Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11291 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE ECON A2 017021 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sig .ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 1813/00 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere- Cron. 28898 'P. 2949Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere- Ud.02/05/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NK SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che la difende unitamente all'avvocato HEINER NICOLUSSI-LECK, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE NK JOSEF, in proprio e quale successore di 1155 per diritti € il AUGSCHOLL MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ---- CANCELLIERE VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANCELLERIA PACIFICI, che lo difende unitamente all'avvocato HANS I D 2002 LUNGER, giusta delega in atti;
$700 controricorrente - C -1- V avverso la sentenza n. 446/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe PAMDOLFO, per delega dell'Avv.E.DANTE, depositata in udienza, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per nullità della sentenza. h -2- Svolgimento del processo SA LE, con ricorso in data 12 luglio 1990 al Pretore di BO, sull'assunto di avere posseduto gli immobili della GA DR distinti alla p.f. 2903 e p. ed. 355 in Comune di Vilandro, chiedeva che ne venisse dichiarato l'acquisto in proprio favore per usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis cod. civ. Con atto notificato il 23 luglio 1991 i comproprietari OS LE, IA GS, SA LE, IA LE, AN LE e NZ LE proponevano opposizione. Con memoria in data 21 novembre 1991 OS LE dichiarava di avere acquistato con atto in data 24 settembre 1991 le quote degli altri comproprietari. Con provvedimento in data 12 febbraio 1992 il BO dichiarava la propria Pretore di incompetenza per valore in favore del Tribunale di BO, davanti al quale OS LE provvedeva alla riassunzione del giudizio. Con sentenza in data 8 novembre 1993 il Tribunale di BO dichiarava che SA LE non aveva usucapito la p.f. 2903 e la p. ed. 355 in Vilandro. proponeva appello, che venivaSA LE rigettato dalla Corte di appello di Trento con 3 sentenza in data 7 dicembre 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che erroneamente l'appellante sosteneva che l'acquisto per usucapione della p.f. 2903 non aveva formato contestazione, avendo le inizialmente oggetto di controparti espressamente limitato l'opposizione alla usucapione della p.ed. 355 e che da parte sua non vi era stata accettazione del contraddittorio all'estensione della opposizione anche alla p.f. 2903, in quanto, costituendo domanda nuova proposta ex adverso per la prima volta in sede di conclusioni definitive, per cui il Tribunale, p. f. 2903, aveva avendo giudicato anche sulla pronunciato ultra petita. L'appellante, infatti, era l'originaria attrice, per cui l'opposizione da parte di OS LE alla usucapione anche alla p.f. 2903, ove anche proposta per la prima volta in sede di conclusioni definitive, non poteva integrare, trattandosi sempre e soltanto di contestazione in ordine alla fondatezza della domanda, a sua volta una domanda e tanto meno “nuova". A ciò si doveva aggiungere che il Tribunale di BO aveva rigettato la domanda di usucapione sotto il profilo della inusucapibilità di beni facenti parte di un maso chiuso e quindi per una ragione giuridica che prescindeva tenuto con riferimento aidall'atteggiamento singoli beni per cui era causa da parte convenuta. Nel merito la Corte di appello di Trento riteneva che il possesso di beni facenti parte di un maso chiuso finalizzato all'usucapione necessitava della autorizzazione della apposita commissione locale ai dell'art. 9 della legge provinciale disensi BO 29 marzo 1954 n. 1, nel testo recepito dal decreto del Presidente dalla Giunta Provinciale di BO 28 dicembre 1978 n. 232. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione SA LE, con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso OS LE. Motivi della decisione Il collegio rileva in via pregiudiziale che IA GS, SA LE, IA LE, AN LE e NZ LE i quali in corso di causa hanno ceduto le loro quote a JO LE non sono stati mai estromessi dal processo con i consenso anche della controparte, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere chiamati a partecipare al 5 giudizio di appello, il che, invece, non è avvenuto. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Trento, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, che cassa, con rinvio alla Corte di appello di Trento, anche per le spese del giudizio di cassazione. 109T/29,11 Roma, 2 maggio 2002 456T 20,66 TOT. 149,77 Pleat ful Horton IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Tolerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma_ 30 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Tolerico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.9 SEL 2002 rie 4 aln3.92.48 versate €. 149.77 (euro CENTOQUARANTINOVE/77...) TRATE p. Digente Area ZI (Dott.ssa IA Grazia DELPRO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M/RACCICHINI)