CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28821 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28821 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 324 codice di rito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SP NN, indagata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro trovata in suo possesso (euro 14.645,00). 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge processuale - divieto del bis in idem cautelare - avuto riguardo alla circostanza che, sugli stessi beni e con riferimento alle medesime imputazioni, il Tribunale del riesame aveva già annullato il decreto di convalida del sequestro preventivo, senza che fosse intervenuto, nelle more, alcun elemento di novità idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi sul punto. La difesa ritiene inoltre che, nella specie, il Tribunale, nel precedente provvedimento, avesse pronunciato nel merito, stante l'identità degli elementi probatori. In ogni caso, si censura l'omessa valutazione delle disponibilità economiche dell'indagata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha respinto il riesame precisando che, con il precedente provvedimento, era stato annullato il decreto di convalida del sequestro preventivo avente ad oggetto la stessa somma, poiché lo strumento giuridico risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 240, cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, non era idoneo in relazione al delitto per il quale si procede, quello cioè di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Intervenuta tale pronuncia, l'organo inquirente aveva proceduto in via d'urgenza, all'atto del dissequestro, a sottoporre comunque a vincolo la somma di denaro con un sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ai sensi dell'art. 240 bis, cod. pen., valorizzando la circostanza che l'indagata non aveva fornito la prova della lecita provenienza della somma, suddivisa in più confezioni, ben occultata all'interno di vestiti e cassetti e sproporzionata rispetto al reddito dichiarato (risultando la donna disoccupata). Il sequestro era stato convalidato dal GIP, poichè assolutamente necessario. Il Tribunale, a fronte della sollevata questione processuale, oggetto del motivo di ricorso, ha ritenuto che l'ordinanza di annullamento della prima misura reale non contenesse alcuna valutazione di merito in ordine ai fatti, non essendosi quel giudice pronunciato sul fumus e neppure sul periculum, essendosi l'annullamento fondato sulla non pertinenza dello strumento azionato. Inoltre, ha osservato che, stante la ratio del divieto processuale di che trattasi (impedire, cioè, la mera rivalutazione degli stessi elementi in assenza di un novum), nella specie non si fosse prodotta alcuna preclusione, la precedente misura essendo stata annullata per motivi formali. Più precisamente, la misura disposta d'urgenza e convalidata dal giudicante è stata considerata da quel giudice diversa dalla prima annullata, le due misure fondandosi su presupposti giuridici diversi: infatti, la seconda richiede la sproporzione tra il bene e le condizioni economiche del soggetto, senza alcuna necessità di ravvisare un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato per il quale si procede. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla preclusione processuale che forma oggetto della doglianza, occorre intanto precisare, in adesione ai principi già affermati da questa Corte di legittimità, che più che di "giudicato cautelare", al fine di spiegare il fenomeno del "ne bis in idem cautelare", occorre piuttosto ispirarsi al principio, più pertinente, della preclusione endo-processuale (vedi, in motivazione, sez. 3, n. 50310 del 18/9/2014, Scandroglio, che, a sua volta, richiama sez. 3, n. 26367 del 25/3/2014, Stewart, n.m. sul punto). Alla materia cautelare non si addice, infatti, l'idea del "giudicato", evocativa di concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare, connotato dal criterio della provvisorietà delle situazioni giuridiche, per definizione modificabili in conseguenza della progressione processuale. Ciò posto, deve ribadirsi, in linea di principio, che non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (sez. 2, n. 51199 del 1/10/2019, Amoruso, Rv. 278228, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la preclusione di che trattasi proprio con riguardo all'emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione;
