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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15782 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021 la Prima sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 2 febbraio 2021 che confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto EL D'OL e aveva per l'effetto annullato la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività comuni, inflitta per condotta, risalente al giugno 2018, consistita nella battitura, per la durata di non oltre mezz'ora, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro azione. Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15782 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 07/02/2023 su di esso, né provocato disordini o sommosse. Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione. Era stato proposto ricorso dal Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Il ricorrente lamentava che il Tribunale di sorveglianza avesse esercitato un sindacato al giudice precluso, ingerendosi nell'esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, nonché fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclamo. Lamentava vizi di motivazione in quanto la battitura collettiva dei blindati non formerebbe oggetto di alcun diritto e costituirebbe di per sé, ex art. 77, comma 1, n. 4), reg. es Ord. pen., comportamento molesto. Nel caso specifico, l'iniziativa assunta dal detenuto aveva arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l'istituto. La Prima sezione riteneva il ricorso fondato in quanto ai fini dell'infrazione di cui all'art. 2 77, Comma 1, n. 4), reg. es . Ord. pen., debbono farsi rientrare nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. La interpretazione della ordinanza si poneva in contrasto con la disposizione regolamentare, che è parametro legale del sistema disciplinare, in quanto le più gravi evenienze menzionate integrano in realtà ipotesi più gravi di illecito disciplinare. Il provvedimento impugnato era dunque annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila perché apprezzasse la concreta rilevanza disciplinare della condotta addebitata, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione al caso in esame. 2. A seguito dell'annullamento con rinvio il Tribunale di Sorveglianza di L'aquila con ordinanza del 20 settembre 2022 accoglieva il reclamo presentato dal DAP con conseguente annullamento dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza dell'8 luglio 2020 nei confronti del D'OL. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso il D'OL personalmente nominando difensore di fiducia l'avv. Piera Farina alla quale riservava motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore. 1.1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (2018), Rv. 272010). 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pre
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021 la Prima sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 2 febbraio 2021 che confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto EL D'OL e aveva per l'effetto annullato la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività comuni, inflitta per condotta, risalente al giugno 2018, consistita nella battitura, per la durata di non oltre mezz'ora, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro azione. Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15782 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 07/02/2023 su di esso, né provocato disordini o sommosse. Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione. Era stato proposto ricorso dal Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Il ricorrente lamentava che il Tribunale di sorveglianza avesse esercitato un sindacato al giudice precluso, ingerendosi nell'esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, nonché fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclamo. Lamentava vizi di motivazione in quanto la battitura collettiva dei blindati non formerebbe oggetto di alcun diritto e costituirebbe di per sé, ex art. 77, comma 1, n. 4), reg. es Ord. pen., comportamento molesto. Nel caso specifico, l'iniziativa assunta dal detenuto aveva arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l'istituto. La Prima sezione riteneva il ricorso fondato in quanto ai fini dell'infrazione di cui all'art. 2 77, Comma 1, n. 4), reg. es . Ord. pen., debbono farsi rientrare nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. La interpretazione della ordinanza si poneva in contrasto con la disposizione regolamentare, che è parametro legale del sistema disciplinare, in quanto le più gravi evenienze menzionate integrano in realtà ipotesi più gravi di illecito disciplinare. Il provvedimento impugnato era dunque annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila perché apprezzasse la concreta rilevanza disciplinare della condotta addebitata, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione al caso in esame. 2. A seguito dell'annullamento con rinvio il Tribunale di Sorveglianza di L'aquila con ordinanza del 20 settembre 2022 accoglieva il reclamo presentato dal DAP con conseguente annullamento dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza dell'8 luglio 2020 nei confronti del D'OL. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso il D'OL personalmente nominando difensore di fiducia l'avv. Piera Farina alla quale riservava motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore. 1.1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (2018), Rv. 272010). 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pre