Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di appalto di lavori condominiali, l'azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ. nei confronti dell'appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall'amministratore.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominialiFrancaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004
In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE AR - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA & NZ SPA, in persona dell'Amm.re delegato Ing. PAOLO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 215 SC A INT 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MACORI, difeso dall'avvocato PIETRO ROSSANIGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA AR, LO PP, SI IO, TA TO, AR ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende unitamente all'avvocato GABRIELE BRUYERE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1580/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato AR MENGHINI, difensore resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per rigetto del ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3-7-1987, LO RI, LO EP, ES IG, FA AN e AR Enzo, condomini degli edifici di Via Villarsa nn. 35-37 e di Via Monteponi, in Torino, convenivano in giudizio davanti al pretore di quella città la PA & NZ s.p.a., alla quale avevano affidato l'appalto dei lavori alla centrale termica e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, chiedendone la condanna, previa compensazione del loro debito nei confronti della convenuta, al risarcimento dei danni, di cui quantificavano gli importi per ciascun attore, provocati dall'allagamento, anche con liquami fuoriusciti dalla fognatura, delle loro cantine, in conseguenza dello smantellamento del cortile e della rottura delle tubazioni. Si costituiva in giudizio la PA & NZ s.p.a., deducendo che i lavori in questione erano stati concessi in subappalto alla EDIL ART di UR EL e che, pertanto, i danni lamentati dagli attori erano imputabili a quest'ultima, che chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa per esserne manlevata;
contestava, ad ogni buon conto, il quantum preteso dagli attori e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento delle quote di riscaldamento per l'anno 1986-1987. Si costituiva in giudizio UR EL, titolare della ditta Edil Art, il quale assumeva che i lavori (scavo attraverso il cortile condominiale), che avevano cagionato i danni lamentati dagli attori, erano stati commessi a AL EP, titolare dell'omonima ditta individuale, che li aveva eseguiti, e, pertanto, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa quest'ultimo e che, comunque, fossero rigettate le domande proposte nei suoi confronti dalla PA & NZ ed eventualmente dagli attori.
Si costituiva, infine, anche AL EP per eccepire la prescrizione ex art. 1667 c.c., per contestare che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte e per chiedere il rigetto delle domande proposte ex adverso.
Con sentenza del 20-1/8-2-1995, il pretore di Torino, ritenuta superflua ogni istruttoria, respingeva la domanda degli attori, accoglieva la domanda riconvenzionale della PA & NZ s.p.a., condannando, per l'effetto, gli stessi al pagamento alla convenuta delle somme da loro rispettivamente dovute per spese di riscaldamento della stagione 1986/87.
Proposto appello dagli attori, e costituitesi nel procedimento di appello le stesse parti del giudizio di primo grado, il tribunale di Torino, con sentenza depositata il 13 marzo 1999, in totale riforma di quella impugnata, ha condannato la PA & NZ s.p.a. al pagamento agli attori, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme per ciascuno indicate nel dispositivo;
ha respinto la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di UR EL, titolare della ditta Edil Art, e quella analoga proposta dal UR nei confronti di AL EP;
ha condannato, inoltre, la PA e NZ s.p.a. a rimborsare alle parti appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio ed ha dichiarato compensate per intero quelle di entrambi i gradi del giudizio tra la PA & IZ s.p.a. e UR EL, e tra questo e il AL.
La motivazione della decisione, per la parte che ancora qui interessa con riferimento al ricorso per cassazione proposto dalla PA & NZ s.p.a., può essere riassunta nei seguenti termini. La convenuta, quale appaltatrice, è responsabile dei danni derivati agli attori in conseguenza dell'esecuzione dei lavori appaltati, a nulla rilevando che la stessa, come assume, abbia subappaltato alla EDIL ART quelli inerenti la "costruzione del cunicolo per passaggio tubazione, della scala esterna di servizio, della tubazione in ferro e dell'adeguamento centrale termica"; e ciò a motivo che essa non ha allegato e tanto meno provato di avere informato il condominio ed i condomini committenti di tale evenienza, e neppure di avere ottenuto da costoro la relativa autorizzazione, per cui gli stessi, come non hanno acquistato diritti nei confronti del subappaltatore, così non hanno assunto, nemmeno obblighi verso di lui. Ne consegue che, dovendosi escludere qualsiasi autonomia del subappaltatore EDIL ART nell'esecuzione dei lavori commessi dagli attori alla PA & NZ, la prima va considerata mera esecutrice materiale dei lavori medesimi in nome e per conto della seconda, la quale è, quindi, l'unica responsabile dei danni che ne sono derivati ai committenti.
Va anche respinta, pertanto, la domanda di manleva formulata dalla PA & NZ nei confronti del UR, titolare della EDIL ART, nonché quella del secondo nei confronti di AL EP. attesa, tra l'altro, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c., sollevata rispettivamente dai due chiamati in causa. Quanto ai danni subiti dagli attori, il tribunale ne ha determinato gli importi, tenendo conto, da un lato, delle prove documentali da loro fornite, e, dall'altro, dei crediti, parimenti provati documentalmente, opposti in compensazione dalla PA & NZ e relativi alla fornitura del servizio di riscaldamento per la stagione 1986/87.
Ricorre per la cassazione della sentenza la S.I.R.P.A. & NZ s.p.a., con sede in Torino, in persona dell'amm.re delegato Ing. Paolo NZ, deducendo due motivi di gravame.
