Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
In tema di trasporto marittimo internazionale, la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione contenuta in una polizza di carico, ancorché non sottoscritta dal caricatore, deve ritenersi valida ed efficace, a norma dell'art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198, entrata in vigore in Italia il I dicembre 1992), tutte le volte in cui l'emissione di polizze di carico sottoscritte da una sola parte rientri nell'ambito di abituali rapporti commerciali tra vettore e caricatore che risultino sistematicamente regolati, nel loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall'autore della clausola in deroga, condizioni redatte (come nella specie) su moduli prestampati contenenti sistematicamente detta clausola senza che il caricatore abbia, in proposito, mai formulato obiezioni, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale assenza di un qualsivoglia accordo verbale precedentemente intercorso tra le parti. Deve, in tal caso, ritenersi contrario a buona fede, difatti, l'eventuale opposizione formulata alla clausola di proroga dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna obiezione in proposito, atteso che l'esistenza di rapporti commerciali correnti tra le parti e disciplinati, nel loro complesso, da condizioni generali predisposte da una sola di esse, rendono significativo il silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze contenenti le dette condizioni generali, ed all'interno delle quali sia contenuta una clausola di proroga della giurisdizione sottoscritta solo dalla controparte, atteso che la ricezione e la mancata formulazione di obiezioni possono, del tutto legittimamente, costituire la prova dell'esistenza di un accordo di proroga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI "
Dott. ROBERTO PREDEN "
Dott. Enrico ALTIERI "
Dott. Michele VARRONE "
Dott. GIULIO GRAZIADEI "
Dott. GIUSEPPE SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MARITRANSPORT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di rappresentante processuale di MEDITERREAN SHIPPING COMPANY s.a., armatrice delle motonavi "Eliana", "Aurora", "Mee May", "Sextum" e "Federica, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avv. Luigi Biamonti che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Mario Riccomagno, per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
REWICO ITALIA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone 78, presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, per procura speciale in calce al ricorso,
- controricorrente -
e nei confronti di
MULTIARREDO s.r.l. intimata avente ad oggetto regolamento preventivo di giurisdizione.
Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 23 novembre 2000;
sentito l'avv. Filippo Biamonti, per delega, che ha chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 1998 la Multiarredo S.r.l. ha convenuto davanti al tribunale di Milano la IC IT S.r.l. in liquidazione, chiedendone la condanna al pagamento delle somme che assumeva le fossero dovute per effetto degli inadempimenti della stessa IC al mandato di gestire il trasporto dall'IT ad Israele delle merci che l'istante, nel periodo aprile-ottobre 1997, si era impegnata a fornire ad un proprio acquirente avente sede in quello Stato.
Con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 30 giugno 1999, la IC, a propria volta, ha convenuto davanti al medesimo giudice la AR s.r.l., nella qualità di agente raccomandatario delle navi con cui era stato effettuato il trasporto e, quindi, di rappresentante processuale dell'armatore di dette navi Mediterranean Shipping Company (MSC) SA con sede in Svizzera, chiedendo di essere manlevata dal pagamento di tutte le somme che la stessa IC fosse stata condannata a rifondere in futuro a Multiarredo.
In relazione al suddetto procedimento, AR nella qualità, assumendo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario italiano rispetto alla domanda avanzata da IC attraverso la chiamata in causa di terzo, essendo competente la Hig Court of Justice di Londra, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali delle polizze di carico, propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al quale resiste con controricorso la medesima IC. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la IC IT ha dedotto di essere stata dichiarata fallita.
La circostanza, come è noto, è irrilevante perché il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli art. 299 seg. c.p.c., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.
2. Il regolamento di giurisdizione, contrariamente a quanto sostiene la società controricorrente, è ammissibile.
È, infatti, costante orientamento di queste sezioni unite che il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37, 2^ comma, c.p.c. da parte dell'art. 73 l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato,
poiché il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, avente lo scopo di inserire nella norma "rinviante" le disposizioni contenute nella norma di rinvio. D'altra parte, l'art. 11 della legge n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto già disposto dall'art. 37, 2^ comma, c.p.c. per quanto riguarda le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, ne' riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 citato (sentenze n. 6, 293, 331, 366, 373, e 12056 del 1999).