provvedimento, quest'ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del "fumus commissi delicti" rispetto alla provenienza delittuosa del denaro). In quella sede, il giudice di legittir ftà ha, invero, chiarito la portata della preclusio:ie in questione, con riferimento alla materia cautelare: il sistema ordinamentale riconosce al pubblico 3 ministero un potere d'impulso che però non è indiscriminato, bensì soggetto al limite di un razionale esercizio, di cui costituisce principale corollario l'impossibilità di reiterare l'azione penale per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, con le correlate preclusioni, sistema del quale costituisce massima espressione il divieto di "bis in idem". Tali principi operano anche in materia cautelare, pur con gli adattamenti imposti dalla peculiarità dei profili processuali, ed hanno portato all'elaborazione giurisprudenziale di concetti quali il "giudicato cautelare" e all'individuazione di un sistema di preclusioni tese a garantire la razionalità dell'apparato normativo, onde impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, in assenza di un quid noví, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. Pertanto, non è consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto. La preclusione, tuttavia, non opera, ancorché il provvedimento di sequestro sia fondato sugli stessi presupposti del precedente annullato, ove quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio formale (sul punto, la giurisprudenza è costante e basti un rinvio, ex multis, a sez. 3, n. 29975 del 8/5/2014, Betti, Rv. 259944, in cui si è affermata la legittimità del provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, emesso dopo che un primo analogo provvedimento era stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti", in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione;
sez. 2, n. 2276 del 6/10/2015, Gaeta, Rv. 265772; sez. 3, n. 9972 del 5/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 2278422). Da ciò emerge che, a sostegno della rinnovazione della domanda cautelare del pubblico ministero, debbano porsi fatti o esigenze processuali dotate del carattere della novità, suscettibili di conferire rinnovata legittimazione all'atto d'impulso, superando la consunzione conseguente al pregresso esercizio dello stesso potere. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei parametri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo escluso il divieto agitato dalla difesa in relazione ad entrambi gli elementi rilevanti ai fini specifici: da un lato, infatti, ha escluso una pronuncia sul merito della vicenda cautelare e, quindi, un precedente vaglio del fumus e del periculum;
dall'altro, ha evidenziato la totale diversità dei presupposti legittimanti le due misure. Il preLedente vaglio, in altri termini, si è fermato alla fase preliminare inerente alla sussistenza dello stesso potere cautelare in capo al pubblico ministero, avuto 4 riguardo al reato per il quale si procede, vale a dire la sola detenzione e non la cessione di sostanze stupefacenti. 4. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non apprezzandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 giugno 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28821 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 324 codice di rito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SP NN, indagata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro trovata in suo possesso (euro 14.645,00). 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge processuale - divieto del bis in idem cautelare - avuto riguardo alla circostanza che, sugli stessi beni e con riferimento alle medesime imputazioni, il Tribunale del riesame aveva già annullato il decreto di convalida del sequestro preventivo, senza che fosse intervenuto, nelle more, alcun elemento di novità idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi sul punto. La difesa ritiene inoltre che, nella specie, il Tribunale, nel precedente provvedimento, avesse pronunciato nel merito, stante l'identità degli elementi probatori. In ogni caso, si censura l'omessa valutazione delle disponibilità economiche dell'indagata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha respinto il riesame precisando che, con il precedente provvedimento, era stato annullato il decreto di convalida del sequestro preventivo avente ad oggetto la stessa somma, poiché lo strumento giuridico risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 240, cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, non era idoneo in relazione al delitto per il quale si procede, quello cioè di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Intervenuta tale pronuncia, l'organo inquirente aveva proceduto in via d'urgenza, all'atto del dissequestro, a sottoporre comunque a vincolo la somma di denaro con un sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ai sensi dell'art. 240 bis, cod. pen., valorizzando la circostanza che l'indagata non aveva fornito la prova della lecita provenienza della somma, suddivisa in più confezioni, ben occultata all'interno di vestiti e cassetti e sproporzionata rispetto al reddito dichiarato (risultando la donna disoccupata). Il sequestro era stato convalidato dal GIP, poichè assolutamente necessario. Il Tribunale, a fronte della sollevata questione processuale, oggetto del motivo di ricorso, ha ritenuto che l'ordinanza di annullamento della prima misura reale non contenesse alcuna valutazione di merito in ordine ai fatti, non essendosi quel giudice pronunciato sul fumus e neppure sul periculum, essendosi l'annullamento fondato sulla non pertinenza dello strumento azionato. Inoltre, ha osservato che, stante la ratio del divieto processuale di che trattasi (impedire, cioè, la mera rivalutazione degli stessi elementi in assenza di un novum), nella specie non si fosse prodotta alcuna preclusione, la precedente misura essendo stata annullata per motivi formali. Più precisamente, la misura disposta d'urgenza e convalidata dal giudicante è stata considerata da quel giudice diversa dalla prima annullata, le due misure fondandosi su presupposti giuridici diversi: infatti, la seconda richiede la sproporzione tra il bene e le condizioni economiche del soggetto, senza alcuna necessità di ravvisare un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato per il quale si procede. