Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
* IN NOME0 12 4 1 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE opforizieise Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a decuits regiuntivo Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE R.G.N. 15688/98 Cron.2563 Dott. Rafaele - Consigliere CORONA ..404 Dott. Giandonato Rel. Consigliere NAPOLETANO - Rep. Dott. Giovanna - Consigliere SCHERILLO Ud. 04/10/00 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copłá studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S E NTENZA 6000 per diritti 29 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DE CESARE MARIA CARMEN, DE CESARE LUIGI, elettivamente LIRE 3000 domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato ROMANO G., difesi dall'avvocato DE CESARE LUIGI, giusta delega in atti;
CG575476 - ricorrenti CG575477
contro
RO AT TIT. DITTA C.A.M.I.R., per esso gli eredi MA LE, AN IT VED. RO, RO AR TO, RO MA;
MA LE..
- intimati -
2000 avverso la sentenza n. 6780/97 del Tribunale di 1565 MILANO, depositata il 23/06/97; -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. ROMANO udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. 1400079 udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato || 29 MAG. 2001. IL CANCELLIERE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato DE CESARE LUIGI, difensore del LIRE 3000 l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto CANCELLERIA ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CG508036 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per CC508037 l'accoglimento del 3° motivo, assorbiti gli altri. CG508038 CG508039 €0,52 L1000 CANCELLERIA AX943485 AX943478 r e l l a G -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE di Milano, decidendo Il sull'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L.
3.463.772 emesso in data 22 maggio 1986 nei confronti di LU De ES, su ricorso di BA OR nonché sulle domande proposte nel giudizio di opposizione dal OR nei confronti di RI ZZ e di RI ME De ES, chiamati in causa dall'attore, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò le domanda contrattuali proposte nei confronti dei terzi chiamati in causa. Il OR propose appello ed il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del gravame, con sentenza resa il 23 giugno 1997, ha condannato la De ES RI ME a versare al OR, a titolo di arricchimento senza causa, la somma rivalutata di L. 4.332.268, oltre a L. 2.007.188 ит per interessi legali, compensando tra le parti le ав spese del doppio grado di giudizio. р Per quel che rileva ancora in questa sede, il п giudice d'appello ha ritenuto preliminarmente ammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta per la prima volta in secondo grado nei confronti della De ES, poiché essa si fondava 3 sugli stessi fatti dedotti nel giudizio di primo grado. Nel merito, ha Osservato che era risultato provato che i lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento, per i quali il OR chiedeva il pagamento, erano stati eseguiti nell'appartamento di proprietà della De cesare e che, pertanto, quest'ultima si era indebitamente arricchita dell'opera ed era tenuta a corrispondere il relativo indennizzo, nei limiti del costo dei lavori. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso RI ME De ES e LU De ES, affidandosi a sette motivi, gli intimati, eredi del OR, e ZZ, non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano . т е 1'impugnata sentenza per violazione e falsa в applicazione dell'art. 644 cod. proc. civ., и adducendo che, poiché il termine fissato ч deldall'articolo citato per la notificazione decreto ingiuntivo è termine perentorio, il RE non aveva la facoltà di prorogarlo. Tale considerazione, ad avviso dei ricorrenti, 4 avrebbe dovuto indurre il RE a dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo anziché revocarlo, con riflesso sulla ripartizioneconseguente dell'onere delle spese processuali, rendendo ingiustificata l'operata compensazione. La censura è infondata, poiché, se anche il decreto ingiuntivo, invece di essere revocato, fosse stato dichiarato inefficace per la ragione addotta dai ricorrenti, il RE ed il Tribunale non sarebbero stati esonerati dall'esame della domanda comunque proposta nella fase di opposizione