3. La domanda di garanzia è stata proposta dalla IC nei confronti della AN Shipping Company s.a. (di seguito MSC), società armatrice delle navi con le quali sono stati effettuati i trasporti per i quali è causa con sede in Svizzera. La AR s.r.l., avente sede in Ancona, è stata esplicitamente indicata nell'atto di chiamata in garanzia come raccomandataria, e quindi come mera rappresentante processuale, (nei limiti e) nel sensi di cui all'art. 288 cod. nav., della società armatrice;
d'altra parte, costituendosi in giudizio, la AR ha espressamente dichiarato di agire in nome e per conto della MSC, esulando nella specie, come è pacifico tra le parti, qualsiasi rapporto institorio tra armatore e raccomandatario. Pertanto, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti e sono destinati a prodursi direttamente nella sfera giuridica della società armatrice, che ha la veste di convenuta. Ne deriva che, ai fini della giurisdizione, deve aversi riguardo alla nazionalità e al domicilio della società armatrice e non a quella della società
raccomandataria.
Alla stregua di tali considerazioni deve condividersi l'affermazione della ricorrente secondo cui nella specie deve trovare applicazione la convenzione concernente la competenza, giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a GA il 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva con la legge 10 febbraio 1992, n. 198, ed entrata in vigore in IT il 1^
dicembre 1992. La convenzione è stata sottoscritta dagli Stati membri delle Comunità europee e da quelli appartenenti all'Associazione europea del libero scambio (Efta), tra i quali è la Svizzera e prevede come presupposto della sua applicazione che il convenuto abbia domicilio in uno degli stati contraenti. Poiché la MSC è società avente sede a Ginevra, non v'è dubbio che esista il presupposto per l'applicazione della citata convenzione.
4. La questione dibattuta nella presenta causa, che questa Corte è chiamata a risolvere per la prima volta, è se la clausola n. 2 delle condizioni generali di trasporto riportate sul retro delle polizze di carico di cui è causa (il cui testo, per quanto ora rileva, è del seguente tenore: "Law and jurisdiction. Claims and disputes under or in connection with bill of lading shall be refereed to the Hig Court of Justice in London."), sottoscritte soltanto dalla AR, nella qualità di mandataria di MSC, e nelle quali la IC è indicata come caricatrice, sia idonea ad attribuire la competenza giurisdizionale per la presente controversia alla Hig Court of Justice di Londra ai sensi dell'arte. 17 della convenzione di GA. Ora, questo atto internazionale, pur condividendo l'impianto della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, tanto da seguirne in grandissima parte perfino la numerazione delle singole disposizioni, ha introdotto, al tempo stesso, significative innovazioni, che hanno tenuto conto non solo delle modificazioni apportate al testo originario all'atto dell'adesione di paesi diversi dagli originari firmatari (convenzioni firmate a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 - ratificata e resa esecutiva con legge 29 novembre 1980, n. 967 - e il 25 ottobre 1982 - ratificata e resa esecutiva con legge 18 ottobre 1984, n. 756; la convenzione di adesione della Spagna fatta a Danostia - San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 5 ottobre 1991 n. 339, ha recepito nel testo della convenzione originaria alcune delle innovazioni introdotte con la convenzione di GA del 1988, e ha trovato conferma nella convenzione di adesione firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 26 gennaio 1999, n. 24), ma anche delle numerose pronunce interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee. Per quello che rileva nella presente controversia deve osservarsi che, mentre il testo originario dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles richiedeva per la validità della deroga alla giurisdizione che tale deroga fosse contenuta in una clausola scritta o in una clausola verbale confermata dalle parti per iscritto, con la convenzione di Lussemburgo del 1978 venne ritenuto anche sufficiente che detta clausola rivestisse una forma ammessa dagli usi del commercio internazionale che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. L'art. 17 della convenzione di GA (ora interamente inserito nella convenzione di Bruxelles del 1968 per effetto dell'art. 7 della convenzione di adesione di Danostia - San Sebastian del 1989), a completamento dell'evoluzione della disciplina, ha, da una parte, arricchito il riferimento alla forma della deroga convenzionale ammessa dagli usi, aggiungendo che deve trattarsi di usi ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato, e dall'altra, ha aggiunto anche la previsione della "forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro". Sostiene, innanzi tutto, la ricorrente che nella specie la deroga alla giurisdizione prevista dalla clausola numero 2 delle condizioni generali di trasporto riportate nelle polizze di carico è conforme a quest'ultima previsione perché la IC si è ricevuta polizze identiche a quelle per le quali è causa per un periodo di oltre un anno, (e cioè dal febbraio 1996 al marzo 1997) senza manifestare alcuna reazione.
La tesi della ricorrente deve essere condivisa.