Resistono con controricorso LO AR, NI EP, ES IG, FA AN e AR EZ.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia:
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui è stato dichiarato l'obbligo della PA & NZ s.p.a. di risarcimento dei danni - Contraddittoria motivazione sul punto. Secondo la ricorrente, il tribunale ha erroneamente applicato nella fattispecie le norme in materia di appalto, con le conseguenze previste dagli artt. 1667 e segg. c.c., che dovevano essere, invece, combinate con quelle di cui agli artt. 2043 segg. c.c., in materia di responsabilità per fatti illeciti;
con la conseguenza che, avendo il subappaltatore EDIL ART eseguito i lavori di scavo concessigli in subappalto dalla PA & NZ in piena autonomia e senza ingerenza alcuna di quest'ultima, era il subappaltatore EDIL ART che doveva rispondere dei danni derivati agli attori dai lavori medesimi.
Inoltre, è stato ritenuto altrettanto erroneamente che gli attori fossero condomini dell'edificio e perciò "parte committente" del contratto di appalto intercorso tra il condominio e la ricorrente;
mentre, dovendosi presumere che fossero soltanto conduttori e detentori delle cantine e, dunque, terzi rispetto al contratto predetto, non poteva configurarsi alcuna responsabilità dell'appaltatore nei loro confronti, essendo viceversa ipotizzabile soltanto una responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico del soggetto che, in piena autonomia rispetto all'appaltatore e con la consapevolezza degli attori, aveva materialmente eseguito i lavori. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia:
Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c. nella parte in cui sono state giudicate provate la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dagli attori - Insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, in relazione all'affermazione del tribunale, secondo cui la convenuta avrebbe contestato soltanto genericamente la documentazione prodotta dagli attori e posta a base della domanda di danni;
laddove risulta per tabulas (scritti difensivi) la contestazione specifica degli stessi, sull'entità dei quali, peraltro, non è stata fornita alcuna idonea prova, neppure orale.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Per quanto riguarda il primo motivo, si rileva, innanzitutto, che l'attuale ricorrente non ha contestato, a quanto risulta, nei precedenti gradi di giudizio di avere eseguito i lavori nel condominio di Via Monteponi 34/36 e di Via Villarsa in virtù di contratto di appalto stipulato nell'anno 1985, avendo dedotto, viceversa, in quelle sedi che i lavori, la cui esecuzione avrebbe causato i danni lamentati dagli attori, erano stati concessi in subappalto alla Edil Art di UR EL, per cui era quest'ultima, se mai, a doverne rispondere;
come parimenti non ha contestato la qualità, negli attori, di condomini dello stabile nel quale sono stati eseguiti i lavori e di committenti.
Tanto rilevato, appare priva di pregio la censura contenuta nel motivo in esame, con cui, nel denunciare genericamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione, si assume sostanzialmente, in questa sede, che non sono applicabili nella fattispecie sic et simpliciter le norme sull'appalto artt. 1667 e segg. c.c., bensì, in combinazione con queste, quelle di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., in materia di responsabilità per fatti illeciti;
con la conseguenza, appunto, che dei danni subiti dagli attori - terzi, tra l'altro, secondo la ricorrente, sembra di capire, rispetto al contratto di appalto - deve rispondere il subappaltatore, cioè UR EL, titolare della Edil Art, che esegui i lavori, stante l'autonomia dello stesso nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, cioè da essa IR & NZ.
A prescindere, invero, che l'appaltatore, una volta denunciata dal committente la non corretta e regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto deve rispondere nei confronti del primo anche dei danni che ne sono derivati, ai sensi dell'art. 1668 c.c. (sent. n. 1334/96; n. 4637/83), e che, nel caso che ne occupa, la qualità di committenti degli attori è fuori contestazione - e ciò senza dire che i condomini sono, comunque, legittimati in proprio ad agire contro l'appaltatore per l'inadempimento delle obbligazioni da lui assunte con il contratto stipulato con l'amministratore - sta di fatto che il tribunale ha accertato e dato atto che nessuna autorizzazione era stata data dai committenti alla IR & NZ di appaltare ad altra ditta i lavori o alcuni dei lavori ad essa commessi, e che neppure erano stati informati il condominio ed i condomini di tale preteso subappalto, per cui, come ha correttamente statuito il tribunale con adeguata e congrua motivazione, deve rimanere ferma la responsabilità della stessa IR & NZ, obbligata ad eseguire i lavori secondo gli impegni assunti, per i danni subiti dai condomini in conseguenza della non regolare esecuzione dei lavori medesimi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale ha riconosciuto e liquidato i danni agli attori, nonostante che costoro non abbiano fornito alcuna prova dell'esistenza degli stessi e della loro entità.
Anche tale censura è priva di pregio, avendo il tribunale accertato e dato atto che effettivamente i mobili degli attori depositati nelle cantine rimasero danneggiati in conseguenza dell'allagamento dei locali provocato dalla rottura dell'alimentazione dell'acqua e della tubazione della fognatura.
Sulla base, quindi, della documentazione prodotta dalle parti, ed in mancanza di specifiche contestazioni sul quantum, ha statuito, con motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali, di cui ha dato debito conto in sentenza, che agli attori spettassero, a titolo risarcimento dei danni, gli importi da ciascuno richiesti. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 139,85, oltre a euro 500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003