dall'opposto. Sotto tale profilo, pertanto, la situazione processuale non sarebbe mutata, con la conseguenza che l'inefficacia del decreto non avrebbe potuto avere conseguenze diverse sul regolamento dell'onere delle spese di lite. Col secondo motivo i ricorrenti adducono violazione e falsa applicazione dell'art. 269 cod. т proc. civ. nonché omessa pronuncia sull'eccezione и di inammissibilità per tardività della chiamata in в и causa della De ES RI ME, adducendo, in ч primo luogo, che, sul punto, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi. Nel merito, osservano che l'autorizzazione alla chiamata in causa di detta parte fu data dopo 5 attività che era stata svolta ampia e nutrita istruttoria, qualificabile come "preparatoria" e D ( rilevante sul piano processuale. Anche questa censura va disattesa. ' fermo in giurisprudenza il principio secondo E cui il concetto di "prima udienza, ai sensi civ., nella dell'art. 269, co.2°, cod. proc. previgente formulazione, non va definito con criterio formalisticamente cronologico, bensì con sostanziale, dovendosi aver riguardo criterio all'effettiva trattazione della causa, poiché la ratio della norma è volta ad evitare che il terzo sia costrutto a partecipare ad un giudizio in cui assenza, attivitàsia stata svolta, in sua Cass., 29 ottobre istruttoria о decisoria (cfr. 1998, n. 10783). Alla stregua di tale principio, devesi ritenere т che nel caso in esame la "prima udienza" utile per и chiedere la chiamata in causa della de ES RI ц и ME fosse quella del 19 novembre 1997, poiché le ч attività processuali svolte sino a quel momento non possono che definirsi meramente preparatorie, come le definiscono gli stessi ricorrenti, e, comunque, tali da non poter in alcun modo pregiudicare la posizione processuale del terzo chiamando in causa. 6 Si tratta, invero, del provvedimento di rigetto dell'istanza di provvisoria se zione del decreto ingiuntivo opposto, dell'autorizzazione alla chiamata in causa di altro soggetto, il ZZ, e del deposito, oltre che di comparse, di documenti che il terzo avrebbe potuto tempestivamente disconoscere. In particolare, non si era svolta alcuna attività istruttoria, volta alla formazione la prova ul del processo, né il g.I. aveva ammessO alcun mezzo istruttorio a tal fine. Ciò posto, l'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'apposito motivo di gravame formulato dalla de ES RI ME non assume alcun rilievo, attesa l'infondatezza del vizio processuale denunciato. Va, ora, premessa la trattazione della censura col quarto motivo,svolta che, attenendo т и all'ammissibilità della domanda di arricchimento в и senza causa in grado d'appello, risulta assorbente ч rispetto al 3^ motivo, col quale si denuncia il difetto di legittimazione passiva della De ES RI ME in ordine а detta domanda, nonché 6° rispetto ai motivi 5° ed al con i quali, l'incompatibilitàsi denuncia rispettivamente, della domanda di arricchimento senza causa col 7 procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo e la violazione dell'art. 2041 cod. civ. con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo da arricchimento. Col quarto motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. nonché di insufficiente pronuncia sulla proponibilità di tale azione in grado di appello. Osservano, all'uopo, che il creditore in primo grado aveva chiesto la condanna della De ES RI ME sulla base dello stesso titolo di responsabilità (contratto di appalto о di subappalto) posto a fondamento della domanda т proposta nei confronti delle altre parti e, poiché, е La per definizione, l'azione di arricchimento щ и funzione sussidiaria, ciò era sufficiente ad attribuire carattere di novità alla domanda ч proposta in grado di appello. l'indirizzo Peraltro, anche а voler seguire giurisprudenziale accolto dal Tribunale, secondo cui l'azione di arricchimento è proponibile in appello quando non si renda necessario svolgere attività istruttoria, quelle sull'esistenza del depauperamento del OR e sulla correlativa locupletazione della De ES costituiscono 8 circostanze del tutto nuove rispetto a quelle poste a fondamento della domanda contrattuale in primo grado. Da ultimo, ad avviso dei ricorrenti, a rendere inammissibile di ulteriormente l'azione nei confronti della in arricchimento De ES grado di appello sta il rilievo che nel caso di specie erano diversi il soggetto obbligato in virtù del titolo contrattuale e quello arricchito senza causa;