Risulta infatti dagli atti che effettivamente nel periodo di tempo indicato vennero consegnate dalla ricorrente alla IC polizze di carico predisposte e sottoscritte solo dalla prima, contenenti, tra l'altro, la clausola di deroga della giurisdizione a favore della High Court of Justice di Londra. Questa circostanza è idonea a provare, al tempo stesso, l'esistenza dell'accordo di deroga alla giurisdizione e la sufficienza della consegna del documento sottoscritto da una sola parte, come forma nella quale detto accordo si manifesta.
Infatti, come ha più volte rilevato la Corte europea, con pronunce che, evidentemente, stanno alla base della formulazione dell'art. 17 della convenzione di GA (Corte di giustizia delle comunità europee 14 dicembre 1976, in causa 25/76; 18 giugno 1984, in causa 71/83; 11 luglio 1985 in causa 221/84) la clausola attributiva della competenza giurisdizionale, ancorché non sottoscritta dal caricatore, può soddisfare i requisiti di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles (nella sua originaria versione restrittiva che richiedeva quanto meno la conferma scritta dell'accordo verbale) quando l'emissione della polizza di carico sottoscritta da una sola parte, avente natura di conferma scritta, rientra nell'ambito di rapporti commerciali correnti tra il caricatore e il vettore, regolati, nel loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall'autore della conferma scritta e redatte su moduli prestampati che contengano sistematicamente la clausola di cui si discute, senza che il caricatore abbia mai formulato obiezioni. In tal caso, infatti, anche in assenza di un precedente accordo verbale (sent. 19 giugno 1984), sarebbe contrario alla buona fede il fatto che la parte che non ha formulato obiezioni si opponesse all'applicazione della clausola di attribuzione della giurisdizione.
Le argomentazioni della Corte di giustizia (che hanno efficacia vincolante rispetto all'interpretazione della convenzione di Bruxelles - il cui art. 17, nel testo attualmente vigente è identico all'art. 17 della convenzione di GA -, in virtù dei protocolli adottati a Lussemburao il 3 giugno 1971, ratificati e resi esecutivi con legge 19 maggio 1975, n. 180 e successive modificazioni) valgono infatti come strumenti interpretativi della disposizione di cui si tratta dotati di particolare autorevolezza. Ora, la Corte di giustizia ha affermato che l'esistenza di rapporti commerciali correnti, disciplinati nel loro complesso da condizioni generali predisposte da una parte, rendono significativo il silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze di carico, contenenti le condizioni generali all'interno delle quali vi sia una clausola i proroga della giurisdizione, sottoscritta solo dall'altra parte. La ricezione e la mancata formulazione di obiezioni costituiscono cioè prova dell'esistenza di un accordo di proroga. Al tempo stesso tale accordo, nella pratica commerciale instaurata dalle parti, è ritenuto validamente manifestato nella forma della mera consegna del documento sottoscritto da una sola parte.
5. La fondatezza della tesi della ricorrente secondo la quale nella specie la consegna della polizza di carico da essa sottoscritta costituisce forma idonea ai sensi dell'art. 17, 1^ comma lettera b) della convenzione di GA, in quanto conforme alle pratiche stabilite tra le parti, rende inutile l'esame della tesi, proposta in via subordinata, secondo la quale la forma suddetta sarebbe ammessa da un uso del commercio internazionale (art. 17, 1^ comma lettera c).
6. La clausola di attribuzione della giurisdizione, validamente manifestata nella forma di cui all'art. 17, 1^ comma lettera b), è idonea a derogare non solo ai criteri generali ma anche a quelli speciali previsti dalla stessa convenzione e, pertanto anche a quello previsto dall'art. 6, 2^ comma per le cause di garanzia o nelle quali un terzo sia chiamato (sull'ammissibilità di deroga convenzionale ai criteri di determinazione della giurisdizione previsti sia in via generale che per ipotesi specifiche, con riferimento alla convenzione di Bruxelles, ma con portata generale v. Corte giustizia comunità europee 14 dicembre 1976, in causa 24/76 e in causa 25/76, 6 maggio 1980, in causa 784/79). 7. È infondata l'eccezione della controricorrente secondo cui la clausola attributiva della competenza giurisdizionale deve essere sottoscritta specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., non solo e non tanto per i motivi più volte indicati da questa Corte con riferimento alla disciplina dettata dalla convenzione di Bruxelles (sentenze nn. 2642 del 1998, 6328 del 1997, 90 del 1995, 109, 10 del 1994, 3928 del 1989 e altre), quanto e soprattutto perché la tesi è radicalmente incompatibile con la nuova disciplina introdotta dalla convenzione di GA, che ammette che la clausola di cui si tratta possa avere forma diversa da quella scritta.
In conclusione deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio e del giudizio di merito.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese di questo giudizio e del giudizio di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 23 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001