Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7854
CASS
Sentenza 11 giugno 2001

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In tema di trasporto marittimo internazionale, la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione contenuta in una polizza di carico, ancorché non sottoscritta dal caricatore, deve ritenersi valida ed efficace, a norma dell'art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198, entrata in vigore in Italia il I dicembre 1992), tutte le volte in cui l'emissione di polizze di carico sottoscritte da una sola parte rientri nell'ambito di abituali rapporti commerciali tra vettore e caricatore che risultino sistematicamente regolati, nel loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall'autore della clausola in deroga, condizioni redatte (come nella specie) su moduli prestampati contenenti sistematicamente detta clausola senza che il caricatore abbia, in proposito, mai formulato obiezioni, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale assenza di un qualsivoglia accordo verbale precedentemente intercorso tra le parti. Deve, in tal caso, ritenersi contrario a buona fede, difatti, l'eventuale opposizione formulata alla clausola di proroga dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna obiezione in proposito, atteso che l'esistenza di rapporti commerciali correnti tra le parti e disciplinati, nel loro complesso, da condizioni generali predisposte da una sola di esse, rendono significativo il silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze contenenti le dette condizioni generali, ed all'interno delle quali sia contenuta una clausola di proroga della giurisdizione sottoscritta solo dalla controparte, atteso che la ricezione e la mancata formulazione di obiezioni possono, del tutto legittimamente, costituire la prova dell'esistenza di un accordo di proroga.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7854
Data del deposito : 11 giugno 2001

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