Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 631
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Massime1

In tema di appalto di lavori condominiali, l'azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ. nei confronti dell'appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall'amministratore.

Commentario1

  • 1La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominiali
    Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004

    In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 631
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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