né rilevava che l'azione contrattuale fosse stata esperita negativamente in primo grado. Osserva la Corte che la censura è fondata. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale registratori sul tema, i cui termini in parte echeggiano nell'impugnata sentenza, questa Suprema . м ия Corte, con sentenza n. 4712/1996, resa a Sezioni ч Unite, ha avuto modo di affermare che "la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto а quella di inadempimento originariamente formulata, unacontrattuale domanda nuova ..in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati (per la individuazione dei quali è indispensabile il 9 riferimento ai relativi fatti costitutivi, che identificano sensibilmente tra loro eddivergono due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene diverso (indennizzo, anziché il prezzo pattuito), così mutando l'originario petitum, ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la p.a., anche il riconoscimento della utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale". Sulla base di tale condiviso principio di т diritto, secondo cui la actio de in rem verso и giudizio una sempre e comunque introduce nel ив nuova rispetto a quella ex contractu domanda ч originariamente proposta, devesi ritenere che la domanda di arricchimento senza causa proposta in grado d'appello dal OR nei confronti della De ES fosse nuova rispetto all'azione contrattuale proposta nei confronti della stessa parte in primo grado e che, pertanto, dovesse essere dichiarata ai sensi dell'art. 345 cod. proc.inammissibile civ.. 10 La fondatezza del profilo esaminato esonera dall'esame del profilo ulteriore, che concerne più propriamente la pretesa violazione del carattere di sussidiarità dell'azione di arricchimento senza causa. L'accoglimento del quarto motivo impone di dichiarare assorbiti i motivi terzo, quinto e sesto. Col settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. nei confronti dell'opponente LU De ES, essendo state erroneamente compensate le spese processuali. Si sostiene dal ricorrente che nel giudizio di opposizione а decreto ingiuntivo è determinante l'esito dell'opposizione in ordine alla ripartizione delle spese di lite, dovendo и л all'accoglimento dell'opposizione necessariamente seguire la condanna dell'opposto al rimborso delle spese. La censura è, con tutta evidenza, destituita di fondamento, poiché le norme del giudizio di opposizione а decreto ingiuntivo non derogano in alcun modo al principio generale, sancito dall'art. 92, CO. 2° cod. proc. civ., secondo cui il giudice, ricorrendo giusti motivi, come nel caso in 11 esame, od in caso di soccombenza reciproca, ha il potere di compensare integralmente о parzialmente le spese di lite tra le parti;
né una siffatta deroga è dato ricavare da un'interpretazione disciplinano il sistematica delle norme che giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come, peraltro, immotivatamente, sembra sostenere il ricorrente. Conclusivamente, 1'impugnata sentenza va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto, restando assorbiti i motivi terzo, quinto, e sesto, mentre vanno rigettati i motivi primo, secondo e settimo. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio tra la ricorrente De ES RI ME e gli intimati e quelle del giudizio di legittimità tra il De ES LU e gli intimati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti i motivi terzo, quinto edichiarando sesto;
rigetta i motivi primo, secondo e settimo;
cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese dell'intero giudizio tra la De ES RI 12 ME e gli intimati e quelle del presente giudizio tra il De ES LU e gli intimati. Così deciso in Roma, addì 4 ottobre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. 4 Previdente Il Courigliere exter n Ving Bo Elemen ANGELLIERE C1 Valeria Neri CANCELLERIA 29 GEN. 2001 80000 OTATO 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in Hala MAG. 2001 Seria 4. n. 22139 versate $ 330.00- (like cont ento , al n. F. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Graz DI FILIPPO) I Responsabile Servizo Atti Giudiziari (Dr. M. RACHIDHINI) G 1 1 0 1 0 A M R T 13