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla preclusione processuale che forma oggetto della doglianza, occorre intanto precisare, in adesione ai principi già affermati da questa Corte di legittimità, che più che di "giudicato cautelare", al fine di spiegare il fenomeno del "ne bis in idem cautelare", occorre piuttosto ispirarsi al principio, più pertinente, della preclusione endo-processuale (vedi, in motivazione, sez. 3, n. 50310 del 18/9/2014, Scandroglio, che, a sua volta, richiama sez. 3, n. 26367 del 25/3/2014, Stewart, n.m. sul punto). Alla materia cautelare non si addice, infatti, l'idea del "giudicato", evocativa di concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare, connotato dal criterio della provvisorietà delle situazioni giuridiche, per definizione modificabili in conseguenza della progressione processuale. Ciò posto, deve ribadirsi, in linea di principio, che non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (sez. 2, n. 51199 del 1/10/2019, Amoruso, Rv. 278228, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la preclusione di che trattasi proprio con riguardo all'emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione;
provvedimento, quest'ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del "fumus commissi delicti" rispetto alla provenienza delittuosa del denaro). In quella sede, il giudice di legittir ftà ha, invero, chiarito la portata della preclusio:ie in questione, con riferimento alla materia cautelare: il sistema ordinamentale riconosce al pubblico 3 ministero un potere d'impulso che però non è indiscriminato, bensì soggetto al limite di un razionale esercizio, di cui costituisce principale corollario l'impossibilità di reiterare l'azione penale per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, con le correlate preclusioni, sistema del quale costituisce massima espressione il divieto di "bis in idem". Tali principi operano anche in materia cautelare, pur con gli adattamenti imposti dalla peculiarità dei profili processuali, ed hanno portato all'elaborazione giurisprudenziale di concetti quali il "giudicato cautelare" e all'individuazione di un sistema di preclusioni tese a garantire la razionalità dell'apparato normativo, onde impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, in assenza di un quid noví, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. Pertanto, non è consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto. La preclusione, tuttavia, non opera, ancorché il provvedimento di sequestro sia fondato sugli stessi presupposti del precedente annullato, ove quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio formale (sul punto, la giurisprudenza è costante e basti un rinvio, ex multis, a sez. 3, n. 29975 del 8/5/2014, Betti, Rv. 259944, in cui si è affermata la legittimità del provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, emesso dopo che un primo analogo provvedimento era stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti", in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione;
sez. 2, n. 2276 del 6/10/2015, Gaeta, Rv. 265772; sez. 3, n. 9972 del 5/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 2278422). Da ciò emerge che, a sostegno della rinnovazione della domanda cautelare del pubblico ministero, debbano porsi fatti o esigenze processuali dotate del carattere della novità, suscettibili di conferire rinnovata legittimazione all'atto d'impulso, superando la consunzione conseguente al pregresso esercizio dello stesso potere. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei parametri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo escluso il divieto agitato dalla difesa in relazione ad entrambi gli elementi rilevanti ai fini specifici: da un lato, infatti, ha escluso una pronuncia sul merito della vicenda cautelare e, quindi, un precedente vaglio del fumus e del periculum;
dall'altro, ha evidenziato la totale diversità dei presupposti legittimanti le due misure. Il preLedente vaglio, in altri termini, si è fermato alla fase preliminare inerente alla sussistenza dello stesso potere cautelare in capo al pubblico ministero, avuto 4 riguardo al reato per il quale si procede, vale a dire la sola detenzione e non la cessione di sostanze stupefacenti. 4. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non apprezzandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 giugno 2023