensione dei trattamenti pensionistici non si applica ai lavoratori licenziati dalle imprese di spedizione, in forza dell'art. 2 della legge n.293/93, estesa ai lavoratori già in servizio nel 1994 e licenziati nel corso del 1995 con decreto legge reiterato e poi convertito in legge. Condannava pertanto l'INPS al pagamento della pensione di anzianità dal 14.8.1995, oltre gli interessi dal 121 giorno successivo alla predetta data.
L'appello dell'INPS veniva respinto dal Tribunale di Genova con sentenza del 17/31 luglio 1997. Il Tribunale riteneva corrette le argomentazioni del primo giudice circa l'esonero dalla sospensione delle pensioni di anzianità in favore dei dipendenti da imprese di spedizione, a prescindere sia da procedure di consultazione sindacale, sia dalla inclusone o meno delle imprese nei decreti ministeriali invocati dall'INPS, decreti che, per il giudice d'appello, riguardano non i trattamenti pensionistici ma il trattamento di integrazione salariale. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS, formulando un unico complesso motivo. L'assicurato resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 21 giugno 1993 n.199, conv. con modificazioni nella legge 9 agosto 1993 n.293; dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n.153; dell'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n.335;
nonché vizio di motivazione.
Assume l'Istituto ricorrente che la deroga alla sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità, statuita dall'art. 2, comma 2, del D.L. n.199 del 1993, conv. Con la legge n.293 del 9 agosto 1993, riguarda solo i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione licenziati entro il 1993; per i lavoratori licenziati successivamente (e per le pensioni con decorrenza successiva) tornerebbero ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità previste per la generalità dei lavoratori.
Deduce che il blocco di pensionamento di anzianità previsto nel periodo 28 settembre 1991/16 agosto 1995 non ha trovato applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge, e che non era risultato, dalle sentenze di merito, che la ditta OR fosse ricompresa tra quelle destinatarie dei decreti ministeriali concernenti la corresponsione di indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
Aggiunge che, anche se la ditta fosse stata ricompresa nei citati decreti ministeriali, comunque il lavoratore, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 luglio 1995 ed essendo cessato dal rapporto di lavoro il 14 agosto 1995, avrebbe potuto conseguire la pensione di anzianità dal 1 gennaio 1996, in forza dell'art. 11, comma otto, della legge 24 dicembre 1993 n.537;
che, essendo peraltro entrata in vigore il 17 agosto 1995 la legge 8 agosto 1995 n.335, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della predetta legge (e della allegata tabella E da tale disposizione richiamata), la pensione dovrebbe decorrere dal 1 ottobre 1996 per coloro che, come il lavoratore resistente, hanno maturato i 35 anni di contribuzione nel mese di luglio 1995 e non hanno compiuto i 57 anni di età entro il 30 giugno 1996.
Il resistente contesta le argomentazioni dell'INPS, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art.4, comma 19, ultima parte, del D.L.
1.10.1996 n.510, conv. Con legge 28.11.1996 n.608, che, nello statuire che "per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli artt. 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto legge" (e cioè del D.L. 21.6.1993 n.199 che, all'art. 2, dispone che non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti di cui al comma 1), avrebbe prorogato l'esclusione dal blocco delle pensioni anche per i lavoratori in servizio al 1 gennaio 1994 e licenziati nel 1995; tale norma, essendo successiva alla legge n.335 del 1995, si applicherebbe indipendentemente e nonostante le norme della medesima legge n.335/95. Il ricorso è fondato.
Con il D.L. 19 settembre 1992 n.384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), conv. con modificazioni con la legge 14 novembre 1992 n.438, il legislatore statuì, tra l'altro, che in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico fosse sospesa, fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedesse il diritto, con decorrenza nel periodo indicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione del servizio in base ai singoli ordinamenti.
Il c.d. blocco delle pensioni fu poi prorogato con successivi provvedimenti legislativi (D.L. 28 settembre 1994 n.553 e D.L. 26 novembre 1994 n.654, i cui effetti sono stati resi validi,
nonostante la mancata conversione del primo decreto e l'abrogazione del secondo, dall'art. 13, comma 9, della legge 23 dicembre 1994 n.724; art. 13, comma 1, della citata legge n.724 del 1994) fino all'emanazione della legge 8 agosto 1995 n.335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare), che ha reso generale la regola della concorrenza, per fruire della pensione di anzianità, di un requisito contributivo minimo (pari o superiore a 35 anni) e di una determinata età anagrafica, stabilendo altresì la data di decorrenza della pensione, spostata di almeno un trimestre rispetto a quello in cui sono maturati entrambi i requisiti ed ulteriormente differita per coloro che, in fase di prima applicazione della legge, avessero un'età inferiore ai 57 anni (art. 1, comma 29, e tabella E allegata alla legge).
Così la decorrenza della pensione è stata fissata al 1 gennaio 1996 per i lavoratori che hanno maturato i 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1994, se di età pari o superiore a 57 anni, e al 1 aprile 1996 se di età inferiore;
per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 1995 la decorrenza della pensione è fissata rispettivamente al 1 luglio 1996 (per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni) e dal 1 ottobre 1996 (per gli altri).
Al c.d. blocco delle pensioni di anzianità in vigore prima della citata legge n.335/95 di riforma del sistema pensionistico furono peraltro previste delle deroghe.
Una di queste è stata stabilita dal D.L. 21 giugno 1993 n.199 (Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali), convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 1993 n.293. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, fu previsto che i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore, già in servizio alla data del 1 gennaio 1992, e che, a causa degli eventi sopra riportati, fossero sospesi dal lavoro entro il 1993, fosse corrisposta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, oltre gli assegni familiari, ove spettanti (art. 1, comma 1), e che la stessa indennità fosse concessa ai dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e licenziati entro il 1993 in conseguenza dei citati eventi (art. 2, comma 1).
Fu altresì previsto che nei confronti dei lavoratori da ultimo menzionati non si applicasse la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.384 del 1992, conv. con la legge 14 novembre 1992 n.438 (art. 2, comma 2).
Il D.L. 1 ottobre 1996 n.510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), conv. con modificazioni con la legge 28 novembre 1996 n.608, ha poi stabilito, all'art. 4, comma 19:
"I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'art.2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293 già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti dei lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 21 giugno 1993 n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n.199 del 1993". Ritiene la Corte che l'art.4, comma 19, sopra riportato, così come i precedenti decreti legge non convertiti n.232/95, 326/95 e 404/96, che contenevano disposizioni analoghe al comma 19, non abbia esteso l'esonero dalla sospensione delle pensioni anticipate di anzianità - e, più in generale, dalla regola della concorrenza di determinati requisiti per beneficiare di pensioni di anzianità anticipate rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio - ai lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione licenziati nel corso del 1995.
E ciò per vari ordini di ragioni.
In primo luogo va osservato che l'estensione di quell'eccezionale esonero, in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali, ai licenziati nel 1995, non può essere effettuata con il semplice "prolungamento" di una disposizione legislativa che riguardava i licenziati nel 1993; tanto più che la norma derogata dal comma 2 dell'art. 2 del D.L. n.199 del 1993 - l'art. 1, comma 1, del D.L. n.384/92, conv. con legge n.438/92 - limitava il blocco delle pensioni di anzianità al 31 dicembre 1993, mentre il prolungamento del blocco, fino alla riforma attuata con la legge 8 agosto 1995 n.335, è stata attuato con altre disposizioni (cfr. l'art. 13, commi
1 e 9, della legge 23 dicembre 1994 n.724). In secondo luogo va rilevato che all'atto dell'emanazione del decreto legge 1 ottobre 1996 n.510 era già operante la citata legge 8 agosto 1995 n.335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare), che ha previsto come regola generale lo slittamento delle pensioni di anzianità a seconda dell'età dei pensionati;
donde la necessità di una espressa eccezione a tale regola generale. Alla luce di tali considerazioni non si può ritenere che il legislatore del 1996, con il rinvio generico contenuto nell'ultima parte del comma 19 dell'art. 4 del D.L. n.510, abbia voluto derogare alle regole generali istituite con la legge di riforma del sistema pensionistico e, in particolare, alle decorrenze stabilite con la tabella E in riferimento all'art. 1, comma 29, della legge n.335/95. In forza di tale tabella i lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 1994 hanno diritto alla pensione di anzianità dal 1 gennaio 1996, se di età pari o superiore a 57 anni, e dal 1 aprile 1996 se di età inferiore;
coloro che maturano il requisito contributo entro il 31 dicembre 1995 possono, invece, fruire della pensione dal 1 luglio 1996, se di età pari o superiore a 57 anni, e dal 1 ottobre 1996 se di età inferiore.
Una deroga a tali disposizioni non può rinvenirsi, ripetesi, in una norma che si limita a statuire che, per quanto non diversamente disposto, continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legge n.199 del 1993. Tanto più che, ove la disposizione in esame fosse da interpretarsi come estensiva dell'esenzione dal blocco dei pensionamenti anticipati senza dei precisi riferimenti alla data del licenziamento e ad una precedente data di presenza in servizio, la deroga al blocco dei pensionamenti anticipati di anzianità dei dipendenti dalle imprese di spedizione non avrebbe un termine finale ("Per quanto non diversamente disposto....continuano a trovare applicazione.....).
L'espressione "per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli artt. 1, 2, 3 e 4 del citato decreto- legge n.199 del 1993" va pertanto riferita a quelle disposizioni dei citati articoli ancora suscettibili di essere applicate in relazione a quanto espressamente statuito con la prima parte del comma 19 del citato articolo 4. Per quanto concerne l'art. 2 del D.L. n.199/93, il rinvio dell'ultima parte del comma 19 va inteso come riferito alle modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennità (comma 3) e alla incompatibilità della disciplina speciale dettata per gli spedizionieri con quella già prevista dalla legge 23 luglio 1991 n.223 (comma 4). I giudici di merito hanno pertanto violato l'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n.335 e la tabella E allegata a tale legge,
erroneamente applicando la deroga di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 21 giugno 1993 n.199, conv. con modificazioni nella legge 9 agosto 1993 n.293 (prevista per gli spedizionieri licenziati entro il 1993), a lavoratori licenziati nel 1995; ed erroneamente ritenendo - contro i principi statuiti con la riforma del sistema pensionistico attuata con la legge n.335 del 1995 - che "allo stato della legislazione non appare essere principio generale quello della sospensione della erogazione delle pensioni di anzianità" (pag. 5 della sentenza).
Per tutto quanto esposto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Imperia, che dovrà giudicare sull'appello dell'INPS tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati, accertando altresì quale sia l'età dell'assicurato.
Al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Imperia.